Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2486 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2486 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19253/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ,
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TORINO n. 51/2015 depositata il 20/01/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME era destinataria di avvisi di accertamento per Irpef sugli anni 2006 e 2007, divenuti definitivi perché non opposti, donde le era notificata cartella esattoriale che avversava avanti il giudice di
prossimità, opponendo ragioni di irregolarità della notifica e di mancata indicazione di modalità del calcolo degli interessi.
Il giudizio di primo grado esitava in rigetto, parzialmente riformato in appello, dove -confermata la regolarità della notifica- il collegio di secondo grado riteneva che l’atto esattivo non contenesse al proprio interno sufficienti indicazioni sul calcolo degli interessi ed annullava integralmente il titolo.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’incaricato per la riscossione, agitando cinque motivi di ricorso, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso.
Nelle more del giudizio, parte contribuente dichiarava di volersi avvalere della definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, sennonché era depositata comunicazione di decadenza dall’agevolazione, per mancato rispetto del piano di rateizza zione. In prossimità dell’adunanza, il patrono dell’incaricato per la riscossione ha depositato memoria con eguale comunicazione in tal senso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di rito civile, per violazione dell’art. 25, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nonché art. 21 septies l. n. 241/1990, nonché degli articoli 1367, 1418 e 1419 del codice civile.
Nella sostanza si critica la sentenza d’appello dove ha annullato integralmente la cartella esattoriale, pur essendo in contestazione solo la modalità del calcolo degli interessi, che incidono per circa €.milletrecento/00, a fronte di una cartella di quasi €.ventimila/00.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 25, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nonché art. 21 octies l. n. 241/1990. Nello specifico si afferma che la cartella è formata su modello
ministeriale predisposto, per cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, donde le indicazioni ivi contenute debbono ritenersi necessarie e sufficienti, una volta appurato che la cartella è conforme al formato ministeriale.
1.3. Con il terzo motivo si profila censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per violazione dell’art. 112 del medesimo codice di rito civile, lamentando ultrapetizione, laddove l’impugnata sentenza pone a fondamento dell’annullamento la mancanza di informazioni sul metodo utilizzato per il calcolo degli interessi, in particolare sulla capitalizzazione semplice o composta. Tale assunto non sarebbe coerente con le domande di parte contribuente, in ordine agli interessi per poste di debito Irpef, richiesti senza esporre e/o specificare alcunché in ordine all’originario calcolo.
1.4. Con il quarto motivo si propone censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli articoli 20 e 30 d.P.R. n. 602/1973, laddove gli interessi contestati dalla parte contribuente sono quelli anteriori alla notifica della cartella, di cui al prefato articolo 20, mentre la CTR ha posto a fondamento gli interessi di mora successivi alla notifica della cartella, di cui all’art. 30 citato, non rinvenendo il criterio di calcolo.
1.5. Con il quinto ed ultimo motivo si lamenta ancora censura dell’art. 360, primo comma, n. 3 ( recte , 4) del codice di procedura civile, per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE, in spregio agli articoli 99 e 112 del codice di procedura civile, per non essersi pronunciata la sentenza in scrutinio sull ‘eccezione -asseritamente sollevata fin dal primo grado- di carenza di legittimazione passiva dell’incaricato della riscossione per ogni quale censura in o rdine alla sussistenza del debito tributario, di cui è responsabile solo l’ente impositore.
In via generale e comune a tutti i motivi, infatti, parte ricorrente evidenzia come l’incaricato per la riscossione possa rispondere solo per la
parte esecutiva della pretesa, il cui fondamento è riferibile unicamente all’opera e competenza dell’ente impositore.
Possono essere trattati congiuntamente il secondo ed il quarto motivo, attinenti alle disposizioni sul calcolo degli interessi nelle cartelle esattoriali. Essi sono fondati nei termini che seguono.
È stato affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati – attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (cfr. Cass. S.U., n. 22281/2022).
2.1. Nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha considerato che la cartella de qua segue due avvisi di accertamento non impugnati, cui fa riferimento e dov’è possibile rinvenire il fondamento e le modalità per il calcolo degli interessi antecedenti alla notifica della cartella, mentre per quelli successivi -o di mora sulla cartella- il riferimento è contenuto nell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, in via generale. Il collegio di secondo grado non ha indicato di quali interessi non rinveniva la regolazione, né ha svolto l’indagine in fatto per riscontrare se negli atti presupposti vi fosse quanto
non trovava indicato testualmente in cartella, così discostandosi dall’orientamento impartito da questa Suprema Corte di legittimità.
Donde i motivi secondo e quarto sono fondati e meritano accoglimento.
3. Parimenti fondato è il primo motivo. La contestazione sul calcolo degli interessi avrebbe dovuto al massimo comportare la riduzione della pretesa tributaria per quella voce, relativa agli accessori; ma non doveva essere annullata la pretesa capitale, sulla quale non era motivo espresso di contestazione. Il giudice tributario, in questo senso, ha il potere-dovere di rideterminare la pretesa in ragione del fondamento della domanda. Ed infatti, la natura impugnatoria-accertatoria della giurisdizione tributaria, si riflette nel suo carattere misto oggettivo e soggettivo e muove da un atto introduttivo teso alla demolizione di un provvedimento amministrativo a contenuto impositivo al fine di accertare l’esatto perimetro dell’obbligazione tributaria, sicché resta preclusa al giudice di merito la cognizione di vizi del provvedimento non esplicitamente prospettati nel termine decadenziale fissato per la notifica del ricorso. (cfr. Cass. V, n. 10779/2007; n. 13742/2015; Cass.VI -5, n. 11223/2016; n. 15769/2017).
Pertanto, il giudice tributario, nell’ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare “in toto” l’atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal “petitum” delle parti l’entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l’ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando invece soltanto l’esercizio dei poteri di
contro
llo, di valutazione e di determinazione del “quantum” della pretesa tributaria (cfr. Cass. V, n. 3080/2021).
Dall’accoglimento dei precedenti motivi e dalla conseguente necessaria riedizione del giudizio di merito, resta assorbito il terzo motivo, relativo alla pretesa ultrapetizione della sentenza in scrutinio, in ordine al riferimento del metodo di calcolo usato per gli interessi, con particolare riguardo alla capitalizzazione semplice e composta, profilo che non sarebbe stato formulato dalla parte contribuente nelle proprie domande di primo grado.
Non può essere accolto invece il quinto motivo, laddove si lamenta omessa pronuncia in ordine alla sollevata eccezione di carenza in legittimazione passiva dell’incaricato per la riscossione in ordine ai profili relativi al fondamento della pretesa impositiva che sono riferibili unicamente all’ente impositore, laddove l’incaricato per la riscossione si limita al segmento esecutivo di tale pretesa. Ed infatti, nell’esposizione del motivo (pag. 16 e ss. del ricorso per cassazione), la parte ricorrente non riporta i passi degli atti processuali laddove tale motivo sia stato prospettato nei gradi di merito, ai fini di consentire a questa Suprema Corte di legittimità non trattarsi di motivi nuovi proposti solo in questa sede.
Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
5.1. Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È stato invero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023).
6. In definitiva, il ricorso è fondato per le ragioni attinte dai motivi primo, secondo e quarto; la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché esegua gli accertamenti in fatto in ossequio ai sopraesposti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il terzo e rigettato il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME