Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25267 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25267 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF 2010-2011
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9167/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
-intimata –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 772/2022, depositata il 18 ottobre 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE procedeva al controllo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali presentate dai coniugi NOME e NOME NOME, provvedendo a rettificare quanto da essi dichiarato.
In particolare, le rettifiche riguardavano le detrazioni discali di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. 27 dicembre 1997, n. 449, relative alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, le quali venivano riportate nei limiti di € 48.000,00, come stabilito dall’art. 2, comma 5, RAGIONE_SOCIALE l. 27 dicembre 2002, n. 289, dall’art. 1, comma 121bis , RAGIONE_SOCIALE l. 23 dicembre 2005, n. 266 e dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Venivano quindi emesse una serie di cartelle di pagamento: a ) n. NUMERO_CARTA/NUMERO_CARTA, scaturente dalla comunicazione di irregolarità n. 04503230882/2010 del 17 novembre 2010, notificata dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulla dichiarazione mod. n. NUMERO_DOCUMENTO presentata per l’anno d’imposta 2007 (dichiarazione congiunta); b ) cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, sempre emessa a seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. n. 600/1973 per l’anno 2012; c) cartella di pagamento nn. NUMERO_CARTA-000/001, notificata il 30 giugno 2015,
con la quale si provvedeva alla riscossione di somme iscritte a ruolo a seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. n. 600/1973 per l’anno d’imposta 2010; d ) cartella di pagamento n. 7520150003499113-000/001, notificata il 28 settembre 2015, con la quale si provvedeva a riscossione RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo dall’RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE rettifiche alle detrazioni fiscali effettuate in sede di controllo formale ai sensi dell’art. 36 -ter del DPR 600/1973 in merito al l’anno d’imposta 201 1; e ) cartella di pagamento n. 075-20180001332558-000/001, con la quale si procedeva al recupero a seguito RAGIONE_SOCIALE rettifiche alle detrazioni fiscali per l’anno 2013 .
Avverso le cartelle di pagamento in questione venivano proposti separati ricorsi dai contribuenti dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, avverso le cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA venivano introdotti i giudizi nn. 20/2016 e 62/2016 R.G.R., che si concludevano previa riunione – con la sentenza n. 88/2017, depositata il9 maggio 2017, con la quale i ricorsi in questione venivano accolti, con annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento suddette.
Avverso la cartella di pagamento n. 07520110008348125000/001, i ricorrenti presentavano separati ricorsi (giudizi nn. 132/2012 e 133/2012 R.G.R.), che, previa riunione, si concludevano con la sentenza n. 86/2017, depositata il 9 maggio 2017, con la quale i ricorsi in questione venivano rigettati.
Avverso la cartella di pagamento n. 075020160003499290000/001 veniva presentato ulteriore ricorso (n. 93/2017 R.G.R.) unicamente presso l’allora RAGIONE_SOCIALE e
non nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE , che vi interveniva volontariamente; con sentenza n. 184/2020, depositata il 14 dicembre 2020, la C.T.P. adìta accoglieva parzialmente le richieste dei contribuenti, relativamente al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE detrazioni relative alle spese sostenute dal 2004 al 2010.
Infine, avverso la cartella di pagamento n. 075-201800013325588-000/001, veniva proposto ricorso n. 215/2018 R.G.R., che si concludeva con sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. n. 185/2020, depositata il 14 dicembre 2020, che accoglieva parzialmente le richieste dei contribuenti, relativamente al mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE detrazioni «come da rettifica per l’anno 2012», rigettando nel resto il ricorso.
Interposti distinti gravami avverso le sentenze suddette sia dall’Ufficio che dai contribuenti, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. n. 772/2022, pronunciata il 17 ottobre 2022 e depositata in segreteria il 18 ottobre 2022, previa riunione di tutti i giudizi suddetti rigettava l’appello dell’Amministrazione Finanziaria avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 88/2017, mentre accoglieva gli appelli proposti dai contribuenti avverso le sentenze n. 86/2017, 184/2020 e 185/2020, annullando le cartelle di pagamento impugnate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 17 aprile 2023).
Resistono con controricorso NOME e NOME.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Con decreto del 18 febbraio 2025 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 20 maggio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
I controricorrenti hanno depositato memoria.
– Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. 27 luglio 2000, n. 212, e 36ter d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Deduce, in particolare, che la sentenza d’appello era erronea, per avere ritenuto non sufficientemente motivate le cartelle di pagamento impugnate, e comunque per avere considerato le stesse in violazione dei diritti del contribuente «come enucleati dallo Statuto ex lege 212/2000», pur essendo le stesse perfettamente conformi a quanto richiesto dalla normativa di riferimento, e pur facendo esse richiamo a pregresse comunicazioni di irregolarità, con le quali l’A.RAGIONE_SOCIALE. aveva fatto conoscere la propria pretesa tributaria, e la cui notifica non era oggetto di contestazione.
2. Il motivo è fondato.
2.1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso in esame riguarda soltanto le statuizioni RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello che attengono alle cartelle di pagamento n. 075-2015NUMERO_CARTA/001 e n. 075-2015-0003499113-000/001 (annullate con sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 88/2017, confermata dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE C.G.T. di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 772/2022), nonché la cartella di pagamento n. 075-NUMERO_CARTA-000/001 (confermata dalla C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE con
sentenza n. 86/2017, poi riformata dalla RAGIONE_SOCIALE, che invece, in accoglimento dell’appello dei contribuenti, ha annullato detta cartella) e la cartella di pagamento n. 075-2016-0003499290-000/001 (per la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva parzialmente accolto il ricorso, nel mentre la RAGIONE_SOCIALE.G.T. RAGIONE_SOCIALE, in accoglimento dell’appello dei contribuenti, ha annullato integralmente l’atto).
Il ricorso, pertanto, non riguarda la statuizione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello sulla cartella di pagamento n. 075 –NUMERO_CARTA-000/001, che è stata pure oggetto di annullamento da parte RAGIONE_SOCIALE C.G.T. 2 in accoglimento dell’appello dei contribuenti avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE n. 185/2020.
2.2. Orbene, ciò posto, deve rilevarsi che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento in questione è stato fondato dalla Corte regionale, sostanzialmente, su un asserito difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, quali primi atti impositivi conosciuti dai contribuenti, i quali, pertanto, non sarebbero stati messi in condizione di conoscere le ragioni RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva.
Sul punto, mette conto tuttavia evidenziare che nessuna norma prevede espressamente l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sicché lo stesso è stato ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità in applicazione del canone generale dell’art. 7 l. 212/2000.
In tal senso, è stato chiarito che l’obbligo di motivazione di detti provvedimenti impositivi non può intendersi sempre nello stesso modo, ma deve essere ricollegato alla specifica
situazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALE quale la cartella venga ad essere emessa.
In particolare, questa Corte ha da tempo affermato che «quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria (…), essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell’imposizione » (Cass. 14 maggio 2010, n. 11722); allo stesso tempo è pacifico che ove, al contrario, la cartelle sia conseguente ad un precedente atto in cui risulti essere stata manifestata la pretesa dell’Amministrazione, l’obbligo di motivazione è assolto semplicemente mediante richiamo a tale atto precedente (Cass. 30 novembre 2022, n. 35343).
Nel caso di specie, tutte le cartelle di pagamento de quibus sono motivate mediante esplicito riferimento ad un atto (la comunicazione degli esiti del controllo formale ex art. 36ter d.P.R. n. 600/1973) di cui i controricorrenti non hanno mai contestato la conoscenza.
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha chiaramente evidenziato che la cartella di pagamento possa essere considerata adeguatamente motivata, allorquando faccia riferimento ad un atto precedente, con il quale l’A.F. abbia esplicitato la propria pretesa fiscale, spiegando le relative ragioni (Cass., sez. un., 14 luglio 2022, n. 22281; Cass. 1° marzo 2023, n. 6207).
In particolare, con specifico riferimento alla cartella di pagamento, che segue l’adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il “quantum” del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la stessa è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione dell’importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l’obbligo di motivazione prescritto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE l. n. 212/2000 e dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALE l. n. 241/1990.
Poiché, dunque, nel caso di specie è incontestato che tutte le cartelle di pagamento suindicate siano state precedute da comunicazione di irregolarità, ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione dell’adempimento dell’obbligo motivazionale da parte dell’Ufficio occorre che la C.G.T. 2 verifichi il contenuto di tali comunicazioni, al fine di accertare se in esse siano chiaramente esplicitate le ragioni RAGIONE_SOCIALE riprese fiscali poi riportate nelle cartelle di pagamento impugnate.
La sentenza impugnata, sotto questo profilo è carente, in quanto si limita a valutare il contenuto RAGIONE_SOCIALE cartelle, senza tenere conto anche del contenuto RAGIONE_SOCIALE predette comunicazioni di irregolarità.
Dalle considerazioni che precedono, peraltro, derivano anche l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dei controricorrenti ex art. 360bis c.p.c., in quanto è evidente che la C.G.T. 2 non si sia uniformata ai più recenti arresti giurisprudenziali in punto di motivazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento.
Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto su cui si fondano i motivi di ricorso, in quanto è assolutamente evidente
il richiamo agli artt. 7 l. n. 212/2000 e 3 l. n. 241/1990, nel mentre è chiarissimo il riferimento agli atti processuali ed ai documenti sui quali si fonda l’impugnazione.
Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO COGNOME)