Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22438 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4236/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti- nonché
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ENNA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
NOME COGNOME, NOME
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della RAGIONE_SOCIALE-SEZ.DIST. CALTANISSETTA n. 2664/2016 depositata il 11/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME reagiva alla ripresa tassazione di cui era destinatario sulla dichiarazione per l’anno d’imposta 1984. Il giudizio veniva coltivato dai suoi eredi e, esauriti gradi di merito, veniva notificata a ciascuno distinta cartella esattoriale relativa ad imposte ed interessi pro quota , escluse le sanzioni che restano intrasmissibili.
I ricorsi degli eredi erano riuniti e il collegio d’appello confermava l’annullamento del provvedimento esattivo, in quanto la cartella esattoriale non conteneva con chiarezza il calcolo degli interessi sul dovuto.
Ricorre per cassazione l’Ufficio, cui replicano tanto l’incaricato per la riscossione quanto i contribuenti.
In prossimità dell’adunanza, il patrono erariale ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.
CONSIDERATO
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 7 della legge numero 212 del 2000 in
combinato disposto con l’articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973.
Nella sostanza si lamenta che il collegio d’appello abbia richiesto distinta e autonoma motivazione sulla debenza degli interessi nella cartella esattoriale, quando questa viene redatta su modello ministeriale non modificabile e dove, peraltro, la pretesa degli interessi era comunque indicata nel presupposto atto impositivo ben noto alle parti, con l’indicazione della fonte normativa che ne prevedeva il ricarico e la quantificazione.
In via pregiudiziale di rito, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte contribuente, laddove revoca in dubbio la qualifica di Avvocato dello Stato in capo a NOME COGNOME che sottoscrive il ricorso erariale.
L’eccezione non può essere accolta. Dalla documentazione versata in atti emerge che la relazione di notifica, solidale al ricorso, è firmata digitalmente da NOME COGNOME, Avvocato dello Stato: un tanto ne attesta la qualifica e la piena capacità dello ius postulandi, peraltro non bastando generica contestazione per revocare in dubbio la qualifica di chi sottoscrive l’atto processuale (cfr. Cass. S.U. n. 23020/2005) .
Il ricorso può quindi essere esaminato nel merito, esso è fondato e merita accoglimento.
Ed infatti, non vi è un generale dovere di motivazione autonoma della cartella, bensì un dovere di riferibilità alla motivazione, che è intrinseca all’atto solo quando non avviene tramite rinvio inequivoco al provvedimento impositivo, posto a monte del procedimento amministrativo e di cui la cartella è momento esecutivo.
Il tema è stato oggetto in più occasioni di scrutinio da parte di questa Suprema Corte di legittimità. In questo senso, è stato costantemente affermato che in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, non è indispensabile l’indicazione degli estremi
identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta negli artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, del d.m. Finanze n. 321 del 1999 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (art. 7, comma 3, della l. n. 212 del 2000) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel d.lgs. n. 32 del 2001(art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato gli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 602 cit.), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”. (cfr. Cass. V, n. 1111/2018).
Detto diversamente, in tema di riscossione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (cfr. Cass. VI-5, n. 25343/2018). Questo orientamento, già consolidato, è stato affinato di recente, con arresto a Sezioni Unite, ove si è affermato che la
cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo. (cfr. Cass. S.U. n. 22281/2022).
In linea si è già posta questa Sezione, affermando che in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono – e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo (Cass. T., n. 28742/2023).
Nel caso concreto, le imposte riprese a tassazione e i riferimenti normativi per il calcolo degli interessi sono contenuti nel precedente atto impositivo del 1984, ben noto alle parti per essere stato oggetto di giudizi di merito fino alla Commissione Tributaria Centrale,
ponendo così il contribuente nelle condizioni di essere pienamente in grado di sindacare i profili quantitativi e del calcolo degli interessi.
Il ricorso è quindi fondato e la sentenza dev’essere cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La novità del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento esclude la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla ricorrente, anche con riguardo alla generica eccezione sullo ius postulandi , sopra esaminata in principio di motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della parte contribuente.
Compensa fra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. seimila/00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 19/06/2024.