Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25141 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25141 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1844/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 632/2022 depositata il 26/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In punto di fatto, la sentenza epigrafata riferisce che, in fase di liquidazione della dichiarazione di RAGIONE_SOCIALE era emerso non essere stati dalla medesima effettuati i versamenti in relazione al debito esposto, ai fini dell’IVA, per euro 2.675.646, con conseguente iscrizione a ruolo ed emissione di cartella di pagamento, a titolo di recupero di imposta, interessi e sanzioni.
1.1. Il ricorso per cassazione, con maggior grado di dettaglio, ragguaglia sul fatto che la contribuente, ‘a seguito della ricezione dell’iniziale comunicazione di irregolarità scaturita dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, aveva attivato una rateazione, con l’emissione di due Modelli F24, di cui il primo tramite l’utilizzo di importi in compensazione’ ed il secondo invece pagato con liquidità propria.
La contribuente adiva la CTP di Genova deducendo (come, nuovamente, da ricorso) che
-‘un analogo procedimento aveva già interessato l’anno di imposta 2014, per il quale, a fronte di una cartella di pagamento per omesso versamento Iva per oltre € 2 milioni e del pagamento di due rate a seguito della comunicazione di irregolarità, era già stata emessa una decisione di primo grado favorevole alla RAGIONE_SOCIALE (sentenza CTP Genova n. 462/01/2017, depositata il 13.03.2017 )’;
-‘l’emissione della cartella di pagamento per l’anno d’imposta 2014 aveva determinato l’impossibilità di effettuare ulteriori
versamenti tramite compensazione (stante il divieto di cui all’art. 31, c. 1, del D.L. n. 78/10), cosicché la terza rata del piano di ammortamento relativo alla cartella per l’anno d’imposta 2013, che qui viene in rilievo, non era stata versata dalla società, neppure tramite ravvedimento’.
Denunciava difetto di motivazione della cartella di pagamento oggetto di causa, ‘in quanto nella cartella non era dato rinvenire indicazioni specifiche che dessero conto dell’eventuale decadenza dalla rateazione’; invero ‘la cartella avrebbe dovuto contenere congrua motivazione delle ragioni per cui era stata emessa; tali ragioni non avrebbero potuto limitarsi all’indicazione normativa dell’art. n. 36 -bis del DPR n. 600/73, poiché, in presenza di un piano di rateazione avviato, l’Ufficio avrebbe dovuto dar conto dei motivi di decadenza da tale modalità dilazionata di pagamento; né, tantomeno, si sarebbe potuto fare riferimento alle motivazioni fornite dall’Ufficio nell’ambito del contenzioso per l’anno 2014, laddove era stato era stato rappresentato che il piano di rateazione non poteva considerarsi neppure avviato, in presenza di un primo versamento effettuato illegittimamente tramite una compensazione non consentita ‘.
2.1. La CTP di Genova, giusta sentenza n. 857/3/18, depositata il 03/08/2018, accoglieva il ricorso.
La CTR della Liguria, con la sentenza in epigrafe, respingeva l’appello erariale, ritenendo, per quanto di residuo rilievo, ‘che occorr attenersi alla decisione di primo grado relativa alla carenza di motivazione dell’atto prodromico . La insanabile mancanza di motivazione non consente alla parte contribuente di poter comprendere le ragioni dei propri errori’.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con quattro motivi. La contribuente, in fallimento, resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: ‘Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)’. Ad avviso della ricorrente Agenzia, ‘la sentenza impugnata è nulla siccome radicalmente priva di motivazione’.
1.1. Il motivo è infondato. È sufficiente una semplice lettura della sentenza impugnata per appurare come la stessa esibisca una motivazione sintetica ma effettiva sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista contenutistico, tanto che la ricorrente Agenzia con il contenuto della sentenza impugnata (‘La insanabile mancanza di motivazione non consente alla parte contribuente di poter comprendere le ragioni dei propri errori’) adeguatamente si confronta, censurandolo nei motivi successivi: donde detta sentenza supera la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
Gli altri tre motivi, per sostanziale sovrapponibilità di censure, possono essere enunciati e trattati congiuntamente.
Con il secondo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, c. 3, della L. n. 212/00, dell’art. 15 -ter del D.P.R. n. 602/73, dell’art. 36 -bis del D.P.R. 600/73 e dell’art. 54 -bis del D.P.R. n. 633/72 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)’. La sentenza impugnata pretermette che, ‘al momento della ricezione della cartella di pagamento per l’anno d’imposta 2013, la RAGIONE_SOCIALE
già pienamente edotta delle ragioni per le quali l’amministrazione finanziaria aveva ritenuto il versamento della prima rata, effettuato a seguito della ricezione della comunicazione di irregolarità, ‘tamquam non esset’ e, quindi, la rateazione mai effettivamente avviata, con conseguente richiesta dell’intero importo degli omessi versamenti (come indicato in cartella: ‘Somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico/2014 presentata per il periodo d’imposta 2013, effettuato ai sensi dell’art. 36 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973′)’. Invero, ‘prima ancora della notifica della cartella di pagamento per l’anno d’imposta 2013 (avvenuta a metà febbraio 2017), nel corso del 2016, l’Ufficio aveva opposto un diniego ad una istanza di autotutela formulata da controparte’ in relazione ‘ad una precedente analoga cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2014 (notificata anteriormente, sebbene riguardasse un periodo d’imposta successivo, ed originata anch’essa da ingenti omessi versamenti Iva)’. In tale provvedimento era esposto ‘che il credito Iva originato dall’operazione straordinaria di acquisizione dell’azienda della RAGIONE_SOCIALE non sarebbe entrato nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE fino alla presentazione della dichiarazione annuale per l’anno d’imposta 2015 (nel settembre -ottobre 2016), con conseguente utilizzabilità in compensazione solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione’. Talché, anche ‘nel caso di specie il primo versamento rateale, effettuato con un credito non proprio della RAGIONE_SOCIALE (ma di un soggetto terzo) e non disponibile (in quanto non acquisito con la prima dichiarazione utile della RAGIONE_SOCIALE dopo l’acquisto d’azienda dalla RAGIONE_SOCIALE), non poteva considerarsi avvenuto’.
Con il terzo motivo si denuncia: ‘Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/97 (art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)’. Come ritenuto dalla sentenza n. 344 del 2021 della CTP di Genova, depositata in primo grado, la contribuente non poteva ‘non essere a conoscenza che il credito vantato da COGNOME fosse inesistente’; ad ogni modo, essa giammai avrebbe potuto utilizzare il credito fino al riporto nella dichiarazione successiva alla cessione d’azienda.
Con il quarto motivo si denuncia: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.: ultrapetizione (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.)’. In subordine, la sentenza impugnata non avrebbe comunque potuto annullare ‘tout court’ la cartella, ma ‘avrebbe semmai dovuto rimettere in termini la RAGIONE_SOCIALE per la prosecuzione del pagamento rateale sugli importi dovuti’.
Il secondo motivo è fondato e merita accoglimento, alla stregua delle precisazioni a seguire, con conseguente assorbimento degli ultimi due.
6.1. Il presupposto logico -giuridico della tesi agenziale secondo cui la cartella di pagamento oggetto di giudizio era adeguatamente motivata con il richiamo alla base normativa (artt. 36 -bis DPR n. 600 del 1973 e 54 -bis DPR n. 633 del 1972) in ragione del controllo automatizzato si lascia individuare in ciò che ‘l’Ufficio aveva ritenuto che la rateazione’, proposta dalla contribuente sull’avviso bonario, ‘non fosse nemmeno mai stata avviata, in quanto il primo versamento era avvenuto tramite l’utilizzo in compensazione di un credito non proprio della società, non correttamente acquistato e perciò non utilizzabile in compensazione’ (p. 2 ric. cass.). In ulteriore progressione espositiva, la circostanza che ‘il primo versamento era
avvenuto tramite l’utilizzo in compensazione di un credito non utilizzabile’ era nota alla contribuente in ragione della ‘risposta negativa’ ad ‘una istanza di autotutela del 23.09.2016, prot. n. 150763’, già presentata dalla contribuente relativamente all’a.i. 2014 (p. 4 ric. cass.).
A fronte di tali incontestati dati di fatto, vero è che l’a.i. 2014, di cui all’istanza di autotutela espressamente respinta con la ‘risposta negativa’, è diverso dall’a.i. 2013, di cui al presente giudizio, ma la ragione sostanziale del rigetto copre le riprese in riferimento entrambi gli anni, poiché colpisce l’attivazione in sé della rateazione ex art. 3 -bis D.Lgs. n. 462 del 1997, così con riguardo alla comunicazione d’irregolarità per il 2014 come con riguardo a quella per il 2013, in funzione dell’originaria non utilizzabilità in compensazione del credito incamerato dalla contribuente grazie all’acquisto dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE
Ciò, inequivocabilmente, si evince dal tenore della suddetta ‘risposta negativa’ riportata in ricorso (p. 4 cit.), a termini della quale, subito dopo il riferimento al pagamento della prima rata della rateazione per il 2014 (‘Il pagamento della prima rata di € 123.007,01 è avvenuto 19/04/2016 tramite utilizzo in compensazione di un credito Iva 2014 della società incorporata RAGIONE_SOCIALE, codice fiscale e partita Iva P_IVACODICE_FISCALE), si specificano, alla stregua di affermazioni riferibili tanto al 2014 quanto al 2013 (oggetto del presente giudizio), le seguenti tre circostanze:
-”operazione straordinaria di cessione d’azienda della RAGIONE_SOCIALE è avvenuta con atto del 22/12/2015 e, in base all’art. 3 dell’atto rubricato ‘crediti, debito, contratti’, gli effetti della cessione decorrono dalla data dell’atto’;
-‘l credito della RAGIONE_SOCIALE non è entrato nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE non essendo stata ancora presentata la dichiarazione dei redditi 2016/2015. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 78 del 2009 il credito Iva annuale, in misura superiore a 5.000 euro, può essere utilizzato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge’;
-‘ in corso un controllo sostanziale sulla spettanza del credito’.
Tenuto conto di ciò, il richiamo nella cartella di pagamento, che presentemente ne occupa, agli artt. 36 -bis DPR n. 600 del 1973 e 54 -bis DPR n. 633 del 1972, ad esito di liquidazione della dichiarazione con emersione di omessi versamenti, deve ritenersi esaustivo agli effetti della motivazione. Più nel dettaglio, a mente delle specificità del descritto contesto fattuale, va rilevato che la motivazione non è fine a sé stessa, quale requisito esclusivamente formale, ma si correla, sul piano della sostanza, all’esigenza di assicurare al destinatario la conoscenza delle giustificazioni dell’atto che l’attinge: conoscenza che a sua volta si commisura all’esercizio del diritto di difesa, mediante la consapevole partecipazione al procedimento amministrativo e, di poi, l’eventuale impugnazione in sede giurisdizionale.
Talché, ai fini della verifica in ordine all’adeguatezza motivazionale di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, la mera evocazione della corrispondente base normativa può – valutate tutte le emergenze del caso concreto, nell’ambito di una ricostruzione unitaria intesa a tener conto nel complesso degli effettivi elementi di conoscenza posseduti dal destinatario – essere apprezzata alla luce della motivazione espressa,
involgente anche le ragioni di fatto, di altro provvedimento che, noto al destinatario, già abbia ‘funditus’ confutato, pur in relazione a diverso anno d’imposta, ma nell’identità sostanziale della situazione legittimante il recupero per entrambi gli anni, le prospettazioni difensive del medesimo.
Tale approdo è coerente con la costante affermazione di questa S.C. secondo cui, in tema, ad esempio, di responsabilità solidale del cessionario d’azienda, ai fini della motivazione della cartella a questi diretta, è sufficiente, sinteticamente, il riferimento normativo che indica il fondamento della sua responsabilità – ossia l’art. 14 D.Lgs. n. 472 del 1997 – senza necessità di specifica illustrazione delle ragioni di fatto per cui il medesimo è ritenuto responsabile in via solidale (cfr., ad es., Cass. n. 10377 del 2022).
Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.
P.Q.M.
In accoglimento del secondo motivo, rigettato il primo ed assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 28 maggio 2025.