Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8922 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8922 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
Oggetto: II.DD. – IVA -operazioni inesistenti -109 TUIR
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18464/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t.; COGNOME, n.q. di curatore legale rappresentante del fallimento RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, n.q. di custode giudiziario della RAGIONE_SOCIALE;
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 1396/3/2023 depositata il 9.5.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1396/3/2023 depositata il 9.5.2023 e non notificata decideva sul l’appello proposto da ll’ Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza n. 6243/02/2021 che aveva accolto il ricorso introduttivo della RAGIONE_SOCIALE in fallimento.
In sentenza si legge che in data 23.11.2018 veniva notificato all’amministratore e custode giudiziario della società RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e al legale rappresentante assembleare l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno 2013, venivano recuperate una maggiore IVA, IRAP, IRES e sanzioni.
L’accertamento prendeva le mosse dai rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 28/05/2018 in cui veniva contestato alla contribuente un maggiore reddito, ovvero l’importo dei componenti negativi che la società aveva dedotto in dichiarazione. Detti elementi negativi venivano ripresi a tassazione in quanto non documentati e dedotti in violazione dell’art. 109 del TUIR, nonché in quanto da una complessa attività di indagine che aveva visto coinvolte diverse società era risultato che i costi stessi si riferivano ad operazioni inesistenti.
Il giudice d’appello accoglieva la prospettazione dell’appellante stabilendo in via preliminare che ritualmente il PVC era stato conse-
gnato all’amministratore e custode giudiziario con conseguente rispetto del contraddittorio ai fini dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
Inoltre, la determinazione dei maggiori ricavi con metodo induttivo puro era giustificata dall’omessa presentazione delle scritture contabili ed era stata legittimamente effettuata dall’Ufficio, tenuto conto che la documentazione dei costi in contestazione, così come più in generale la documentazione obbligatoria ai fini fiscali, non era stata mai reperita e consegnata, né prodotta in giudizio dall’amministratore della società.
Infine, con riferimento ai componenti negativi di reddito, il giudice ricordava che gravava sul contribuente l’onere di fornire la prova dei presupposti di deducibilità di cui all’art. 109 del TUIR, ovvero l’effettività, inerenza e competenza dei costi dedotti. Inoltre, la società non aveva ottemperato all’obbligo di comunicazione dei dati relativi allo spesometro integrato, per cui i componenti negativi di reddito accertati erano ritenuti integralmente indeducibili e da recuperare a tassazione. A fronte di ciò la Corte respingeva l’appello.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo tre motivi, mentre la contribuente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., commi 1, 2, e 36 del d. lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 e 156 cod. proc. civ. e 118 delle disposizioni di attuazione, per insanabile contrasto tra quanto esposto in motivazione e quanto statuito in dispositivo, antinomia evidente che rende impossibile comprendere quale sia stata l’effettiva determinazione assunta dal giudice.
2. Il motivo è fondato.
2.1. In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. 1, ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; conforme a Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018 e Cass. Sez. U, sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
2.2. Tale è il caso di specie, in cui da un lato l’incipit dei motivi della decisione « La Corte ritiene l’appello fondato » e il contenuto della decisione sulle censure, di accoglimento della prospettazione dell’Amministrazione sul contraddittorio endoprocedimentale («il primo motivo di appello è fondato»), nonché di legittimità della determinazione dei maggiori ricavi tramite l’accertamento induttivo puro («legittimamente effettuata dall’Ufficio ») e di legittimità delle riprese nel merito per non aver la contribuente assolto l’onere della prova con riferimento alle componenti negative di reddito («la società non ha ottemperato all’obbligo di comunicazione dei dati relativi allo spesometro integrato» ). Dall’altro, la motivazione e il dispositivo concludono nel senso del rigetto dell’appello, rendendo non comprensibile la volontà e il comando del giudice.
La fondatezza del primo motivo determina l’assorbimento del secondo, relativo alla violazione di legge circa il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’a rt. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e del terzo in riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 109
TUIR, questioni che dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio.
4 . La sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, dichiara la nullità della sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, a quelli rimasti assorbiti, e per la liquidazione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025