Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22808/2019 R.G. proposto da:
NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE
LANCIANO,
RAGIONE_SOCIALE
SPA
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO, SEZ.DIST. PESCARA n. 22/2018 depositata il 14/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale Abruzzo -Sezione distaccata di Pescara -, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello d alla RAGIONE_SOCIALE proposto contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente annullando le cartelle di pagamento impugnate;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, con tre motivi di ricorso (1- violazione degli art. 91 cod. proc. civ. e 15, d. lgs. 546 del 1992; 2- violazione degli art. 92 cod. proc. civ. e 15 d. lgs. 546 del 1992; 3violazione degli art. 134 cod. proc. civ., 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).
Lamenta in sostanza il ricorrente l’ omessa pronuncia sulle spese secondo soccombenza, nonostante il rigetto dell’appello di RAGIONE_SOCIALE e la sua costituzione in giudizio (prima doglianza); la illegittima ‘sostanziale’ compensazione delle spese senza indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificherebbero questa compensazione (seconda doglianza); la nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione in punto ‘nulla spese’.
RAGIONE_SOCIALE ed il Comune sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per il primo ed il secondo motivo, il cui accoglimento assorbe il terzo.
La sentenza impugnata afferma, nel solo dispositivo, che le spese non sono dovute, ma non specifica niente in motivazione circa questa decisione (compensazione o altri motivi). Nessuna motivazione sussiste, quindi, per l’assenza di condanna dell’appellante soccombente alle spese. L’assenza di motivazione sul punto integra il denunciato vizio di violazione di legge degli art. 91 e 92 cod. proc. civ. («Il potere di compensazione delle spese processuali può ritenersi legittimamente esercitato da parte del giudice in quanto risulti affermata e giustificata, in sentenza, la sussistenza dei
presupposti cui esso è subordinato, sicché, come il mancato esercizio di tale potere non richiede alcuna motivazione, così il suo esercizio, per non risolversi in mero arbitrio, deve essere necessariamente motivato, nel senso che le ragioni in base alle quali il giudice abbia accertato e valutato la sussistenza dei presupposti di legge devono emergere, se non da una motivazione esplicitamente “specifica”, quantomeno da quella complessivamente adottata a fondamento dell’intera pronuncia, cui la decisione di compensazione delle spese accede, e ciò tanto più nell’ipotesi -quale quella di specie- del concorso degli “altri giusti motivi” (diversa, pertanto, da quella della “soccombenza reciproca”) di compensazione, ipotesi che, per l’ampiezza della previsione, risulta l’unica realmente derogatoria del principio generale (di cui all’art. 91, comma 1 c.p.c.) della condanna alle spese della parte soccombente. Ne consegue che la mancanza assoluta di motivazione, implicita od esplicita, della decisione di compensazione delle spese nei sensi sopra descritti integra gli estremi della violazione di legge (art. 92, secondo comma c.p.c.), denunciabile e sindacabile anche in sede di legittimità. (Cfr. Corte cost. nn. 419/95 e 26/99)» (Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 05/05/1999, Rv. 526006 -01; vedi anche S. 6, 15 ottobre 2018, n. 25620).
La sentenza impugnata deve, quindi, cassarsi, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso ed in applicazione della regola generale di soccombenza, con decisione nel merito di condanna di parte appellante alle spese del secondo grado di giudizio; le spese del giudizio di legittimità seguono anch’esse la soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in punto spese e decide nel merito condannando parte appellante alle spese del secondo grado del giudizio di merito, che
liquida in complessivi euro 300,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.
Condanna gli intimati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 380,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 .