Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29107 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
NOME COGNOME ;
– intimata
–
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore -intimata –
;
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Sardegna, n.788/19 depositata il 23 dicembre 2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La contribuente chiedeva l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle tributarie e dell’ipoteca esattoriale per un debito di € 33.255,90 formatosi in
ipoteca
relazione sia alla posizione tributaria, portata in quattro cartelle, sia in relazione alla posizione previdenziale.
La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, annullava tre RAGIONE_SOCIALE quattro cartelle, quelle con finali n. 890000, n. 542000 e n. 643000, precisando che alla pronuncia non conseguiva la cancellazione dell’ipoteca considerata la misura del credito oggetto RAGIONE_SOCIALE stessa.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello principale, mentre l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale, e la contribuente si costituiva rilevando l’impignorabilità dell’immobile costituente propria abitazione.
La CTR dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle finali n. 543000 e 643000 a seguito del d.l. n. 119/2018, rigettando nel resto il gravame.
La sola RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre le altre parti sono rimaste intimate.
CONSIDERATO CHE
1.Col primo motivo si deduce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per motivazione contraddittoria o perplessa.
1.1. Il motivo va accolto.
Invero, ferma restando la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere relativamente a due RAGIONE_SOCIALE tre cartelle, e il giudicato sulla quarta confermata dal giudice di primo grado e non oggetto di appello, restava la controversia relativamente ad una sola cartella, finali n. 890000.
Espressamente, a fronte di due appelli (principale e incidentale) che contestavano la prescrizione dei crediti posti alla base (a questo punto) RAGIONE_SOCIALE cartella suddetta, la sentenza prima afferma che l’appello non merita accoglimento, per cui parrebbe tener fermo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartella stessa, ma poi sviluppa interamente la motivazione ritenendo il venir meno dell’ipoteca, il
che non ha senso compiuto a fronte di un credito che a quel punto la CTR riteneva non sussistente a conferma RAGIONE_SOCIALE prima pronuncia.
E che la CTR nella sua decisione in ordine alla non vigenza dell’ipoteca faccia riferimento proprio a quella cartella lo si evince laddove essa ritiene di confermare la prima sentenza ‘sebbene per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte dalle parti’.
D’altronde poi il dispositivo rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado, per di più compensando le spese in quanto l’accoglimento (sic) dipenderebbe da ‘fatto sopravvenuto’, il quale rimane occultato dalla cappa che offusca l’ iter logico dell’intera decisione, e non consente se non a mezzo di non ammessa congettura di collegarlo alle disposizioni sull’annullamento ex lege RAGIONE_SOCIALE cartelle di importo inferiore ai mille euro.
Sussiste dunque all’interno RAGIONE_SOCIALE sentenza quell’irriducibile contraddittorietà che rende del tutto non assolto l’onere RAGIONE_SOCIALE motivazione nei termini del minimo costituzionale esigibile, il che determina la nullità RAGIONE_SOCIALE decisione, l’assorbimento degli altri motivi e il conseguente rinvio alla Corte territoriale che, nell’assolvere con puntualità il proprio onere motivazionale, provvederà altresì a determinare le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte, con l’esclusione RAGIONE_SOCIALE pronuncia relativa alla cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere per le cartelle finali nn. 542000 e 643000, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sardegna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024