Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23127 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23127 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2024
Cart. Pag. IRPEF 1981
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29399/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 873/05/2020, depositata in data 17 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) notificava a NOME COGNOME la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, emessa ex art. 36 bis d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 in esecuzione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, maggiorate di interessi moratori, per imposte IRPEF non versate relative all’anno 1981 e resesi definitive a seguito della sentenza della Commissione Tributaria Centrale -Sezione di Roma n. 1623 del 2010.
Avverso la cartella la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 16858/01/2017, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, con riferimento al solo motivo di ricorso relativo alla non trasmissibilità RAGIONE_SOCIALE sanzioni agli eredi.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Lazio; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 873/05/2020, depositata in data 17 febbraio 2020, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente.
Avverso detta sentenza della C.t.r. del Lazio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha statuito che il richiamo alla dichiarazione dei redditi e all’anno di imposta errati non rendeva la motivazione incoerente e contraddittoria, ritenendo che la possibilità di appurare le ragioni della pretesa fosse soddisfatta dal corretto richiamo alla sentenza della Commissione Tributaria
Centrale -Sezione di Roma n. 1623 del 2010, senza considerare, però, che, affinché l’obbligo motivazionale della cartella preceduta da altri provvedimenti possa ritenersi assolto, debbono quantomeno essere indicati elementi univoci ai fini dell’individuazione degli atti presupposti.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 57 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione con la quale si lamentava la mancata indicazione del tasso e RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo degli interessi liquidati nella cartella, ritenendola una nuova domanda, non proponibile in appello, non avvedendosi del fatto che tali doglianze, espresse in termini più generici nel ricorso e specificate nell’appello, costituissero mere precisazioni rientranti nei limiti della consentita emendatio libelli (la cui valutazione avrebbe condotto all’annullamento della cartella di pagamento).
Il primo motivo è infondato.
Va premesso che l’atto impugnato è direttamente la cartella ed il richiamo alla sentenza passata in giudicato, da cui trae origine il credito, costituisce circostanza idonea ad escludere, come correttamene ritenuto dalla C.t.r., che potesse crearsi incertezza sul titolo di quanto dovuto e quindi con riferimento all’effettivo anno d’imposta cui si riferiva il tributo non versato.
2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r., con un motivazione corretta e della quale è agevolmente percepibile il ragionamento logico-giuridico, ha ritenuto che l’erronea indicazione nella cartella dell’anno d’imposta di riferimento costituiva un errore irrilevante rispetto alla concreta possibilità che la contribuente aveva di intendere a quale debito tributario la cartella si riferiva e, conseguentemente, determinare le proprie iniziative; invero tale
possibilità è stata assicurata dal puntuale e corretto richiamo, contenuto nella cartella, alla decisione della Commissione tributaria centrale che aveva conclusivamente definito il contenzioso sull’obbligazione tributaria sottostante.
Parimenti è infondato il secondo motivo.
Le SS.UU. hanno chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il ” quantum ” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata – con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati -attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisse il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l’obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all’importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati – la quale può anche essere implicitamente desunta dall’individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono – e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o RAGIONE_SOCIALE modalità di calcolo (sentenza n. 22281 del 14/07/2022).
3.1. Ancora, ‘ In tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l’obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l’indicazione dell’importo monetario richiesto, della relativa base normativa – che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono -e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i
singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo.’ (Cass.16/10/2023, n. 28742) .
3.2. Nella fattispecie in esame, poiché con il motivo disaminato si denuncia un error in procedendo in relazione al disposto dell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, la censura sarebbe anche fondata ma è indubbio che, una volta ritenuta ammissibile la questione in quanto posta già con il ricorso introduttivo, la stessa, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa dalla Corte alla stregua dei principi dinanzi richiamati.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 5 giugno 2024.