Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30701 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30701 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, residente a Messina, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore ;
– intimata
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina n. 1245/2/18, depositata il 20 marzo 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il contribuente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 1998 -2004, in considerazione dell’assenza di un’autonoma organizzazione nella propria attività professionale di dottore commercialista. A seguito del silenzio rifiuto, proponeva ricorso, accolto dalla CTP. L’Agenzia proponeva allora appello e la CTR accoglieva lo stesso. Ricorre quindi in cassazione il
Cess mat
contribuente con tre motivi. L’Agenzia è rimasta intimata, nonostante la notifica effettuata ai sensi dell’art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., avvenuta in data 17 aprile 2019.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3, d. lgs. n. 446/1997, in quanto l’attività di commercialista era svolta in assenza di autonoma organizzazione, non disponendo il contribuente di dipendenti, collaboratori e con esiguità di beni strumentali, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, del cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.
In particolare, si sostiene come la motivazione è basata sull’indicazione di elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica.
Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156, cod. proc. civ., e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il terzo motivo, da esaminarsi preliminarmente attesa la sua pregiudizialità, è fondato.
Effettivamente nella motivazione si pone in termini ipotetici una possibile interpretazione della rinuncia depositata dal ricorrente, che avrebbe portato secondo la CTR all”accoglimento dell’appello con conseguente annullamento della sentenza appellata’.
Dunque, non si comprende perché, preso atto della rinuncia e di ciò che si sarebbe dovuto fare, secondo la CTR, a fronte della stessa, si passa poi ad esaminare ‘In ogni caso’ il merito.
A questo punto, poiché il dispositivo di totale accoglimento e annullamento della sentenza di primo grado è compatibile con entrambe le soluzioni prospettate dalla CTR (tanto la decisione conseguente alla rinuncia quanto a quella derivante dall’esame del
merito), sebbene poi -con ulteriore salto logico -la sentenza in realtà definisca la causa rilevando la decadenza del contribuente dall’azione di rimborso limitatamente ai versamenti anteriori al novembre 2000, la sentenza risulta non sorretta da effettiva motivazione, caratterizzata da un intrinseco e totale contrasto, non potendosi per quanto detto neppure ricostruire con certezza in base a quale ratio si sia giunti alla decisione portata nel dispositivo.
Tanto determina la cassazione della sentenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì al previo accertamento dell’eventuale integrale cessazione della materia del contendere alla luce del contenuto dell’atto 24 maggio 2017.
L’accoglimento del terzo motivo determina l’assorbimento degli altri.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Messina, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2023