Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2741/2017 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente principale, controricorrente avverso il ricorso incidentale-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente incidentale, controricorrente avverso il ricorso principale-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 5846/2016 depositata il 20/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2025 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente, titolare di un’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Con l’atto impositivo, fondato sui dati desumibili dal modello Unico 2009, l’Amministrazione finanziaria rilevava che il costo del venduto risultava superiore ai ricavi dichiarati. Di conseguenza, determinava maggiori ricavi in capo al contribuente, incrementando quelli dichiarati mediante l’applicazione di una percentuale di ricarico del 30%, con conseguente rideterminazione al rialzo del reddito d’impresa.
In particolare, veniva contestata l’antieconomicità della gestione, e sulla base del reddito rideterminato si procedeva al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di II.DD. e IVA.
La Commissione Tributaria Provinciale di Salerno accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, ridimensionando la pretesa erariale.
La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva sia l’appello del contribuente sia quello dell’Agenzia delle Entrate.
Il ricorso per cassazione del contribuente è affidato a un solo motivo.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, anch’esso basato su un unico motivo.
Il contribuente resiste al ricorso incidentale mediante controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale si deduce la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR rideterminato la pretesa fiscale pur riconoscendo l’insussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, necessari per ricorrere all’accertamento effettuato ai sensi delle norme richiamate col mezzo di censura.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si aggredisce la trama argomentativa della sentenza d’appello, deducendo la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente e per manifesta ‘irriducibile contraddittorietà e illogicità’, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Va preliminarmente trattato, per priorità logica, il motivo unico del ricorso incidentale. Esso è fondato e va accolto, con assorbimento del ricorso incidentale, pur esso incentrato su un motivo unico.
La CTR, infatti, pur partendo dalla premessa dell’antieconomicità della gestione e dell’assenza, per l’anno oggetto di accertamento, di qualsiasi ‘ presunzione grave, precisa e concordante ‘, ha comunque avallato l’accertamento analitico -induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, applicando la percentuale di ricarico del 30%, ‘ come stabilito dall’Ufficio – cui il Collegio intende uniformarsi ‘.
Così facendo, la CTR ha prodotto una motivazione chiaramente incoerente: da un lato esclude i presupposti necessari, dall’altro li
assume implicitamente per giustificare la rideterminazione fiscale. Tale impostazione contrasta con l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui il presupposto per procedere con l’accertamento analitico -induttivo è l’inattendibilità della contabilità, valutata sulla base di presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., anche se le scritture contabili sono formalmente regolari (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22184; Cass. 18 dicembre 2019, n. 33604).
A differenza dell’accertamento induttivo puro, l’incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contabili non consente di prescindere del tutto da essi, ma impone di integrare le lacune con presunzioni semplici, che possono fondarsi anche su un unico elemento, purché grave, preciso e concordante (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22184), spostando così l’onere della prova sul contribuente (Cass. 2 novembre 2021, n. 30985). Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto, come più volte osservato in motivazione dai giudici di secondo grado.
In sostanza, l’accertamento analitico -induttivo richiede esattamente ciò che la CTR ha escluso in premessa. La sentenza mostra quindi una contraddizione interna evidente tra premesse e conclusioni, rendendo il ragionamento incomprensibile e logicamente insostenibile.
Tale contraddizione integra un vizio di motivazione apparente, come delineato dalle Sezioni Unite (Cass. SU 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232), secondo cui è nulla la sentenza che, pur formalmente esistente, non consente di percepire il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La motivazione deve superare il ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., e non può consistere in affermazioni inconciliabili o in un ragionamento contraddittorio e confuso.
Nel caso di specie, la CTR ha affermato l’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, ma ha comunque applicato una percentuale di ricarico, aderendo acriticamente alla determinazione dell’Ufficio. Questa impostazione impedisce qualsiasi controllo logico sul ragionamento decisorio, rendendo la motivazione non solo apparente, ma intrinsecamente contraddittoria e illogica, come censurato nel ricorso incidentale.
All’accoglimento del motivo unico del ricorso incidentale, con assorbimento del ricorso principale, consegue la cassazione della sentenza impugnata. La causa va, pertanto, rimessa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame della controversia, fornendo una motivazione coerente, congrua e logicamente comprensibile. Il giudice di rinvio regolerà, altresì, le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale. Rinvia la causa, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 09/07/2025.