Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12667 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7670/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 262/2017, depositata in data 30 gennaio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza n. 9014/21/15, depositata il giorno 09/11/15, la C.t.p. di Milano respingeva integralmente il ricorso avanzato dalla Spa Merate Auto avverso la cartella di pagamento n.
Cart. Pagamento -Interessi – 2002
NUMERO_CARTA e il ruolo relativo all’anno 2002 emesso dall’Agenzia delle Entrate, relativa a sentenza favorevole all’Ufficio passata in giudicato.
La cartella originava da altra cartella, la n. NUMERO_CARTA che recava iscrizione a ruolo della somma di € 415.749,68 a titolo di omesso versamento IVA, IRPEF e IRAP nonché ritenute alla fonte, risultante dal controllo automatizzato ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972 delle dichiarazioni MOD.UNICO/20023 e MOD. 770/2003, relative all’anno di imposta 2002. Intervenuto provvedimento di sgravio, in sede di autotutela, l’Ufficio annullava parzialmente la cartella per un importo pari ad € 159.927,85; la contribuente procedeva al versamento di quanto ritenuto dovuto, ma, a giudizio dell’ente erariale, residuava un importo pari ad € 102.793,65 a titolo di sanzioni interessi ed IVA.
Intervenuto contenzioso su tale cartella nonché pronunciata sentenza favorevole all’amministrazione erariale da parte della C.t.r., l’Ufficio affidava il ruolo ad Equitalia ed in data 26 gennaio 2010 veniva notificata la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA comprensiva di sanzioni ed interessi.
Impugnata anche tale cartella, mentre la C.t.p. di Milano ne disponeva l’annullamento, la C.t.r, adita dall’Ufficio, accoglieva la sua impugnazione e, conseguentemente, l’Ufficio medesimo, in esecuzione della sentenza di appello, affidava il ruolo al concessionario della riscossione che notificava al contribuente, in data 10 aprile 2015, la cartella di pagamento originariamente citata ossia la n. NUMERO_CARTA.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo conferma della sentenza di primo grado.
Con sentenza n. 262/01/2017, depositata in data 30 gennaio 2017, la C.t.r. adita accoglieva parzialmente il gravame della
contribuente, cioè limitatamente alla pretesa di pagamento degli interessi.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e la contribuente resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Legge 27 luglio 2000, n. 212 e degli artt. 11, 12, 20 e 25 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che la modalità di calcolo degli interessi dovesse essere rappresentata nella motivazione della cartella di pagamento in oggetto.
Il motivo di ricorso proposto è fondato.
2.1. Le SS.UU. hanno chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono
dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (sentenza n. 22281 del 14/07/2022).
2.2. Ancora, ‘In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono -e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.’ (Cass.16/10/2023, n. 28742).
2.3. Nella fattispecie in esame la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi testè declinati, senza chiarire quali siano gli interessi indicati in cartella e se essi siano già oggetto della cartella precedentemente impugnata o anche successivi.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME