Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28832 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28832 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21723/2023 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE PROVINCIA DI GENOVA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LIGURIA n. 247/2023 depositata il 31/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il giudizio trae origine da un accertamento condotto per l’anno di imposta 2005 a carico della società RAGIONE_SOCIALE, dal quale erano emersi ricavi non contabilizzati, con successivo addebito a carico di ciascun socio di redditi non dichiarati per euro 118.500. Il ricorso avverso detto atto veniva respinto in primo grado, mentre l’appello veniva invece accolto; il successivo ricorso per Cassazione dell’RAGIONE_SOCIALE veniva a sua volta accolto, senza che gli originari ricorrenti -pur ritualmente notificati – si costituissero.
A seguito della definizione di detto giudizio, è seguita la notifica in data 30/01/2020 della cartella di pagamento n. 048 2019 00166752 03 000, dell’importo di circa 49.721,40 euro, recante la dicitura ‘ordinanza della Cassazione n. 6794/2019 del 08/03/2019’.
Avverso detta cartella ha proposto impugnazione la sig.ra COGNOME NOME, contestando la violazione dell’art. 7 comma 1 della l. 212/2000, in quanto la menzionata ordinanza della S.C. non era stata allegata né in precedenza notificata. La CTP di Genova
respingeva il ricorso della contribuente con la decisione n. 730/2022.
Anche il successivo appello della contribuente è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria che, con la sentenza n. 247/2023, ha ritenuto infondati i motivi dedotti dalla contribuente, rilevando che la stessa era stata parte del giudizio nel quale era stato adottato l’ordinanza menzionata dalla cartella, dovendosi perciò ritenere il titolo della pretesa tributaria perfettamente conosciuta dalla RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due mezzi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La contribuente ha richiesto la decisione dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata del giudizio.
E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 18 settembre 2024.
CONSIDERATO CHE
I motivi di ricorso si compendiano come segue:
1° motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. 212/2000 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc, laddove si è ritenuto irrilevante la mancata allegazione dell’atto presupposto costituito dall’ordinanza della Corte di cassazione, in quanto in detto giudizio di legittimità la contribuente non si era costituita e, quindi, non essendo parte del giudizio, la motivazione della cartella doveva invece ritenersi insufficiente;
2° motivo: alcuna violazione dell’art. 348 ter cpc, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cpc , non configurandosi nella specie una ipotesi di ‘doppia conforme’.
Si ricorda che la proposta di definizione del giudizio ha il seguente tenore:
‘ con riferimento al primo motivo, ‘risulta, tuttavia, pacifico in fatto che la ricorrente abbia assunto il ruolo di parte intimata nel giudizio di legittimità;
tale circostanza, di cui dà atto la sentenza impugnata, non è contestata dalla ricorrente, che neanche solleva doglianze circa la sua rituale evocazione in quel giudizio;
in quanto destinataria di una rituale notifica dell’atto introduttivo, la parte ha assunto la qualifica di parte nel giudizio di legittimità, essendo messa in condizione di svolgere le sue difese o comunque di conoscere sia la pendenza del giudizio, sia il suo esito, cioè il provvedimento cui la cartella fa riferimento;
pertanto, correttamente ha giudicato la CGT, nel ritenere la cartella congruamente motivata con riferimento all’ordinanza conclusiva del giudizio di legittimità, che era atto conosciuto, o quanto meno conoscibile, da parte della contribuente;
nessuna ulteriore contestazione muove la ricorrente in particolare sulla motivazione della cartella in punto di interessi, affermando che il richiamo alle S.U. n. 22281/2022 sarebbe ultroneo’;
con riguardo al secondo motivo: ‘tale motivo è inammissibile in quanto con esso la ricorrente non impugna un capo della sentenza, ma si limita ad apportare un’argomentazione difensiva a sostegno RAGIONE_SOCIALE difese svolte nel primo motivo;
comunque il motivo si palesa inammissibile anche per carenza di interesse, la ricorrente ha veicolato solo un motivo di diritto, e non una censura per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., in disparte l’erronea indicazione contenuta nella rubrica del secondo motivo ‘.
Il Collegio condivide tali argomentazioni.
Può inoltre aggiungersi quanto segue.
Nel primo mezzo di impugnazione parte ricorrente afferma di non essere stata ‘parte’ del giudizio di cassazione a seguito del quale è stata emessa l’ordinanza definitiva richiamata dalla cartella di
pagamento. Ma tale rilievo è infondato: altra, infatti, è la qualità di chi non è parte ma terzo rispetto al giudizio ed altra situazione è, a seguito di regolare notifica, quella di chi abbia mantenuto un ruolo inerte, non costituendosi in giudizio e configurandosi perciò come intimata. Questa seconda situazione non esclude, infatti, la qualità di parte destinataria dell’atto introduttivo e, quindi, perfettamente a conoscenza del giudizio e del suo possibile esito negativo, così come poi si è verificato.
Premesso che la questione della motivazione della cartella emessa successivamente alla definizione giudiziale del tributo era stata alquanto controversa, per la parte relativa agli interessi da ritardato pagamento, che alcune pronunce avevano ritenuto non coperte dal giudicato, le S.U. hanno alfine stabilito che se ‘la cartella segua un atto prodromico nel quale sono già stati computati gli interessi per il ritardato pagamento, giova sottolineare che in tale evenienza la cartella di pagamento svolge la funzione di avviare la fase di riscossione coattiva dei tributi e, laddove la stessa faccia riferimento ad un atto che abbia già determinato, in base alla normativa di riferimento, il quantum reclamato a titolo di interessi -atto divenuto definitivo vuoi perché non impugnato, vuoi perché definitivamente confermato quanto alla sua legittimità in sede giudiziale o comunque ivi rideterminato in maniera in tutto o in parte difforme rispetto all’originaria richiesta di interessi formulata dall’Ufficio -, l’accertamento formatosi con riguardo all’obbligazione relativa agli interessi dovuti dal contribuente troverà corrispondenza nel ruolo che la cartella ordinariamente riprodurrà. Per tali ragioni la motivazione in simili evenienzealla stregua di quanto previsto dall’art. 12, comma 3 del d.p.r. n. 602/1973- non imporrà alcun onere aggiuntivo al soggetto emittente la cartella, se non il riferimento -diretto e specifico-, all’atto fiscale e/o alla sentenza che lo ha reso definitivo, trovando la quantificazione degli interessi, quanto a decorrenza e modalità di
calcolo, la sua fonte nell’atto prodromico. Siffatto obbligo motivazionale risulterà, pertanto, circoscritto all’esposizione del ruolo, del titolo costitutivo della pretesa e dell’entità del debito fiscale di interessi. 13.4.1 Ne consegue che, in assenza di una ulteriore specificazione di una diversa tipologia di interessi richiesti rispetto a quanto già indicato a titolo di interessi nell’atto prodromico, la cartella di pagamento non dovrà che limitarsi ad attualizzare il debito di interessi già individuato in modo dettagliato e completo nell’atto genetico. Sarà semmai onere del contribuente contestare la quantificazione degli interessi operata in cartella ove risulti incoerente rispetto all’originaria pretesa’ (Cass. S.U. n. 22281 del 14/07/2022, in motivazione).
Rispetto a tale apparato argomentativo le censure proposte con il primo mezzo appaiono quindi infondate e comunque del tutto generiche, essendo evidente che la ricorrente ha scelto (per qualunque legittimo motivo qui non rileva) di non costituirsi nel giudizio e non può perciò legittimamente pretendere di ignorare, per sua stessa scelta, gli atti che quel processo hanno successivamente conosciuto, compresa la decisione finale poi richiamata nella cartella qui oggetto di impugnazione.
Il secondo motivo risulta, invece, complessivamente inammissibile. Se, infatti, inteso semplicemente a rafforzare il primo motivo di ricorso, lo stesso risulta privo di autonomia ed al suo rigetto è bastevole quanto si è già osservato. Ove invece, sotto un secondo profilo, voglia valorizzarsi il richiamo all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso è inammissibile in quanto non deduce neppure l’esistenza di un fatto decisivo ai fini del giudizio che, pur costituendo oggetto di discussione fra le parti, sia stato omesso nella motivazione della decisione di merito oggetto del presente ricorso.
E’noto, infatti, che la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 ha ridimensionato la possibile censura motivazione del provvedimento
di merito, circoscrivendola alla necessità che ‘venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare’ (Sez. 5, ord. n. 18886 del 04/07/2023). Si è infatti correttamente sostenuto che ‘ l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'”omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure irritualmente formulate’ (Sez. 6 – 1, ord. n. 2268 del 26/01/2022; in precedenza cfr. Sez. U, sent. n. 8053 del 07/04/2014, secondo cui ‘ la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione’.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltre disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e 4 c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380 bis comma 3 c.p.c. contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., codificando altresì un’ipotesi normativa di abuso del processo che la conformità della decisione definitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (così Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540).
Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della somma equitativamente determinata di Euro 2.400 , oltre al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 500 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso per quanto in motivazione;
condanna parte ricorrente ed in favore della controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.800, oltre spese prenotate a debito;
condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.400 in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di Euro 500 a favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre