Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30608 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1869/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrenti – contro
AVVISI DI ACCERTAMENTO IRPEF 2006
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 1349/17/2015, depositata in data 23/7/2015; udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024;
Fatti di causa
Ai ricorrenti furono notificati il 3/11/2011, ai sensi degli artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, distinti avvisi di accertamento per redditi da locazione di immobili nel centro storico di Firenze relativamente all’anno d’imposta 2006.
Dopo aver proposto invano istanza di annullamento in autotutela e, in subordine, di accertamento con adesione, i ricorrenti proposero distinti ricorsi dinanzi alla C.T.P. di Firenze che, dopo averli riuniti, li accolse.
Su appello dell’amministrazione, nel contraddittorio con i contribuenti (odierni ricorrenti), che proposero anche appello incidentale in relazione ai motivi non esaminati, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado, rigettando i ricorsi proposti contro gli avvisi di accertamento.
Avverso la sentenza d’appello, i contribuenti propongono ricorso affidato a nove motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 35, 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 112, 132 e 276 c.p.c., 118
e 119 disp. att. c.p.c. e 111, comma 6, Cost.’ , i contribuenti censurano la sentenza d’appello perché priva di apparato motivazionale.
1.1. Il motivo è fondato.
La motivazione della sentenza impugnata, in effetti, si risolve nella descrizione della pretesa del fisco, che riguarda le imposte liquidate in relazione ai redditi da locazione di immobili a Firenze, non dichiarati, con riferimento all’anno 2006 ; e nella affermazione di validità dell’accertamento dei redditi condotto dall’Ufficio.
Mancano totalmente l’analisi dei mezzi di prova prodotti dall’RAGIONE_SOCIALE e la confutazione RAGIONE_SOCIALE difese e RAGIONE_SOCIALE prove prodotte dai contribuenti, sicché si è dinanzi ad una motivazione inesistente (SS.UU. n. 8053/2014).
1.3. La fondatezza del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti motivi.
La sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana che esaminerà di nuovo gli appelli RAGIONE_SOCIALE parti, pronunciando una sentenza congruamente motivata e regolando anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.