Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33607 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
Oggetto:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27435/2015 R.G. proposto da COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO, nel domicilio eletto in Caserta, alla INDIRIZZO, in INDIRIZZO ed alla casella pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Campania -Napoli n. 3616/18/2015 pronunciata il 01 aprile 2014 e depositata il 17 aprile 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Co: NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso con correzione della sentenza impugnata;
RILEVATO
In data 8 giugno 2012, la contribuente NOME COGNOME era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2008, in ragione di possesso di cavalli da corsa, quale indice di ricchezza secondo la formula sintetica di cui all’art 38 d.P.R. n. 6 00/1973, in assenza di contraddittorio preventivo. Già avanti il collegio di prossimità emergeva la questione essenziale del giudizio, ovvero se si fosse accertato il maggior reddito secondo la formula induttiva di cui all’art. 39 del testo sopra citato, o vvero facendo riferimento a ‘beni -indice’ di maggior ricchezza, nello specifico calcolando il fabbisogno necessario al mantenimento dei cavalli da corsa. Negava, altresì, la contribuente che fosse generato reddito d’impresa, avendo un numero di cavalli i nferiore a cinque, solo oltre la qual soglia scatta il regime imprenditoriale.
Le ragioni di parte contribuente non erano apprezzate in primo grado, donde interponeva appello che si traduceva in sentenza di riduzione del 40% del maggior reddito accertato.
Ritenendo la sentenza ingiusta , ricorre per cassazione la parte contribuente, affidandosi a sei mezzi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata.
In prossimità dell’adunanza il patrono della contribuente ha depositato memoria e documenti relativi all’adesione alla procedura di ‘rottamazione cartelle’ di cui alla l. n. 197/2022, chiedendo la sospensione del giudizio.
CONSIDERATO
Va preliminarmente esaminata l’istanza di sospensione ex art. 1, comma 236, l. n, 197/2022. La documentazione versata in atti riguarda RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali da cui, anche seguendo le indicazioni esposte dalla ricorrente nella memoria, non si può desumere univocamente la sicura riferibilità a ll’avviso di accertamento da cui trae scaturigine il presente giudizio, poiché il numero identificativo dell’atto impositivo non si ricava né dall’estratto della cartella prodotto ; né dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute proveniente dall’RAGIONE_SOCIALE, che non contiene l’identificativo del carico, ma solo il numero della cartella; né dal prospetto di sintesi allegato a tale ultima comunicazione, che dà atto della mancata identificazione del carico nella stessa dichiarazione della contribuente; né dalla ricevuta di presentazione della domanda di adesione prodotta. Più radicalmente, nella dichiarazione di adesione alla procedura deflattiva, qui versata in atti, la contribuente attesta non esservi contenzioso pendente relativamente ai carichi oggetto RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali per le quali si chiede la procedura di definizione agevolata, con un’affermazione incompatibile quindi con la riferibilità al presente giudizio. Donde l’istanza di sospensione non può essere accolta , non essendo accertabile l’identità del ‘carico’, ovvero dell’atto impositivo e dell’ obbligazione tributaria, fra questo giudizio e la citata procedura clemenziale.
Vengono proposti sei mezzi di ricorso.
Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 56 d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 21 septies l. n. 241/1990, art. 52 d.lgs. n. 546/1992, in parametro alla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015, nella
AVV_NOTAIOanza protestando la nullità degli atti impositivi perché assunti da soggetto privo della qualifica adeguata.
La questione è stata risolta da questa Corte con orientamento ormai consolidato, cui si intende qui dare continuità. Ed infatti, in tema di accertamento tributario, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario di area terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, con la conseguenza che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla l. n. 44 del 2012. (cfr. Cass. V, n. 5177/2020; ma già n. 11013/2019; n. 19190/2019).
Il motivo è quindi infondato e non può essere accolto.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per contrasto irriducibile tra motivazione e dispositivo, illogicità ed incoerenza della motivazione, nella AVV_NOTAIOanza lamentando che la sentenza concordi in motivazione con le conclusioni della parte contribuente, cioè che fosse necessario un contraddittorio endoprocedimentale che, nel caso di specie, non c’è stato; tuttavia, nel dispositivo, anziché pronunciare per conseguenza l’annullamento degli atti impositivi, li lascia integri, riducen do l’importo del maggior reddito accertato.
Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del
c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018).
Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).
Tale è l’ipotesi all’esame, ove a fronte di assunto motivo (anche errato) per cui sarebbe necessario il contraddittorio preventivo, fa poi salvi nel dispositivo gli atti impositivi che non lo hanno eseguito.
In limine, ai fini del giudizio rescissorio, va ricordato che l’art. 22 del d.l. n. 78/2010 ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo per gli accertamenti standardizzati, ma limitatamente a partire dall’anno di imposta 2009, mentre qui si controverte di ripresa a tassazione relativa al 2008.
Pertanto, previa riqualificazione (in ragione del suo contenuto effettivo inequivocabile) da n. 5 a n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c., il secondo motivo è quindi fondato ed assorbente.
Con il terzo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12, settimo comma, l. n. 472/1997, nonché degli articoli 32 e 38 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 22 d.l. n. 78/2010, nella AVV_NOTAIOanza affermando l’esistenza del dovere di contraddittorio preventivo.
Con il quarto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, nella AVV_NOTAIOanza lamentando non siasi dato corso alla riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni in ragione del concorso sugli anni di imposta 2007 e 2008.
Con il quinto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che alla riconosciuta carenza di motivazione dell’atto impositivo non ne sia seguito l’annullamento.
Con il sesto motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., lamentando priva di motivazione la riduzione della ripresa a tassazione del 40%, di talché si tradurrebbe in una riduzione di carattere equitativo e non sindacabile nella sua coerenza.
Tutti i motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo, in ordine al contrasto inconciliabile fra motivazione e dispositivo con statuizione nel merito della ripresa a tassazione, che esclude altresì la possibilità di semplice correzione della motivazione.
In definitiva, il ricorso merita accoglimento per le ragioni attinte dal secondo motivo e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito per i conseguenti accertamenti in fatto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26/10/2023.