Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17549/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, COGNOME CONCETTO
-intimati – nei confronti di
Oggetto: tributi –
sentenza – nullità
RAGIONE_SOCIALE –COGNOME , in persona del Presidente pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 6012/06/21 depositata in data 22 giugno 2021 nella camera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME di consiglio del l’8 ottobre 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e relativa a tributi del periodo di imposta 2005 risultante dalle liquidazioni periodiche, oltre sanzioni e interessi.
La CTP di Catania ha accolto parzialmente il ricorso.
La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio in tema di interessi. Il giudice di appello ha preso atto che è stato emesso provvedimento di sgravio parziale e che è stata fatta applicazione in tema di sanzioni dell’art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Propone ricorso per cassazi one l’Ufficio, affidato a due motivi; i contribuenti e l’Agente della Riscossione intimati non si sono costituiti in giudizio
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che la statuizione appare contraddittoria in quanto, pur accogliendosi l’appello in punto interessi, la motivazione viene incentrata sull’applicazione dell’art. 13 d. lgs. n. 471/1997 in tema di
sanzioni, peraltro ritenute dal giudice di appello correttamente applicate.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d. lgs. n. 471/1997 e dell’art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23, osservandosi che le imposte le sanzioni restano dovute anche in caso di tardivo assolvimento dell’imposta, nella misura del 30% .
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso promosso nei confronti di COGNOME NOME CONCETTO, non essendo l’intimato parte del giudizio di appello, circostanza rilevabile d’ufficio, perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2009, n. 6348). La legittimazione a impugnare o a resistere nel giudizio di impugnazione spetta ai soli soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel precedente giudizio di merito, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass., 11 dicembre 2023, n. 34403; Cass. Sez. V, 9 agosto 2017, n. 19809; Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2015, n. 626; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011).
Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata non supera il vaglio del cd. minimo costituzionale, non riuscendo a far comprendere il percorso logico che ha condotto il giudice di appello alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Il giudice di appello, dopo avere succintamente dato atto di uno sgravio parziale dell’imposta indicata in cartella e del conseguente ricalcolo degli interessi, ha ritenuto che la società contribuente si era limitata al versamento della sola imposta e non ha proceduto al ravvedimento operoso, così riducendo l’importo degli interessi.
Non si comprende in quali termini la correttezza dell’applicazione degli interessi non abbia rilievo ai fini dell’applicazione delle sanzioni , apparendo il percorso motivazionale avulso dalla decisione adottata.
In accoglimento del primo motivo e con assorbimento del secondo, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame, oltre che per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di COGNOME NOME CONCETTO; accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 8 ottobre 2024