Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 585 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 585 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4393/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
contro
ricorrente
Nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA n. 2052/2018 depositata il 26/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 1687-02/14, depositata in data 16/07/2014, la Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (nei cui confronti era stata disposta ed eseguita l’integrazione del contraddittorio), per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento n. 043 2012 00043846 49 001 (notificata anche alla condebitrice RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE‘importo di 30.763,14 euro, relativa all’imposta di registro, ipotecaria e catastale, applicata ad un atto di compravendita immobiliare registrato a Manfredonia nel 2009, al numero NUMERO_DOCUMENTO, serie NUMERO_DOCUMENTO. La CTP, ritenendo fondato il principale ed assorbente motivo di ricorso, evidenziava che la cartella non conteneva l’indicazione dei dati RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico all’iscrizione a ruolo, atteso che essa riportava ‘ un mero identificativo di atto pubblico ‘ e che, pertanto, doveva ritenersi carente di motivazione.
Con sentenza n. 2052/2018, depositata il 26/06/2018, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia accoglieva l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado dall’RAGIONE_SOCIALE, rilevando: che la cartella conteneva l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico, non impugnato; che tale atto prodromico, espressamente individuato nell’ ‘ avviso di rettifica e di liquidazione ‘, risultava regolarmente notificato alla RAGIONE_SOCIALE presso il suo domicilio fiscale; che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa medesima CTP favorevole al condebitore solidale, richiamata dal Giudice di prime cure a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione, era stata annullata in appello, con rimessione degli atti al primo giudice.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni pronunciate dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado.
L’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE rimaneva intimata.
RAGIONE_SOCIALE depositava memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo vengono denunciate violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7, l. 212/2000 e degli artt. 3, 23, 24, 25, 97, comma 1, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sull’assunto che la cartella impugnata conterrebbe solo un richiamo all’atto di compravendita sottoposto a tassazione ed una generica motivazione, senza la indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo presupposto, sebbene il citato art. 12, comma 3, in assenza di indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento (ove, come nel caso di specie, sussistente), non consenta l’iscrizione a ruolo e l’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 212/2000 prescriva la motivazione degli atti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione finanziaria mediante indicazione dei presupposti di fatto e RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridiche ad essi sottesi, la cui omissione viola altresì i precetti costituzionali sopra indicati.
2. Con il secondo motivo viene denunciata la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per motivazione inesistente e/o apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., laddove il giudice d’appello si limiterebbe tautologicamente ad affermare che l’atto prodromico è indicato nella cartella, senza chiarire come lo abbia desunto e senza spiegare perchè abbia ritenuto equipollente il requisito RAGIONE_SOCIALEa mera indicazione, nella cartella di pagamento, RAGIONE_SOCIALE‘atto di compravendita al prescritto requisito RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento. Viene inoltre contestualmente dedotto, nell’ambito del ‘ 2° MOTIVO ‘, l’ulteriore motivo, autonomamente enucleabile, relativo all’omesso esame di un punto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., laddove la sentenza ‘ ha omesso di considerare che il d.P.R. 602/1973 consente di omettere il riferimento all’atto di accertamento e fare un mero riferimento ‘alla motivazione, anche sintetica, RAGIONE_SOCIALEa pretesa’ soltanto ove manchi un atto di accertamento ‘, che invece, ‘ come è emerso (solo) in
corso di causa ‘ , nel caso di specie esiste ma non è stato indicato nella cartella.
Detti motivi, in quanto connessi, vanno esaminati congiuntamente e sono infondati.
La sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, nell’accogliere l’appello, statuisce: ‘ a) che la cartella impugnata contiene l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico e che l’iscrizione a ruolo è stata conseguenza RAGIONE_SOCIALEa sua omessa impugnazione; b) che tale atto (avviso di rettifica e di liquidazione) risulta regolarmente notificato alla RAGIONE_SOCIALE presso il suo domicilio fiscale… ‘. La sentenza ha pertanto affermato che la cartella contiene la indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico, immediatamente dopo espressamente individuato non nell’atto di compravendita immobiliare registrato ma nell’avviso di rettifica e di liquidazione, accertando l’avvenuta notifica di tale atto, che l’RAGIONE_SOCIALE riferisce avere i medesimi identificativi RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico registrato, ai quali deve perciò ritenersi abbia fatto riferimento anche il giudice d’appello , laddove ha affermato che la cartella contiene l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico.
Pertanto, va esclusa la lamentata violazione e/o falsa applicazione di legge, evidenziandosi che l’assunto RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza, nella cartella, del mancato riferimento all’atto impositivo prodromico e RAGIONE_SOCIALE‘indicazione, invece, del mero atto pubblico registrato sottende, invece, un prospettato errore di valutazione da parte del giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello sul contenuto RAGIONE_SOCIALEa cartella, che la ricorrente avrebbe dovuto far valere deducendo il diverso vizio del travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova, il quale, nei casi in cui il fatto probatorio ha costituito un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare, va ricondotto al paradigma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U. n. 5792/2024; Cass. n. 13085/2025).
Posta l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa lamentata violazione e falsa applicazione di legge per le ragioni sopra esposte, va inoltre rilevato che la esistenza di
una sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di RAGIONE_SOCIALE che ha annullato la medesima cartella nei confronti RAGIONE_SOCIALEa coobbligata RAGIONE_SOCIALE non sarebbe comunque suscettibile di integrare alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost., come dedotto dalla ricorrente, atteso che detta sentenza, pur riguardando la medesima cartella, non è irrevocabile ed inoltre rimarca essa stessa ‘ le differenze tra il processo RAGIONE_SOCIALErispetto al processo RAGIONE_SOCIALE ‘, evidenziando che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva allegato alla propria comparsa la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di liquidazione effettuato alla RAGIONE_SOCIALE senza allegare, invece, alcuna notifica effettuata alla RAGIONE_SOCIALE (vedi sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di RAGIONE_SOCIALE n. 1419/5/18 allegata al ricorso).
Nemmeno, in ragione del sopra riportato contenuto RAGIONE_SOCIALEa parte motiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza, possono ritenersi sussistenti i presupposti RAGIONE_SOCIALEa motivazione inesistente e/o solo apparente, dedotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. A tal proposito, va evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE Preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, precisandosi che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda percepibili le ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
(Cass. Sez. U., n. 19881/2014; Cass. Sez. U., n. 8053/2014). Tali ipotesi non sono ravvisabili nel caso di specie, in cui il giudice d’appello ha espressamente affermato che la cartella contiene l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ atto prodromico, individuandolo nell’avviso di rettifica e di liquidazione e senza stabilire, invero, alcuna equipollenza tra quest’ultimo e l’atto di compravendita rettificato (fermo quanto sopra rilevato in merito al diverso non dedotto vizio del travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALEa prova).
Quanto alla deduzione RAGIONE_SOCIALE‘ ‘omesso esame di un punto decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione RAGIONE_SOCIALEa controversia’ , ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., che nella memoria illustrativa la ricorrente ha specificato consistere nell’omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALE‘avviso di rettifica e liquidazione , ‘pacificamente’ emesso e notificato dall’RAGIONE_SOCIALE il 30/08/2011 (il quale avrebbe, pertanto, dovuto essere indicato nella cartella), va rilevato che l’esistenza di tale atto è stata, invece, espressamente accertata dalla sentenza appellata, nonché menzionata tra le risultanze fattuali sulla scorta RAGIONE_SOCIALE quali è stato argomentato l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, sicchè non è configurabile alcun omesso esame RAGIONE_SOCIALE‘atto inteso quale ‘fatto storico’ decisivo, necessario ad integrare la suddetta violazione, il quale è da intendersi nella sua valenza storico-naturalistica e non assimilabile ad argomentazioni valutative (Cass. n. 2268/22;22397/19; 21152/14). A tal proposito, va inoltre rilevato che l’esistenza di un precedente eventuale atto di accertamento non può ritenersi, come sostenuto dalla ricorrente, di per sé sola ostativa all’enunciazione nella cartella di una ‘ motivazione, anche sintetica, RAGIONE_SOCIALEa pretesa ‘, solo perché l’art. 12 del d.P.R. 602/1973 consente di supplire, mediante una siffatta motivazione, alla (eventuale) mancanza di un atto di accertamento prodromico, tanto più che, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità di seguito riportata, nemmeno è indispensabile, laddove la cartella non sia il primo atto impositivo, che venga indicato il precedente atto di accertamento.
Tanto premesso, ove pure si volesse ritenere omessa nella cartella in esame la indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto prodromico, i suddetti spiegati motivi di ricorso non potrebbero comunque essere accolti, proprio sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘assorbente rilievo RAGIONE_SOCIALEa pacifica esistenza e notifica , nel caso di specie, di un precedente atto di accertamento (avviso di rettifica e liquidazione) RAGIONE_SOCIALE‘imposta relativa all’atto di compravendita immobiliare, a cui sono correlate incontestatamente l’imposta e la cartella in questione.
A tal proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che ” Quando la cartella esattoriale non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, …., essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo, e contenere, quindi, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza RAGIONE_SOCIALE‘imposizione. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEo stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità: l’atto di rinvio, quando si tratta di atti dei quali il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella – secondo una interpretazione non puramente formalistica RAGIONE_SOCIALEa L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, (cosiddetto Statuto del contribuente) -, sempre che ne siano indicati nella cartella stessa i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione “. (Cass. S.U. 11722/10).
Questa Corte ha però ripetutamente chiarito che, laddove la cartella non costituisca il primo atto impositivo, ‘ ….ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, non è
indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o RAGIONE_SOCIALEa data di notifica RAGIONE_SOCIALE‘accertamento precedentemente emesso, al quale detti atti facciano riferimento, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano l’individuazione di quell’atto, al fine di tutelare il diritto di difesa del contribuente rispetto alla verifica RAGIONE_SOCIALEa procedura di riscossione promossa nei suoi confronti… ‘ (Cass. civ. 25343/18, nonché 1111/18, 21177/14, 7234/22). Nel caso di specie, la cartella, in quanto preceduta dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di rettifica RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro pagata, non costituisce il primo atto impositivo sostanziale, sicchè, ove pure contenesse i soli estremi identificativi RAGIONE_SOCIALEa compravendita immobiliare registrata, sottesa alla pretesa impositiva, in relazione alla quale è stato incontestatamente notificato l’atto di rettifica (avente, peraltro, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, i medesimi identificativi RAGIONE_SOCIALEa compravendita), la cartella in questione consentirebbe comunque di essere agevolmente ricollegata a tale atto presupposto. Tale evidenza consente inoltre di escludere vizi di motivazione RAGIONE_SOCIALEa cartella suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio ai diritti di difesa RAGIONE_SOCIALEa contribuente.
3.Con il terzo motivo ( rectius quarto) viene dedotta la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c, riformato una sentenza diversa da quella emessa in primo grado, e per non aver riportato le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti.
Il motivo è infondato.
La sentenza di secondo grado riporta correttamente, nell’intestazione, gli estremi RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di RAGIONE_SOCIALE appellata (sentenza n. 1687/2014). La circostanza che nel corpo RAGIONE_SOCIALEa motivazione la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP appellata venga indicata con altri estremi, diversi da quelli RAGIONE_SOCIALEa sentenza correttamente riportata nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado, non consente di per sé solo di ritenere che il Giudice di appello si sia pronunciato su una sentenza diversa da quella
effettivamente impugnata ed acquisita agli atti di causa. In assenza di elementi per ritenere che la sentenza d’appello si riferisca ad una diversa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di RAGIONE_SOCIALE e non a quella effettivamente impugnata e versata in atti, considerato altresì che i motivi RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello riportano chiaramente l’oggetto del contenzioso (relativo ad ‘ una cartella di pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo di euro 30.783,14 emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione ad un atto di compravendita immobiliare registrato in Manfredonia il 14.08.2009 al n. 3420 serie IT, che il contribuente sostiene essere nulla per difetto di motivazione, in particolare perché non reca l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo prodromico alla sua emissione ‘), il quale coincide con quello RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTP di RAGIONE_SOCIALE, in atti, n. 1687/2014, deve senz’altro ritenersi che la indicazione, nel corpo RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, di identificativi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata diversi da quelli effettivi sia frutto di un mero errore materiale.
Quanto all’omessa indicazione, nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR, RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti, va rilevato che essa integra una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, salvo che da tale carenza sia derivata una omessa pronuncia su domande o eccezioni RAGIONE_SOCIALE parti (Cass. n. 2033/2025; 10465/2024), eventualità non prospettata dalla ricorrente che, nell’articolare tale autonomo motivo, si limita a dedurre che la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR ‘ omette completamente di dar conto RAGIONE_SOCIALE conclusioni RAGIONE_SOCIALE rispettive parti ‘.
Con l’ultimo autonomo motivo la ricorrente lamenta, invece, la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata dalla contribuente , RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (costituitasi in primo grado a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio disposto dalla CTP).
Il motivo è infondato, atteso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, quando, pur non essendovi un’espressa statuizione in ordine ad
un motivo di impugnazione o ad un’eccezione, la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo o eccezione, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 23217/22; Cass. n. 16703/2022). Nel caso di specie, la CTR, accogliendo l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha implicitamente risolto in senso positivo la questione RAGIONE_SOCIALEa legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa stessa -rectius RAGIONE_SOCIALEa sua legitimatio ad causam , attenendo la contestazione alla titolarità in capo a detta RAGIONE_SOCIALE del potere di promuovere il giudizio di appello e non alla titolarità del rapporto controverso (Cass. n. 7776/2017) -sicchè va escluso il vizio RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia. In ogni caso, pur a volersi ritenere integrato il vizio di omessa pronuncia sulla predetta eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, esso non potrebbe giustificare l’accoglimento del ricorso. Infatti, in tema di ricorso per cassazione, per integrare il vizio di omessa pronuncia è necessaria l’illustrazione del carattere decisivo RAGIONE_SOCIALEa prospettata violazione, dimostrando che la mancata pronuncia ha riguardato una questione avente un qualche fondamento astratto in iure e che, dunque, l’omesso esame abbia riguardato una quaestio iuris astrattamente rilevante; posto che, altrimenti, si dovrebbe cassare inutilmente la decisione gravata (Cass. n. 10290/2025). Nel caso di specie, tale rilevanza va esclusa, considerata la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legitimatio ad causam RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , non solo in ragione del fatto che la stessa è stata parte del giudizio conclusosi con la sentenza appellata, ma anche in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua originaria legittimazione passiva rispetto all’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa cartella, siccome spiegata per un vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, che, essendo la cartella riproduttiva del ruolo, è imputabile proprio all’ente impositore (Cass. S.U. n. 11722/2010, Cass. n. 8329/2020).
Il ricorso va quindi rigettato, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente soccombente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio,
liquidate come da dispositivo, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , unica controparte costituitasi.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE, che liquida in 2.500,00 euro per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11.11.2025 .
Il Presidente NOME COGNOME