Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20560 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20560 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20236/2022 R.G. proposto da : COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE; -ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della C.T.R. della CAMPANIA n. 1213/2022 depositata il 01/02/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di Forio impugna la sentenza della C.T.R. della Campania che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla soc. RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della
C.T.P. di Napoli di rigetto del ricorso per l’annullamento dell’avviso di pagamento relativo alla TARI per l’anno 2019, ha dichiarato dovuta la quota variabile dell’imposta nella misura del 50%, per le strutture alberghiere Hotel S. Vito e Villa Carolina.
La C.T.R., ripreso l’orientamento di legittimità secondo il quale l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo, ha dato atto che fra le parti è intervenuta la sentenza della C.T.R. della Campania n. 7029 del 2019, inerente all’accertamento TARI per l’anno 2018. Ciò premesso, affermando di volersi uniformare a quella decisione in ordine al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ha concluso che la riduzione della quota variabile della tassa, debba essere determinata, ai sensi dell’art. 1, commi 656 e 657 l. 147 del 2013, dichiarando dovuta la quota variabile del tributo relativa agli hotel San Vito e Villa Carolina nella misura del 50%,
La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Comune di Forio formula un unico motivo di impugnazione con il quale fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. 241 del 1990, 7 l. 212 del 2000, 1, comma 162 l. 296 del 2006, per avere la C.T.R. ritenuto non sufficientemente motivato l’avviso di pagamento relativo alla TARI 2019, riguardo alla quota variabile nonostante esso contenesse la precisa indicazione dei criteri adottati per il calcolo della quota variabile. Sottolineato che i parametri di determinazione della tariffa sono, a mente dell’art. 1 comma 656 della l. 147 del 2013, quelli di cui al d.P.R. 158 del 1999, riporta integralmente il contenuto dell’avviso di
pagamento impugnato. Ricorda che secondo la Corte di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motivazione degli atti impositivi deve essere condotta secondo la disciplina relativa al contenuto dello specifico atto, sicché risulta idonea a rendere intelleggibili i presupposti di fatto e della pretesa tributaria, nelle ipotesi della tassa di smaltimento dei rifiuti, l’enunciazione dei criteri astratti, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato è in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale. Afferma che la C.T.R., ignorando i suddetti principii, ha ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento, ancorché esso riportasse in modo esplicito i criteri per la determinazione della quota variabile della tassa per i due alberghi oggetto del tributo.
Va, preliminarmente, sgombrato il campo dall’eccezione di formulata dalla parte controricorrente, che ricava dal passaggio in giudicato della decisione della relativa alla TARI del 2018 -indicata come sentenza della C.T.R. della Campania n. 7039/2019, divenuta definitiva a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Comune di Forio, pronunciata in data 19 ottobre 2021 dalla Suprema Corte- la sussistenza di giudicato esterno in relazione alla pretesa tributaria relativa all’anno 2019, oggetto di questo giudizio.
L’eccezione è infondata. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti: ‘Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto
di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale norma agendi cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13916 del
16/06/2006; in principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa sezione: cfr. fra le tante: da ultimo Cass. Sez. 5, del 16/05/2019 n. n. 13152; Cass. Sez. 5, 3/01/2019 n. 37; Cass. Sez. 5, del 1/07/2015 n. 13498; in precedenza Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9512 del 22/04/2009).
3.1. Proprio avuto riguardo al principio enunciato dal Supremo Collegio, questa Sezione ha ritenuto che ‘In materia di TARSU, l’accertamento relativo allo smaltimento in proprio di rifiuti speciali integra un elemento della fattispecie privo di durevolezza, in quanto suscettibile di modifiche e variazioni, dall’uno all’altro periodo di imposta, con la conseguenza che la parte non può utilmente invocare, sotto tale profilo, il giudicato esterno relativo ad altre annualità. (Cass. Sez. 5, 23/01/2024, n. 2305).
Il motivo di ricorso è inammissibile.
La doglianza, infatti, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, seppure contenga diversi errori giuridici, non si ferma affatto all’affermazione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, ma decide sul merito della pretesa tributaria.
Ed invero, la decisione pur rappresentando di volersi uniformare alla sentenza della C.T.R. della Campania n. 7039 del 2019, perviene alla conclusione che la quota variabile del tributo debba ridursi alla misura del 50%, senza, per il vero, chiarire se ciò sia da determinarsi in ragione della stagionalità dell’attività -come pare essere stato richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio, quantomeno per quanto risulta dalla parte narrativa della sentenzao, invece, in ragione della contrazione generalizzata del servizio disciplinata da 1 commi 656 e 657 della l. 147 del 2013. E lo fa fondando la riduzione della TARI sulla base dell’orientamento che distingue le riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall’art. 1, commi 656 e 657, l. n. 147 del
2013, che spettano ope legis , da quelle di natura agevolativa di cui ai successivi commi 659 e 660, che essendo meramente eventuali, in quanto connesse a situazioni peculiari del singolo utente, da un lato, sono subordinate all’esplicita previsione del regolamento comunale e, dall’altro, sono condizionate alla presentazione di specifica e preventiva domanda da parte del contribuente, corredata della documentazione necessaria per giustificarne l’attribuzione (così Cass. Sez. 5, 19/08/2020, n. 17334).
Questa ratio decidendi , che peraltro non chiarisce se nel caso di specie ci si trovi di fronte ad una riduzione c.d. tecnica o a domanda, non è stata in alcun modo attaccata dal ricorso, con cui il Comune di Forio si è limitato a contestare unicamente la decisione in ordine alla ritenuta adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, ancorché la questione sia superata dalla decisione sul merito della pretesa.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Sussistono, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Forio al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di legittimità da liquidarsi in euro 3.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario
delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.