Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25796 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25796 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 22/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME di Pisa
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
CONTRIBUTO
CONSORTILE STRADALE – MOTIVAZIONE CARTELLA DUPLICE RATIO DECISORIA – GIUDICATO INTERNO –
Ud. 27/06/2025
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30902/2019 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro-tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale alla lite e nomina conferite in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alla lite e nomina poste a margine del controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
Numero registro generale 30902/2019
NONCHÈ
Numero sezionale 5602/2025
Numero di raccolta generale 25796/2025
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore . Data pubblicazione 22/09/2025
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 1757/17/2019 della RAGIONE_SOCIALE regionale del Lazio, depositata il 21 marzo 2019.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di RAGIONE_SOCIALE celebratasi in data 27 giugno 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nella cartella indicata in atti con cui l’agente della riscossione aveva richiesto alla contribuente il pagamento della somma di 267,00 € a titolo di quota consortile per l’anno 2015 di cui ai ruoli del RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 3489/45/2018 della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Roma ribadendo, in prima battuta, quanto già ritenuto dal primo Giudice in ordine al difetto di motivazione della cartella impugnata, non operando la stessa alcun riferimento ad un bilancio o ad un piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese relative all’anno 2015, documentazione questa ritenuta costituire il presupposto della pretesa azionata e prodotta dall’ente solo in grado appello.
Sotto altro profilo, il Giudice regionale considerava sussistente l’eccepita violazione dell’art. 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918, non risultando l’approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese da parte dei competenti organi.
Avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 15/18 ottobre 2019, formulando sette motivi d’impugnazione. Numero sezionale 5602/2025 Numero di raccolta generale 25796/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
NOME COGNOME notificava il 25 novembre 2019 controricorso ed ha depositato in data 17 giugno 2025 memoria ex art. 380bis .1. c.p.c.
5. L’RAGIONE_SOCIALE è restata intimata
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, ponendo in rilievo che nel giudizio di primo grado «[…] In nessuna parte del […] ricorso veniva citata, tantomeno invocata a titolo di domanda, la nullità dei ruoli per mancata approvazione da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del piano di ripartizione di cui all’art. 7 D.Lgt. 1446/18» (così a pagina n. 5 del ricorso), denunciando quindi la novità di detta nuova istanza proposta in grado di appello.
Con la seconda censura il RAGIONE_SOCIALE ha, di conseguenza, eccepito, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per aver pronunciato su di una nuova domanda proposta in sede di appello.
Con la terza doglianza l’ente ha lamentato, in relazione al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 118 disp. att./trans. c.p.c. per avere citato un precedente (la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Lazio n. 2235/2018), reputandolo erroneamente conforme, laddove esso riguardava fattispecie del tutto diversa (e cioè il tema dell’«accatastamento massivo»).
Numero di raccolta generale 25796/2025
Con la quarta ragione di impugnazione l’istante ha eccepito, con riguardo al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della pronuncia impugnata per violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992, 112 c.p.c. e 118 disp. att./trans. c.p.c., per aver applicato, in ragione dell’errore sopra indicato, principi e normative errate. Data pubblicazione 22/09/2025
Con la quinta contestazione il ricorrente ha dedotto, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il travisamento del fatto e la motivazione apparente, per avere applicato una disciplina fuori tema e, segnatamente, quella relativa ai contributi di bonifica.
Con il sesto motivo l’istante ha denunciato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, il travisamento del fatto e la motivazione apparente, per avere la RAGIONE_SOCIALE trascurato di esaminare la delibera prefettizia del 1976, che aveva approvato espressamente il piano di ripartizione consortile come previsto dal citato art. 7 d.lgs.lgt. n. 1446/1918.
Con la settima doglianza il RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2700 c.c., nonchè degli 36 d.lgs. n. 546/1992, 115, 116 e 132 c.p.c., stante la radicale assenza o apparente motivazione, aggiungendo che, a fronte di un atto pubblico (la menzionata delibera prefettizia), il giudice era tenuto al riconoscimento della pina prova del fatto.
Tanto ricapitolato, il ricorso va dichiarato inammissibile per la seguente, dirimente, ragione.
8.1. La sentenza impugnata si compone di due nette ed autonome rationes decisorie.
La prima di esse concerne il difetto di motivazione della cartella impugnata, in quanto la stessa «[…] non fa riferimento ad alcun bilancio o piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese relativamente all’anno 2015 documentazione che costituisce il presupposto della pretesa azionata e della liquidazione del contributo preteso e che è stata prodotta dal RAGIONE_SOCIALE solo nel presente grado di giudizio» (così nella sentenza impugnata). Numero sezionale 5602/2025 Numero di raccolta generale 25796/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
La seconda riguarda la ritenuta violazione dell’art. 7 d.lgs.lgt., per non essere stata dimostrata l’approvazione del piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese da parte dei competenti organi.
8.2. Dal resoconto dei motivi di impugnazione risulta, con ogni evidenza, che il gravame in rassegna non ha riguardato la prima di dette ragioni decisorie.
La dedotta novità della domanda (di cui ai primi due motivi di impugnazione), che si assume essere stata formulata per la prima volta in sede di appello riguarda, infatti, la «[…] nullità dei ruoli per mancata approvazione da parte del RAGIONE_SOCIALE»), ritenuta dal RAGIONE_SOCIALE non essere stata proposta dalla contribuente con l’originario ricorso (v. pagina n. 5 del ricorso per cassazione).
Va osservato, sul punto, che il difetto di motivazione della cartella era stato eccepito nel ricorso di primo grado nella parte in cui la contribuente aveva dedotto che «la cartella di pagamento si limita ad una generica indicazione dell’immobile assoggettandolo a contribuzione senza indicare le opere di cui avrebbe beneficiato e dalle quali si è generata la spesa sostenuta, la quota parte al netto di quella finanziata con i contributi pubblici e la quota parte a carico del contribuente. La mancata indicazione degli elementi in base ai quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo, lede il diritto di difesa del contribuente il quale, non conoscendo la pretesa nei
suoi elementi essenziali, non più efficacemente contestare l’an ed il quantum» (così a pagina n. 5 del controricorso). Numero sezionale 5602/2025 Numero di raccolta generale 25796/2025 Data pubblicazione 22/09/2025
La stessa difesa del RAGIONE_SOCIALE ha riportato il contenuto dell’originario ricorso della contribuente, da cui emerge che era stato dedotto il «difetto di motivazione» (evidentemente) della cartella (v. pagina n. 4 del ricorso in esame).
Ebbene, l’illustrata deduzione è stata declinata sia dal primo, che dal secondo Giudice nei termini di un insuperabile deficit motivazionale della cartella di pagamento impugnata, per non aver fatto «[…] riferimento ad alcun bilancio o piano di ripartizione RAGIONE_SOCIALE spese per l’anno 2015 […]», il che dimostra come la predetta eccezione non possa, in ogni caso, considerarsi nuova.
Tale decisione della RAGIONE_SOCIALE -come si diceva -non ha costituito motivo di ricorso per cassazione.
Soccorre, allora, l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. Sez. I, 4 agosto 2020, n. 17182).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE osservazioni svolte, con valutazione assorbente rispetto alle altre questioni sollevate ed ai motivi di impugnazione proposti, va rilevato (anche di ufficio, cfr. ex multis , Cass., Sez. II, 25 ottobre 2018, n. 27161) il giudicato interno
Numero sezionale 5602/2025
Numero di raccolta generale 25796/2025
formatosi sul predetto capo autonomo della sentenza impugnata, che ha risolto la citata questione avente una propria individualità ed autonomia, così da integrare una decisione del tutto indipendente (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. I, 30 giugno 2022, n. 20951). Data pubblicazione 22/09/2025
Alla luce di tale rilievo, che assume valore assorbente pure sulla questione del giudicato esterno sollevato dalla contribuente nella memoria difensiva di cui all’art. 380 -bis .1. c.p.c., il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile in ragione del suindicato giudicato interno, che ha stabilizzato la statuizione dell’annullamento della cartella e che traduce il menzionato difetto di interesse a coltivare -per altri, non più utili motivi -l’impugnazione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai danni del solo RAGIONE_SOCIALE, essendo stata l’RAGIONE_SOCIALE restata intimata e risultando, peraltro, coinvolta nel giudizio nella ritenuta qualità di litisconsorte.
Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore di NOME COGNOME nella somma di 700,00 € per competenze, oltre accessori di legge e nella somma di 200,00 € per spese vive.
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del
Numero sezionale 5602/2025
ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 22/09/2025
Così deciso in Roma, nella camera di RAGIONE_SOCIALE del 27 giugno 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME