Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20605 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20605 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 13/03/2025
SPESE GIUDIZIO –
COMPENSAZIONE –
«PARTICOLARITA ‘
MATERIA TRATTATA»
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27689/2021 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 1849/2021 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 9 aprile 2021, non notificata. Numero sezionale 1815/2025 Numero di raccolta generale 20605/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 13 marzo 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la decisione assunta dal Giudice regionale nella parte in cui, accogliendo l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza di primo grado, ha compensato le spese di giudizio «per la particolarità della materia trattata».
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 29 ottobre 2021, formulando due motivi d’impugnazione.
L’Agenzia delle Entrate è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, contestando la decisione impugnata nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, senza menzionare le relative gravi ed eccezionali ragioni e senza riformare la sentenza di primo grado che aveva condannato il contribuente al pagamento delle spese di lite, benchè lo stesso sia risultato completamente vittorioso nel giudizio d’appello.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità parziale della sentenza e la violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, num. 4, 118 dispatt c.p.c., nonché dell’art. 36, comma 2,
Numero di raccolta generale 20605/2025
num. 4, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 111, sesto comma, Cost., in ragione della totale carenza di motivazione in relazione alla decisione di compensare le spese del giudizio d’appello e di non riformare la condanna al pagamento delle spese di primo grado, benchè tale richiesta fosse stata fatta oggetto di esplicito motivo di appello. Data pubblicazione 22/07/2025
Il ricorso, da esaminare congiuntamente in relazione ai due motivi connessi, è fondato.
La suindicata motivazione integra un’ipotesi emblematica di motivazione apparente.
4.1. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, restando, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass., Sez. Un., n. 19881/2014; Cass., Sez. U., n. 16599/2016; Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; Cass. n. 9105/20 17; Cass., Sez. Un., n. 7667/2017; Cass., Sez. Un., n. 14430/2017; Cass., Sez. Un., n. 16159/2018; Cass., Sez. Un., n. 9558/2018 e Cass., Sez. Un., n. 33679/2018; Cass. n. 23216/2019; Cass. n. 13977/2019;
Cass. n. 2689/2023; Cass. n. 21174/2024 ).
4.2. Alla luce di tali principi deve riconoscersi che l’unico riferimento contenuto nella pronuncia impugnata alla «particolarità della materia trattata», senza alcuna delucidazione sulla sua peculiarità, integri una motivazione fittizia, non spiegando le ragioni di tale valutazione. Numero sezionale 1815/2025 Numero di raccolta generale 20605/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
4.3. Ed a tutto voler concedere detta valutazione risulta, come pure sottolineato dal ricorrente, anche errata e resa in violazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 5456/1992, avendo questa Corte più volte chiarito che:
la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese è correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all’incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l’applicazione della regola della soccombenza sancita nell’art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese (v. Cass. n. 23592/2024);
in ogni caso, tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, con puntuale riscontro, pur nell’ambito del parametro di sinteticità sancito nell’art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992. L’onere di motivazione non risponde, peraltro, a un requisito meramente formale, ma consente, oltre all’assolvimento di esigenze di trasparenza, alla funzione di verificare se le ragioni (che hanno condotto alla compensazione delle spese di lite) effettivamente gravi ed eccezionali, al punto che l’applicazione della regola generale della soccombenza porterebbe, in concreto, a un esito interpretativo e applicativo contrario al principio di proporzionalità e in antitesi con gli artt. 24 e 111 Cost. (v. Cass. n. 23592/2024 cit., che richiama Cass. n. 9312/2024; Cass. n. 1950/2022);
non integrano ragioni plausibili per compensare le spese formule generiche quali la «peculiarità della fattispecie» (cfr. Cass. n. 14563/2008, Cass. n. 14411/2016), la «particolarità della fattispecie » (Cass. n. 27304/2023) , la « natura della vertenza» (Cass. n. 37561/2022) la « particolarità della materia trattata » (Cass. n. 24702/2023). Numero di raccolta generale 20605/2025 Data pubblicazione 22/07/2025
Alla stregua delle riflessioni che precedono la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – in diversa composizione – per rinnovare la valutazione relativa alla regolazione delle spese di giudizio di primo e di secondo grado alla luce dei suindicati principi.
Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio -in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME