Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11889 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.5556/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE (cod. fisc.CODICE_FISCALE; n. fax per il ricevimento degli atti: NUMERO_TELEFONO; PEC:EMAIL), presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO,
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) del Foro di Milano, domiciliato presso l’AVV_NOTAIO con studio in Roma alla INDIRIZZO, come da procura speciale in calce al presente atto. Il difensore dichiara di voler ricevere i relativi avvisi presso il seguente numero di telefax: NUMERO_TELEFONO), e o presso il seguente indirizzo di
tributi
posta elettronica certificata PEC: EMAIL.
-controricorrente-
per l’annullamento della sentenza n. 5/03/23 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria e depositata in data il 2 gennaio 2023.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
c on ricorso notificato in data 12 marzo 2023, l’RAGIONE_SOCIALE chiede alla Corte di cassare la sentenza n. 5/3/23, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria in data 1 dicembre 2022 e depositata in data 2 gennaio 2023;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con l’unico motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.7 legge 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;
1.2. il motivo è fondato e va accolto;
nella specie è pacifico che con cartella di pagamento, la DP II di Milano chiedeva al signor NOME COGNOME il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme portate nell’avviso di accertamento relativo all’anno 2001;
tale avviso è divenuto definitivo a seguito di vicenda giudiziaria, conclusa con l’ordinanza n. 6794/19 della Corte di Cassazione ;
nel giudizio di cassazione relativo all’avviso la parte contribuente non si è costituita;
con la sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto insufficiente la motivazione della cartella di pagamento, che richiamava l’ordinanza della Cassazione, in quanto il contribuente non era costituito nel giudizio di cassazione relativo a ll’accertamento ;
tuttavia, deve rilevarsi che nel caso, come quello di specie, in cui l’iscrizione a ruolo discende dalla definitività dell’avviso di accertamento già notificato alla parte (e da questi perfettamente conosciuto, posto che avverso lo stesso il contribuente aveva proposto ricorso giurisdizionale), la motivazione della cartella è correttamente e compiutamente effettuata con il solo richiamo all’atto presupposto, senza che ci sia necessità di ulteriori specificazioni o allegazioni;
nel caso di specie, risulta sufficiente il richiamo nella cartella di pagamento al provvedimento di questa Corte che ha chiuso definitivamente il giudizio di impugnazione avverso l’atto impositivo presupposto;
il fatto che il contribuente non si sia costituito nel giudizio di cassazione costituisce una scelta processuale, dalla quale non può farsi discendere un onere ulteriore di motivazione per l’amministrazione finanziaria che, in esecuzione del giudicato, emetta la cartella di pagamento;
pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio.
Cos ì deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2024
La Presidente
NOME COGNOME