Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10146 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ISCRIZIONE IPOTECARIE CARTELLE
PAGAMENTO
sul ricorso iscritto al n. 12267/2016 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE -(codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 9979/29/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 10 novembre 2015, non notificata.
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
dal resoconto della sentenza impugnata emerge che:
la società RAGIONE_SOCIALE, veniva a conoscenza in data 27 maggio 2013, tramite l’esame di un estratto di ruolo, dell’esistenza di un debito tributario di 124. 926,00 €, dipendente da 13 cartelle di pagamento sulla cui base RAGIONE_SOCIALE aveva provveduto ad iscrivere ipoteca;
in data 11 luglio 2013 la società proponeva ricorso, sostenendo che le cartelle di pagamento non fossero mai state notificate e chiedeva che venisse dichiarata la nullità dei ruoli, nonché dell’iscrizione ipotecaria;
la Commissione tributaria provinciale di Napoli dichiarava il ricorso inammissibile, reputando che l’estratto di ruolo non potesse essere oggetto di autonoma impugnazione, essendo atto interno dell’amministrazione ed analoga decisione veniva adottata in merito all’iscrizione ipotecaria, considerando altresì il ricorso del tutto indeterminato;
la Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, disponeva la cancellazione dell’ipoteca e confermava, per il resto, l’impugnata sentenza, assumendo quanto segue:
«Preliminarmente va osservato che il ricorso è inammissibile alla luce della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che, a Sezioni Unite, intervenendo sulla vexata quaestio , della opponibilità dell’estratto di ruolo ha dettato il principio che tale atto è impugnabile se c’è un interesse rivolto a contestarne il contenuto e cioè il debito iscritto a ruolo»;
« Ciò posto vanno esaminate, prioritariamente, le eccezioni di diritto sollevate dall’appellante:
Mancato inoltro del preavviso. La presente controversia verte sulla presunta inesistenza giuridica di cartelle di pagamento. Nessun preavviso, comunque, può essere invocato in questa sede, stante l’asserita notifica RAGIONE_SOCIALE stesse;
Per lo stesso motivo non assumono alcun pregio eccezioni di violazione della tutela del buon procedimento, dell’affidamento della comunicazione dell’inizio del procedimento o del diritto al contraddittorio, tutti istituti previsti a tutela del contribuente nel caso di accertamento d’Ufficio e non certo quando sono in discussione pretese derivante da cartelle di pagamento non pagate;
Carenza di comunicazione relativa all’iscrizione ipotecaria. Tale eccezione potrà essere sollevata al momento dell’esecuzione e non certo in questa sede dove è in discussione la legittimità della pretesa;
Inesistenza di titoli esecutivi in presenza del disconoscimento della documentazione prodotta dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE. Al riguardo più volte la magistratura di legittimità e di merito ha ribadito che, in assenza di querela di falso, una generica contestazione di difformità RAGIONE_SOCIALE copie, esibite peraltro da incaricato di pubblico servizio, senza specificare in modo chiaro circostanziato ed esplicito quali difformità vengono eccepite non può inficiare la piena prova dei fatti che le riproduzioni assumono ai sensi dell’articolo 2712 cc e dell’articolo 281 c.p.c.;
Carenza di legittimità dei soggetti firmatari degli atti contestati e inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE notifiche per violazioni connesse all’inoltro per posta. Trattasi di eccezioni di scarso rilievo per la loro genericità senza alcun riferimento concreto ai fatti di causa.
Ciò posto la controversia va decisa nel merito.
Preliminarmente va osservato che l’appello preserva profili di inammissibilità per il mutamento del petitum formulato in primo grado. In effetti, le cartelle opposte da 13 sono lievitate ad un numero di gran lunga superiore.
A prescindere da ciò, va evidenziato che l’Agente della RAGIONE_SOCIALE ha depositato relate attestanti l’avvenuta notifica nel periodo 2009/2012 di cartelle di pagamento di cui, come si è detto, non è lecito dubitare l’autenticità.
Per quanto esposto il ricorso va riconosciuto ammissibile ma parzialmente fondato nel merito» (così la sentenza impugnata),
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato il 9 maggio 2016, formulando cinque motivi di impugnazione; in data 9 novembre 2023, l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380bis. 1 cod. proc. civ., insistendo nelle proprie richieste;
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostenendo la nullità dell’originario ricorso per la sua assoluta indeterminatezza, sia con riferimento all’atto impugnato, che con riguardo alla domanda proposta, come già ritenuto dal primo Giudice, che aveva rilevato la mancata indicazione nel ricorso degli estratti di ruolo impugnati e l’assenza di un esatto e completo riscontro RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento ivi riportate e della loro corrispondenza con quelle indicate nell’iscrizione ipotecaria;
con la seconda doglianza, l’istante ha eccepito, con riguardo al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 345 cod. proc. civ., lamentando che la
contribuente aveva eccepito per la prima volta in grado di appello il mancato inoltro della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, la carenza di motivazione della sentenza, l’inesistenza dei titoli concernenti ottantasei cartelle esattoriali, tutte diverse dalle sei indicate in primo grado, nonché la nullità di ogni atto precedente e conseguente alle ottantasei cartelle indicate come impugnate, così modificando la domanda introduttiva del giudizio ed introducendo nuove eccezioni;
con la terza censura, l’agente della riscossione ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ponendo in evidenza che la comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria era stata effettuata in data 12 maggio 2011, mentre l’impugnazione era stata notificata il 6 luglio 2013, risultando quindi inammissibile perché tardiva;
con il quarto motivo di ricorso, l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., assumendo che «Nel caso di specie sussiste, agevolmente ricavabile dalla semplice lettura della sentenza oggetto di impugnazione, una mancanza assoluta di motivazione o almeno una motivazione obiettivamente incomprensibile» (v. pagina n. 11 del ricorso), ponendo in evidenza che il Giudice dell’appello, in un primo tempo, « nella parte motiva in riferimento alla eccezione formulata dalla contribuente della ‘Carenza di comunicazione relativa all’iscrizione ipotecaria’», aveva ritenuto che «’Tale eccezione potrà essere sollevata al momento dell’esecuzione e non certo in questa sede dove è in discussione la legittimità della pretesa’. Salvo poi in dispositivo disporre la cancellazione dell’ipoteca» (così a pagina n. 11 del ricorso);
con la quinta ed ultima ragione di impugnazione, l’agente della riscossione, ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, omettendo, in particolare, di scrutinare la documentazione concernente la notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria indicata, la cui considerazione avrebbe condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la predetta iscrizione;
il ricorso va accolto in relazione al suo quarto, assorbente, motivo, da riqualificare ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., risultando del tutto chiaro che la contestazione abbia riguardato la motivazione della sentenza, tenuto conto, al riguardo, del principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T. 15 marzo 2022, n. 8293, che richiama Cass., Sez. 6^-5, 7 novembre 2017, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2018, n. 1709; Cass., Sez. 6″-5, 12 febbraio 2019, nn. 4020 e 4022; Cass., Sez. 6^-5, 25 settembre 2019, n. 23964; Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2020, nn. 8536 e 8539; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cas., Sez. 6″-5, 29 marzo 2021, nn. 8682 e 8683; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2021, n. 15758);
6.1. si è riportato per esteso il contenuto della motivazione della sentenza impugnata, in quanto la sua lettura, meglio di qualsiasi sforzo argomentativo, dà conto, non solo della sua incomprensibilità, ma anche del palese, irriducibile, contrasto tra la motivazione della pronuncia ed il suo dispositivo;
6.2. sotto tale ultimo profilo, a tale vizio va ricondotta la censura della ricorrente nella parte in cui ha posto in rilievo che il Giudice dell’appello ha disposto la cancellazione dell’ipoteca, nonostante abbia ritenuto, nella parte motiva della pronuncia, che la mancata notifica della comunicazione preventiva della stessa costituisse
eccezione spendibile in sede esecutiva e non anche nel giudizio tributario avente ad oggetto la legittimità della pretesa;
6.2.1. risulta, invero, evidente che la ritenuta (pure erronea) valutazione di inammissibilità dell’eccezione circa la mancata notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, non poteva giustificare, sotto tale aspetto, la cancellazione dell’ipoteca;
6.3. il motivo è fondato anche nella parte in cui ha dedotto la sussistenza di una motivazione altresì incomprensibile e contraddittoria, ove si consideri che non risulta effettivamente decifrabile e coerente la ragione per la quale il ricorso sia stato riconosciuto ammissibile (dovendo ricondursi ad un mero lapsus calami l’affermazione preliminare, con cui ha esordito la motivazione della sentenza, di inammissibilità del ricorso in ragione della sentenza della Corte di Cassazione che aveva, invece, riconosciuto impugnabile la pretesa iscritta a ruolo), ma parzialmente fondato nel merito e sia stata disposta la cancellazione dell’ipoteca;
6.4. la Commissione, infatti, aveva in precedenza affermato, da un lato, che l’appello preservava « profili di inammissibilità per il mutamento del petitum formulato in primo grado » , essendo il numero di cartelle opposte lievitato in appello (dalle originarie tredici) ad un numero di gran lunga superiore, aggiungendo, poi – e non se comprende il perché dopo i profili di inammissibilità rilevati che l’agente aveva depositato le notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle avvenute nel periodo 2009/2012, considerando infine l’appello « parzialmente fondato nel merito», senza che sia dato comprenderne il perché (dopo aver accertato le avvenute notifiche) e la misura della sua ritenuta parziale fondatezza;
6.5. la decisione risulta, dunque, indecifrabile nelle sue concrete ragioni, contraddittoria ed altresì viziata dal menzionato irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo, il tutto in termini tali da doversi considerare nulla;
la nullità della sentenza assorbe l’esame dei restanti motivi articolati dalla ricorrente;
la sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania (Napoli) -in diversa composizione – che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio;
P.Q.M.
accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania (Napoli) -in diversa composizione – che provvederà anche a regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre