Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10354 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10354 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20442/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con studio in Torino, ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c. per comunicazioni e notificazioni: EMAIL ), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, c on sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 5 novembre 2019, n. 1161/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 aprile 2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
CATASTO
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte il 5 novembre 2019, n. 1161/07/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione d i avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale, a seguito di domanda di variazione mediante procedura DOCFA (pe r ‘ diversa distribuzione degli spazi interni ‘), con riclassificazione da categoria A/2 e classe 3^ a categoria A/1 e classe 1^, in relazione a due immobili siti in Torino al INDIRIZZO e censiti in catasto con le particelle 2 sub. 5004 ( ex sub. 4) e 2 sub. 5005 ( ex sub. 5) del folio 1244, dei quali egli era proprietario, ha rigettato l ‘appello proposto dal medesimo nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Torino il 17 maggio 2018, n. 445/07/2018, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la rettifica della proposta di classificazione catastale da categoria A/2 e classe 3^ a categoria A/1 e classe 1^ fosse giustificata dal l’insussistenza di modifiche significative della situazione esistente al momento del classamento;
l’RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso;
la ricorrente ha depositato memoria, eccependo l ‘improcedibilità del controricorso per tardiva notifica;
il ricorso è affidato a quattro motivi;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché dei principi in materia di motivazione in materia
catastale, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di classamento con attribuzione di rendita catastale fosse adeguatamente motivato «mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclaRAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nelle condizioni di difendersi»;
1.2. con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, 11 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, e 53 Cost., nonché della circolare emanata dall’RAGIONE_SOCIALE del Territorio il 14 marzo 1992, n. 5, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che dalla lieve entità RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate agli immobili con la ristrutturazione dell’anno 2015 si potesse dedurre il «mantenimento di quei caratteri di pregio e signorilità propri della categoria A/1», non potendo giustificarsi «un posizionamento nella categoria proposta dalla proprietà A/2 abitazione di tipo civile»;
1.3. con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che, «nelle more del procedimento un’unità immobiliare posta nello stesso stabile di quelle oggetto della vertenza, e con caratteristiche assimilabili (se non superiori), sia stato classificato in categoria A/2 classe 4 a seguito di sopralluogo dell’Ufficio»;
1.4. con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 111
Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado « ‘p iù rilevante il raffronto con gli immobili RAGIONE_SOCIALE stabile in cui è sito quello degli appellanti ( recte : dell’appellante) accatastati anch’essi in A/1 che quella proposta dal contribuente che non pare comunque puntuale come elemento di raffronto ‘, per motivazione apparente».
2. preliminarmente, si deve dichiarare l’ inammissibilità (e non l’ improcedibilità) del controricorso, che è stato notificato dall’RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME oltre il termine previsto dall’art. 370 cod. proc. civ.: difatti, posto che il ricorso era notificato il 9 luglio 2020 (non l’8 luglio 2020, secondo il rilievo del ricorrente) e che il termine per il deposito del ricorso notificato veniva a scadenza il 29 luglio 2020 (il tutto dopo il completo decorso della sospensione straordinaria dei termini processuali -nel periodo compreso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 di cui all’art. 83, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, 27, ed a ll’art. 36, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), tenendo conto della sospensione feriale dei termini dall’1 agosto 2020 al 31 agosto 2020, il termine per la notifica del controricorso veniva a scadenza il 18 settembre 2020 (che cadeva di venerdì), per cui il controricorso notificato il 21 settembre 2020 era palesemente tardivo;
ciò detto, il primo motivo è infondato;
3.1. come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal
contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontRAGIONE_SOCIALE sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39830; Cass., Sez. 6^-5, 11 marzo 2022, n. 7925); 3.2. la fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi: difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria e della classe degli immobili;
3.3. per cui, è possibile (e, il più RAGIONE_SOCIALE volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale; il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di
riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104).
3.4. nel caso di specie, il numero dei vani catastali degli alloggi non è stato variato all’esito del frazionamento (nonostante la ridistribuzione degli spazi interni), per cui non può trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento (in termini: Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2021, n. 12278; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8349 -in senso contrario: Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104).
3.5. in conclusione, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio enunciato, avendo rigettato l’appello de l contribuente sul rilievo che: «Diversamente da quanto sostenuto dal contribuente l’obbligo della motivazione deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclaRAGIONE_SOCIALE dall’RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente in condizione di difendersi»; e che:
«L’operazione dell’ufficio non è altro che la conferma della precedente categoria su cui nulla o poco interferiscono le modifiche degli spazi interni, o se influiscono è nel senso di maggiore aderenza alla categoria A/1 che alla categoria A/2»; 4. per il resto, discostandosi dall’ordine di prospettazione in ricorso, si valuta di dover esaminare in via prioritaria il terzo motivo ed il quarto motivo;
4.1. ciò detto, il terzo motivo è inammissibile;
4.2. Come è noto, l ‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, comma primo, n. 6, e 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extRAGIONE_SOCIALEstuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018,
n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431; Cass., Sez. 5^, 30 maggio 2022, n. 17359);
4.3. nella specie, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto del sopravvenuto classamento in categoria A/2 e classe 4^ di un immobile ricompreso nel medesimo fabbricato, evidenziandone l’ubicazione sopraelevata, la migliore vista panoramica, la minore esposizione ad inquinamento e rumore, la costruzione più recente e la dotazione di impianti più moderni;
4.4. tuttavia, la sentenza impugnata ha espressamente tenuto conto di tale sopravvenienza, che è stata dedotta in appello dal contribuente, laddove -nell’esame della comparazione con immobili aventi caratteristiche similari – si è ritenuto «(…) più rilevante il raffronto con gli immobili RAGIONE_SOCIALE stabile in cui è sito quello degli appellanti ( recte : del l’appellante) accatastati anch’essi in A/1 che quella proposta dal contribuente che non pare comunque puntuale come elemento di raffronto», ove è inequivoco il riferimento (sia pure implicito) all’immobile classificato in categoria A/2;
di contro, il quarto motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo;
5.1. per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra
le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975);
5.2. peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184);
5.3. nella specie, a ben vedere, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia stata adeguatamente motivata in relazione alla preferenza manifestata, in sede di confronto comparativo, per gli immobili classificati in categoria A/1 rispetto a ll’ immobile classificato in categoria A/2;
5.4. ne deriva che il decisum non è conforme al canone del minimo costituzionale, essendo assolutamente insufficiente l’argomentazione addotta dal giudice di appello per giustificare la difforme attribuzione di categoria agli immobili compresi nel medesimo fabbricato;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza de l quarto motivo, l’infondatezza del primo motivo, l’assorbimento del secondo motivo e l’inammissibilità del terzo motivo, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione tributaria regionale del
Piemonte (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo motivo, dichiara l’assorbimento del secondo motivo e l’inammissibilità del terzo motivo; dichiara l’inammissibilità del controricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 aprile 2023