Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27212 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27212 Anno 2025
Presidente: LA COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15564/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliata in Ragusa, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA DI CORTE GIUST. TRIBUTARIA II GRADO DELLA SICILIA – SEZ. ST. CATANIA n. 211/15/23 depositata il 09/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 211/15/23 del 09/01/2023, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1732/01/18 della Commissione tributaria provinciale di Ragusa (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE in concordato preventivo (di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2012.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa a titolo di ‘recupero interessi di sospensione per il periodo dal 13.10.2011 all’08.11.2012 a seguito di revoca della sospensione n. 2012P13541 del 06.03.2012’.
1.2. La CGT2 accoglieva l’appello di AE, evidenziando che: a) la cartella di pagamento era validamente motivata in quanto recava «l’indicazione degli interessi di sospensione dovuti dopo la revoca della sospensione»; b) «In tema di obbligo di motivazione della cartella di pagamento relativamente agli interessi richiesti per ritardato pagamento dei tributi, la Suprema Corte affermato che, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intim al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l’obbligo di motivazione, prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’ulteriore importo per gli accessori (Corte di Cassazione -sez. V -ordinanza del 5 novembre 2021 -n. 31960)».
NOME impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di COGNOME è affidato a quattro motivi, di seguito riassunti.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si contesta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione de ll’art. 132, secondo comma, n. 4 , cod. proc. civ., per avere la CGT2 reso motivazione apparente, in quanto «nella fattispecie, costituendo il thema decidendum la necessità o meno, ai fini dell’assolvimento del requisito motivazionale della cartella impugnata, che la stessa rechi (così come ritenuto dalla C.T.P. di Ragusa) ‘la causa della sospensione, l’autorità che l’aveva disposta e il giudizio di opposizione nell’ambito del quale l’invocato provvedimento era stato accordato’ trattandosi dei presupposti in fatto costitutivi della pretesa stessa, nella sentenza in questa sede gravata la Corte tributaria ha omesso di motivare le ragioni della non necessità della inclusione di detti elementi nella motivazione della cartella».
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. e dell’art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CGT2 omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello nonché sul motivo, proposto in primo grado e riproposto in appello, per il quale l’Ufficio non avrebbe fornito alcuna prova dei fatti costitutivi della pretesa.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241, per avere la CGT2 ritenuto che la cartella impugnata sia correttamente motivata senza previamente verificare se detta cartella costituisca o meno il «primo atto riguardante la pretesa per interessi» e senza considerare che l’atto prodromico richiamato non sia stato mai notificato alla società contribuente.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la CGT2 «del tutto omesso di considerare e di esaminare la circostanza, eccepita dalla società contribuente sin dal ricorso introduttiva e ribadita anche in seno alle proprie controdeduzioni in secondo grado, che il provvedimento ‘di revoca della sospensione n. NUMERO_DOCUMENTO del 06.03.2012′ richiamato nella parte motiva della cartella di pagamento impugnata (il cui richiamo -in ipotesi -dovrebbe far ritenere motivata per relationem detta cartella) non è stato mai notificato alla società contribuente né lo stesso è stato allegato alla cartella impugnata».
Il primo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta, rispettivamente, motivazione apparente della sentenza impugnata e violazione dell’obbligo motivazionale della cartella di pagamento, possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione. Entrambi i motivi sono infondati.
2.1. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione,
perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero -e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass. S.U. n. 16599 del 05/08/2016).
2.1.1. Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmente rilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cui esprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre deve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità la semplice motivazione insufficiente (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014).
2.1.2. Sotto altro profilo, questa Corte ha stabilito che « La cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere
implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo » (Cass. S.U. n. 22281 del 14/07/2022).
2.2. Nel caso di specie, la CTG2 ha ritenuto che la cartella di pagamento sia sufficientemente motivata quanto agli interessi in ragione del riferimento ad un atto impositivo che ha già determinato gli interessi nell’ammontare indicato nella medesima cartella.
2.3. Trattasi di motivazione sicuramente non apparente, perché esprime in maniera logica il convincimento del giudice ed è idonea ad indicare la ratio decidendi . Ne consegue l’infondatezza della prima censura.
2.4. Quanto al terzo motivo di ricorso, deve osservarsi, in via generale, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « nel regime introdotto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento » (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n. 28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del
25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017).
2.4.1. Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato dall’avviso di accertamento o dalla cartella di pagamento (quando quest’ultima, come nel caso di specie, costituisce il primo atto portato a conoscenza del contribuente) non si realizza necessariamente, con la pedissequa trascrizione RAGIONE_SOCIALE sue parti rilevanti nel contesto dell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in forma riassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutato dall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesa impositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n. 21670 del 01/08/2024).
2.4.2. L’obbligo di allegazione riguarda, dunque, i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell’avviso di accertamento (o nella cartella di pagamento), con esclusione, altresì: a) di quelli cui l’Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai fini della motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesa impositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui il contribuente abbia già avuto integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del 2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008).
2.5. Nel caso di specie, la motivazione della cartella di pagamento fa riferimento ad un atto del processo (la revoca del provvedimento di sospensione) che, come tale, deve ritenersi conosciuto dalla parte che ha proposto quel giudizio impugnatorio; e ciò indipendentemente da un’autonoma notificazione alla società contribuente.
2.6. Deve, inoltre, evidenziarsi che la pretesa per interessi non è autonoma, ma accessoria all’atto impositivo (conosciuto da COGNOME), laddove è già predeterminata nell’ammontare percentualmente dovuto. Con la conseguenza che la cartella di pagamento non
costituisce il primo atto con il quale si chiede il pagamento degli interessi, limitandosi a quantificare gli stessi in ragione del semplice decorso del periodo di sospensione e, quindi, con un conteggio ampiamente verificabile.
2.7. La sentenza impugnata è, dunque, rispettosa del principio più sopra riportato al punto 2.1.2.
Il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano plurimi vizi di omessa pronuncia, va disatteso.
3.1. Per ciò che concerne la contestazione di omessa pronuncia in ordine alla genericità dei motivi di appello, come rappresentato con l’atto di controdeduzioni in appello, la stessa è inammissibile.
3.2. Invero, « Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito » (Cass. n. 25154 del 11/10/2018; conf. Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013), qual è la natura del vizio lamentato.
3.3. In ogni caso, il motivo è anche infondato in quanto « nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello RAGIONE_SOCIALE ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci » (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018).
3.3.1. Ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al
contro
llo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018).
3.3.2. Del resto, « nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione » (Cass. n. 707 del 15/01/2019).
3.4. Quanto alle contestazioni concernenti la motivazione della cartella di pagamento per omessa allegazione dell’atto richiamato, come osservato in precedenza, con riferimento al terzo motivo, la CTR ha ritenuto sufficientemente motivato l’atto riscossivo, sicché anche se implicitamente -si è pronunciata sulla questione proposta, non sussistendo il vizio di omessa pronuncia.
3.5. Invero, questa Corte ha più volte precisato che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 25710 del 26/09/2024; Cass. n. 12131 del 08/05/2023; Cass. n. 24953 del 06/11/2020; Cass. n. 2083 del 29/01/2021; Cass. n. 452 del 14/01/2015).
3.6. Le medesime considerazioni sono idonee a disattendere anche la censura riguardante l’omessa pronuncia sul mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio: la CGT2, infatti, ha accolto l’appello di COGNOME e, quindi, ha, quanto meno implicitamente, ritenuto che l’Ufficio abbia assolto all’onere probatorio sullo stesso gravante.
3.7. Anche in questa ipotesi, dunque, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia.
Il quarto motivo, con il quale si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’omessa considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione non è mai stato notificato alla società contribuente, è inammissibile e, comunque, infondato.
4.1. In primo luogo, l’omessa notificazione del provvedimento di sospensione -ove effettivamente sussistente -integrerebbe un vizio deducibile con una censura di violazione di legge e non già un fatto storico oggetto di omesso esame.
4.2. Secondariamente, come precedentemente rilevato, la società contribuente fa riferimento ad un atto del processo che, come tale, deve ritenersi conosciuto (si veda quanto già dedotto in precedenza con riferimento al terzo motivo), ragion per cui il fatto il cui esame è stato omesso sarebbe, comunque, privo di rilevanza.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE
spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 7.150,04.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 2.400,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 08/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME