Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24994 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4375/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA
-intimata-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente/ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 1098/2016 depositata il 16/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE aveva partecipato al consolidato nazionale nell’anno d’imposta 2007 in qualità di consolidante della RAGIONE_SOCIALE. All’esito di controllo formale sulle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE società di capitali 2008, le veniva notificata cartella di pagamento, poiché si riscontrava l’indicazione di un credito Iva già ceduto al soggetto consolidato nell’anno precedente. Si trattava cioè di una duplicazione del medesimo credito, esposto sia nella dichiarazione di gruppo quale eccedenza disponibile, sia nella dichiarazione personale della società contribuente RAGIONE_SOCIALE quale eccedenza disponibile da utilizzare in compensazione o da chiedere a rimborso.
Investito della questione, il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni di parte contribuente che trovavano però riscontro favorevole in sede di appello, ritenendo la C.T.R. non sufficientemente motivata la cartella esattoriale, laddove fa riferimento ad un omesso versamento Iva, quando la complessa situazione sopra evidenziata, relativa ad un credito Iva esposto tanto dal consolidato, quanto dalla consolidante, avrebbe richiesto maggiore e più articolata motivazione per consentire al contribuente di spiegare efficace difesa.
Avverso questa sentenza propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad unico motivo, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso ed interponendo, altresì, ricorso incidentale
affidato a due motivi cassatori, con particolare riguardo alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato memoria a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie ragioni.
CONSIDERATO
Va esaminato con priorità il ricorso principale, affidato ad unico motivo.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale propone censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione degli articoli 36 bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, nonché degli articoli 54 bis e 56 del decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972 e, infine, dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000. In altri termini, il patrono erariale lamenta che la sentenza d’appello richieda una motivazione particolare anche per la cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale, laddove trattandosi di dichiarazioni dello stesso contribuente, egli è già messo in condizione di conoscere le ragioni della ripresa a tassazione con l’atto impoesattivo, che non soggiace quindi, ai doveri di motivazione propri dell’atto impositivo.
Preliminarmente dev’essere esaminata la duplice eccezione in rito sollevata dal patrono privato, ove contesta la difesa ex lege dell’AVV_NOTAIO dello Stato, divenuta facoltativa dopo il d.lgs. n, 300/1999, nonché la conseguente necessità di apposita procura; altresì rileva che il motivo si sostanzia in inammissibile richiesta di rivalutazione del merito, contestando altresì – in sede di memoriala tecnica di redazione del ricorso ‘per assemblaggio’.
Sul punto è già intervenuta questa Corte, chiarendo che in tema di contenzioso tributario, l’AVV_NOTAIO dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE, deve avere ricevuto da quest’ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso, atteso che l’art. 366,
n. 5, c.p.c., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso “l’indicazione della procura, se conferita con atto separato”, fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello “ius postulandi”, peraltro non necessario quando il patrocinio sia assunto dall’AVV_NOTAIO dello Stato e non invece al negozio sostanziale attributivo dell’incarico professionale al difensore (Cfr. Cass. V, n. 23865/2020). Un tanto affranca dalla produzione della procura speciale.
Altresì, il motivo si presenta concretamente strutturato come violazione di legge in ordine all’obbligo di motivazione, non richiede rivalutazione di merito, può essere scrutinato ed è fondato.
La questione è già stata affrontata dalle sezioni Unite di questa Suprema Corte di legittimità, laddove è stato contemperato l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo con la conoscenza sostanziale RAGIONE_SOCIALE ragioni della ripresa a tassazione nelle ipotesi di controllo formale fissando il fulcro del bilanciamento negli opposti interessi sulla conoscibilità o piena conoscenza in concreto da parte del contribuente che abbia potuto spiegare difese.
Ed infatti, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa (cfr. Cass. S.U. n. 11722/2010; Cass. V, n. 15580/2017).
Nel caso specifico, la parte contribuente ha spiegato articolata difesa fin dal primo grado, argomentando sulla assenza di pregiudizio per il Fisco derivante dalla riconosciuta violazione formale, nonché
precisando di aver rettificato l’anno successivo le poste creditorie/debitorie, aggiungendo di non aver mai richiesto il credito a rimborso.
Ricorrendo le condizioni per predisporre una difesa tecnico giuridica argomentata, la cartella conseguente al controllo formale doveva ritenersi pienamente motivata, donde il ricorso principale è fondato e merita accoglimento.
L’accoglimento del ricorso principale con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice di merito assorbe in sé ogni questione relativa al riparto RAGIONE_SOCIALE spese come sollevata con i due motivi del ricorso incidentale.
In conclusione, il ricorso principale va accolto, con assorbimento del ricorso incidentale e cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di merito il quale regolerà anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione, assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria per la Liguria, in diversa composizione, cui demanda altresì di regolare la spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 11/07/2024.