Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7244 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
Oggetto: pagamento
cartella
di
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 25741/NUMERO_DOCUMENTO proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE n. 792/28/16 depositata in data 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE impugnava la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava maggiori IRES, IRAP e IVA con riferimento al periodo d’imposta 2006 disconoscendo crediti d’imposta dell’anno precedente oltre a irrogare sanzioni e richiedere interessi per tardivo versamento dei tributi ridetti;
-il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la RAGIONE_SOCIALE;
-con la pronuncia gravata il giudice dell’impugnazione ha rigettato l’appello della RAGIONE_SOCIALE contribuente ritenendo debitamente motivata la cartella contestata in quanto scaturita da un’iscrizione a ruolo conseguente al controllo in via automatizzata dei dati forniti dallo stesso contribuente; con riferimento poi alla pretesa per sanzioni e interessi dipendenti dal ritardato versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute, ha ritenuto le doglianze dell’appellante infondate risultando assolutamente indimostrata l’asserita causa di forza maggiore imputabile a un presunto problema del sistema informatico che avrebbe precluso al contribuente di assolvere nei termini di legge ai propri doveri fiscali come rilevato dal giudice di primo grado;
-ricorre a questa Corte la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a quattro motivi di gravame;
-l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
RAGIONE_SOCIALE. Est. NOME AVV_NOTAIO – 2 -il primo motivo di ricorso deduce la violazione falsa applicazione dell’art. 12 c. 3 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’appello ignorato che le motivazioni della pretesa non erano desumibili da raffronto tra i
dati indicati in dichiarazione quelli riportati nel ruolo tanto che solo in sede di costituzione in giudizio l’Ufficio dichiarava che la ripresa traeva origine dalla mancata presentazione della dichiarazione per il periodo precedente;
-il motivo va rigettato;
-con riferimento alla asserita modificazione della motivazione in corso di giudizio, invero, il motivo risulta inammissibile in quanto sprovvisto di localizzazione e autosufficienza dal momento che parte ricorrente non trascrive nella cartella impugnata né le controdeduzioni dell’Amministrazione finanziaria dalle quali questa Corte potrebbe evincere -se sussistente – la effettiva modificazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della pretesa nel corso del giudizio da parte dell’RAGIONE_SOCIALE;
-inoltre, con riguardo al vizio di motivazione della cartella, va anzitutto richiamato l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite di questa Corte secondo cui «la cartella esattoriale che non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione» (sentenza n. 11722 del 2010, Rv. 613233; nello stesso senso, Sezione 5, sentenza n. 28276 del 2013). Con riguardo, in particolare, alla motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento emesse in seguito alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute in base alle dichiarazioni, che qui viene in rilievo, ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte, muovendo dalla premessa che «la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo» (Cass.
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 3
Sez. 5, sentenza n. 3948 del 2011), ha operato una distinzione a seconda che la menzionata liquidazione si sovrapponga alla dichiarazione del contribuente oppure si risolva in una rettifica dei risultati della stessa, che comporti una pretesa ulteriore da parte dell’amministrazione finanziaria. In questo secondo caso, si è in presenza di un’attività impositiva vera e propria, per definizione rientrante in quella di accertamento, sicché la cartella di pagamento deve essere motivata come l’avviso di accertamento, con l’indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa tributaria, dovendosi rendere il contribuente edotto di tali presupposti e ragioni. Nel primo caso, diversamente, l’ufficio procede alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE imposte dovute sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella propria dichiarazione o rinvenibili negli archivi dell’anagrafe tributaria, cosicché, dato che il contribuente è già in grado di conoscere i presupposti della pretesa tributaria, l’obbligo di motivazione della cartella può essere assolto mediante il mero richiamo alla dichiarazione (Cass. Sez. 5, sentenze n. 15564 del 2016, n. 25329 e n. 11176 del 2014);
-il secondo motivo di gravame si duole della violazione falsa applicazione dell’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alla omessa presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente; ritiene parte ricorrente che la mancata elaborazione del file da parte del server dell’Amministrazione finanziaria al quale sostiene aver inviato regolarmente la dichiarazione per l’anno 2005 non sarebbe stata presa in esame – quale fatto storico – dalla CTR che avrebbe sul punto messo l’accertamento in fatto e in diritto;
-il motivo è inammissibile;
-la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. risulta inammissibile in quanto preclusa dalla esistenza di «doppia conforme>> ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. non avendo parte ricorrente, come era suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse erano tra loro diverse, come prescritto (Cass. n. 20994/2019, Cass. n. 26774/2016, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 5497 del 2023).
-il terzo motivo si incentra sulla violazione falsa applicazione dell’art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 coordinato con l’art. 1 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’art. 83 TUIR, gli art. 2475 e 2364 c.c. e l’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabili le sanzioni ancorché fosse difettoso uno degli elementi costituenti alla fattispecie sanzionatoria risultando le imposte non determinabili secondo la dichiarazione, dal momento che il risultanze della stessa derivavano necessariamente da un conto economico non formalmente approvato costituente quindi parte di un mero ‘progetto di bilancio ‘; progetto di bilancio in ordine al quale l’ufficio non aveva fornito elementi di prova attestanti che lo stesso era stato redatto e che entro il 30 giugno si era regolarmente tenuta l’assemblea ordinaria dei soci;
-tale motivo può trattarsi unicamente al successivo quarto mezzo di gravame con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 23 c. 3 del d. Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 8, 3, 4 della L. n. 580 del 1993 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell’impugnazione mancato di porre a fondamento della decisione i fatti non contestati dall’amministrazione finanziaria relativi sia alla circostanza della
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‘infezione informatica’ sia alla giustificata mancata approvazione nei termini del bilancio, che dovevano assumersi come non contestati e pertanto oggetto di giudicato interno;
-detti motivi sono inammissibili;
-invero, la CTR ha accertato in fatto come di fronte all’eccezione della RAGIONE_SOCIALE contribuente secondo la quale il bilancio relativo al 2006 era stato approvato per causa di forza maggiore -‘un virus che aveva infettato il computer’ – soltanto in data 22 dicembre 2017 e depositato il 19 gennaio 2008 (derivandone quindi che il versamento del saldo Ires e Irap effettuato in data 16 ottobre 2007, secondo parte ricorrente, era da considerarsi tempestivo), in sede processuale tale causa di forza maggiore è rimasta ‘assolutamente indimostrata’;
-l’espressione così utilizzata dal giudice di appello rende evidente come lo stesso abbia esaminato il profilo dedotto ritenendo che la circostanza di forza maggiore, indipendentemente dagli aspetti relativi all’onere probatorio, non sia stata in concreto dimostrata;
-in ogni caso, poi, la mancata trascrizione degli atti dei gradi di merito – dall’esame dei quali questa Corte doveva essere messa in grado di conoscere la contestazione o meno da parte dell’Ufficio della sussistenza della causa giustificativa relativa ai problemi informatici – rende il motivo comunque inammissibile perché difettoso quanto a specificità e localizzazione;
-il ridetto accertamento di fatto, che ha escluso la sussistenza della causa di forza maggiore dedotta dalla contribuente, è in ultimo anche non più censurabile in questa sede di legittimità;
-conclusivamente, il ricorso è rigettato;
-le spese sono regolate dalla soccombenza;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.