Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31601 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33003/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MOLISE n. 171/2018 depositata il 26/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate rigettando l’originario ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento per sanzioni ed aggio con interessi, su ruolo di tributi erariali;
ricorre per cassazione la società contribuente con un unico motivo di ricorso;
l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con il raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese del grado in relazione alla mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate.
con l’unico motivo di ricorso la ricorrente prospetta violazione di legge, rilevante ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli art. 12 e 25, d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, art. 16, secondo comma, d. lgs. n. 472 del 1997 e degli art. 6 e 7, l. n. 212 del 2000, nonché dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, per omessa motivazione della cartella di pagamento impugnata. Per la ricorrente la cartella di pagamento (riportata in ricorso) non era motivata, limitandosi a richiamare una decisione della commissione tributaria regionale, con indicazione della somma di euro 43.738 per sanzione.
La Commissione tributaria regionale, con la decisione da ultimo richiamata, aveva dichiarato deducibile la somma di euro 791.823,00 per stampi e matrici, confermando nel resto l’atto impugnato. Per la ricorrente, dopo la sentenza, l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto ‘predisporre una cartella adeguatamente motivata (se non un preventivo atto di liquidazione) al fine di consentire al contribuente di comprendere la nuova determinazione della pretesa e quindi di esercitare il proprio diritto di difesa’.
La sentenza, oggi impugnata, ritiene, invece che la conoscenza dell’atto presupposto (sia la decisione della CTR sia il precedente avviso di accertamento impugnato) non rendeva necessaria una
motivazione specifica della cartella di pagamento essendo sufficiente il richiamo alla sentenza della Commissione tributaria che aveva rideterminato il dovuto nel contraddittorio delle parti.
La decisione impugnata risulta corretta, in quanto la conoscenza (certa) della sentenza sulla quale si basa la cartella di pagamento (che in adempimento della decisione ricalcolava solo la somma dovuta con mero calcolo matematico, per giunta riferibile a tassi ed importi stabiliti ex lege ) era da ritenersi sufficiente per il diritto di difesa della contribuente: «In tema di riscossione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto adeguatamente motivate le cartelle di pagamento, che contenevano il richiamo ad accertamenti previamente notificati, divenuti definitivi per il minore importo derivante dal giudicato che li aveva in parte confermati, dei quali il contribuente era, dunque, pienamente a conoscenza)» (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25343 del 11/10/2018, Rv. 651432 -01; vedi anche Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7234 del 04/03/2022, Rv. 664443 -01; vedi anche, per la stessa ratio, Sez. U – , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022, Rv. 665273 – 01).
Del resto, la società nel ricorso in cassazione compie valutazioni generiche e non prospetta, in concreto, nessuna lesione del suo diritto di difesa, non avendo indicato da quale specifica ragione di complessità o difficoltà ricostruttiva sarebbe disceso un effettivo pregiudizio alla possibilità di comprendere il fondamento della pretesa, di natura chiaramente accessoria e derivativa.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26/11/2024 .