Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21004 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21004 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 10/04/2025
REGISTRO SENTENZA USUCAPIONE VALORE DEI BENI – MOTIVAZIONE AVVISO E FONDATEZZA
PRETESA – VALORI OMI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10008/2020 del ruolo generale, proposto
DA
l ‘RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOMEcodice fiscale CODICE_FISCALE, nato a Fasano il 22 marzo 1947 ed ivi residente al INDIRIZZO
– INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 2488/24/2019 della Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Lecce – depositata in data 10 settembre 2019.
UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio celebratasi in data 10 aprile 2025. Numero sezionale 2577/2025 Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nell’avviso di liquidazione in atti con cui l’Ufficio liquidava le imposte di registro ed ipocatastali in relazione alla sentenza n. 8/2011 emessa dal Tribunale di Brindisi, la quale aveva accertato e dichiarato l’acquisto a titolo di usucapione da parte di NOME COGNOME di quote di proprietà di un appartamento, di un capannone artigianale e di un fabbricato rurale.
L’Agenzia quantificava il valore complessivo dei beni (ivi compresa la quota di 1/3 appartenente alla madre defunta del ricorrente e del suo germano) nella somma di 270.000,00 €.
La Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione distaccata di Lecce -rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 526/2/2014 della Commissione tributaria provinciale di Brindisi, osservando che:
-l’atto impositivo non era adeguatamente motivato ed aveva impedito al contribuente di avere un’esatta conoscenza della valutazione economica dei beni da parte dell’ufficio e della specifica quota al medesimo attribuita dalla menzionata sentenza del giudice ordinario;
l’ufficio avrebbe dovuto motivare la predetta valutazione dei beni attraverso indagini tecniche per stabilire il reale valore dei cespiti da sottoporre a tassazione, non potendo limitarsi ad una valutazione media generale, rappresentativa solo di un indice indiscriminato dell’andamento del mercato immobiliare, dovendo altresì l’Ufficio considerare la qualità dell’immobile nel suo effettivo stato di manutenzione;
-ben poteva l’Ufficio procedere ad « una nuova coerente tassazione a mezzo di un provvedimento opportunamente confezionato ai sensi di legge» (così nella sentenza impugnata). Numero sezionale 2577/2025 Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 4 marzo 2020, formulando quattro motivi d’impugnazione.
NOME COGNOME è restato intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 57 d.P.R. n. 131/1986, nonché degli artt. 78, comma 25, della legge n. 413/1991 ed 8, Nota IIbis della Tariffa – Parte I – d.P.R. n. 131/1986, assumendo che «La sentenza di seconde cure è erronea per violazione della normativa emarginata in rubrica nella parte in cui ha censurato il provvedimento di quantificazione dell’imposta sotto il profilo dell’adeguata motivazione dei valori attribuiti ai cespiti oggetto di imposizione» (v. pagina n. 6 del ricorso).
Di contro, l’Agenzia ha ritenuto che i predetti valori, contenenti quotazioni immobiliari aggiornate semestralmente, fossero idonei ad attribuire il valore dei beni sottoposti a tassazione, tenuto conto che essi erano stati adattati al caso concreto applicando i valori minimi, non trattandosi di rettificare il valore dichiarato dal contribuente, ma di attribuirlo per la prima volta, per giunta dopo il negativo riscontro all’invito al contraddittorio, ferma restando la facoltà del contribuente di contestare detto valore, per cui la valutazione della Commissione si poneva « in contrasto con la corretta interpretazione ed applicazione della normativa di settore dalla quale, invero, non è dato desumere quanto richiesto dal
Giudice delle seconde cure ai fini della corretta motivazione del provvedimento in contestazione» (cfr. sempre pagina n. 6 del ricorso). Numero sezionale 2577/2025 Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Con il secondo motivo di impugnazione l’istante ha eccepito, secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 57 d.P.R. n. 131/1986, contestando al Giudice regionale di aver ritenuto che l’avviso non consentisse di comprendere il valore della specifica quota acquisita in proprietà dal contribuente, così trascurando -la Commissione d’appello di considerare che la tassazione della sentenza dichiarativa dell’acquisto per usucapione contempla quale base imponibile il valore di tutti i beni e non dei singoli cespiti usucapiti dalle parti, aggiungendo che la natura solidale dell’obbligazione tributaria consente di richiedere ad una parti l’intera imposta, salvo il riparto interno tra gli obbligati.
In ogni caso -ha concluso sul punto l’Agenzia -la quantificazione dell’imposta era stata operata nell’avviso analiticamente per ciascun contribuente.
Con la terza ragione di contestazione l’Agenzia ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la sua motivazione apparente, non avendo la Commissione regionale evidenziato le ragioni per cui richiedeva uno standard motivazionale del provvedimento impugnato ulteriore rispetto a quello desumibile dalla legge, né aveva rappresentato i motivi per cui riteneva che detto standard non fosse stato rispettato nel caso di specie.
Con la quarta doglianza è stata eccepita , con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato
Numero sezionale 2577/2025
integralmente l’atto impugnato, senza procedere alla rideterminazione del valore dei beni, come del resto richiesto dallo stesso contribuente che non aveva contestato la debenza dell’imposta. Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Il ricorso va accolto nei termini che seguono.
Ragioni di priorità logica-giuridico impongono di esaminare, in primo luogo, il terzo motivo di impugnazione concernente l’asserito deficit motivazionale della sentenza impugnata.
6.1. Sul piano dei principi va ricordato che questa Corte (a partire da Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053) ha ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè munita di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, in modo tale da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Risulta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (v., tra le tante, Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430; Cass., Sez. U., 19 giugno 2018, n. 16159; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558 e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., Sez. T,
31 gennaio 2023, n. 2689; cui adde Cass., Sez. T., 29 luglio 2024, n. 21174). Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Va aggiunto sul punto che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, non è tenuto cioè a discutere ogni singolo elemento o ad argomentare sulla condivisibilità o confutazione di tutte le deduzioni difensive, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all’art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., che esponga gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma considerati subvalenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr. Cass., Sez. T, 19 maggio 2024, n. 12732; Cass., Sez. VI/T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. II, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123 e anche Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19011, Cass., Sez. I, 2 agosto 2016, n. 16056 e Cass., Sez. T., 24 giugno 2021, n. 18103).
6.2. Ciò posto, nella specie, emerge, con sufficiente chiarezza, che le ragioni della decisione si sono basate -in estrema sintesi sulla considerazione secondo la quale l’esclusivo riferimento ai valori OMI, per la loro applicazione generalizzata, non fornisse specifica giustificazione dell’effettivo valore dei beni nella loro concreta realtà, anche sotto il profilo manutentivo degli stessi.
Si tratta di un apparato argomentativo, condivisibile o meno, ma che certamente dà conto delle ragioni della decisione, rende cioè manifesta la sua ratio e va, pertanto, considerata compatibile con il minimo costituzionale esigibile.
Vanno esaminati congiuntamente il primo ed il secondo motivo di impugnazione, siccome connessi in relazione al tema
della contestazione della sentenza impugnata « sotto il profilo dell’adeguata motivazione dei valori attribuiti ai cespiti oggetto di imposizione» (v. pagina n. 6 del ricorso, con riferimento al primo motivo), nonchè nella parte in cui il Giudice regionale « ha ritenuto che la liquidazione dell’imposta operata dall’Agenzia ‘impedisce che la valorizzazione e tassazione corrispondano esattamente alla quota di immobili realmente acquisiti in proprietà dal contribuente» (v. pagina n. 9 del ricorso), reputando perciò errata « la scelta dell’Amministrazione di richiedere il pagamento in solido ad entrambi gli eredi COGNOME per tutti i beni di cui era stata accertata l’usucapione nella sentenza» (v. pagina n. 9 del ricorso). Numero sezionale 2577/2025 Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
7.1. Va premesso che le ragioni della decisione del Giudice regionale (come quella del primo Giudice) si sono basate e concentrate solo sul vizio di motivazione dell’avviso impugnato, come emerge chiaramente dal rilievo secondo cui « sarebbe stato necessario per l’ufficio motivasse la valorizzazione dei cespiti in esame » (così nella sentenza impugnata), secondo un’indagine tecnica specifica, mirata sui singoli beni e non attraverso l’applicazione del criterio generale dei valori OMI, reputando altresì l’avviso « impeditivo di una conoscenza esatta e della valutazione da parte del contribuente circa la correttezza della valorizzazione e della conseguente tassazione» (così nella sentenza impugnata), considerando tale deficit motivazionale dell’avviso preclusivo anche della possibilità di verificare se detti valori « corrispondano esattamente alla quota di immobili realmente acquisiti in proprietà dal contribuente anche in considerazione della qualità dell’immobile stesso in termini di corretta manutenzione o degrado, circostanze queste certamente incidenti sulla puntuale valutazione ai fini tributari del bene tassato» (così nella sentenza impugnata).
7.2. L’Agenzia ha articolato il primo motivo di ricorso fondandolo sulla violazione delle predette violazioni di legge, assumendo -giova ripeterlo – che «la sentenza di seconde cure è erronea per violazione della normativa emarginata in rubrica nella parte in cui ha censurato il provvedimento di quantificazione dell’imposta sotto il profilo dell’adeguata motivazione dei valori attribuiti ai cespiti oggetto di imposizione» (v. pagina n. 6 del ricorso). Numero sezionale 2577/2025 Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
Anche con il secondo motivo di impugnazione l’Ufficio ha lamentato le dedotte violazioni di legge, muovendo dal rilievo secondo cui erroneamente la Commissione regionale aveva considerato la motivazione dell’avviso impeditiva di una compiuta conoscenza delle ragioni della tassazione sotto il profilo del valore economico assegnato ai beni usucapiti.
Alla luce del resoconto che precede va, dunque, osservato, da un lato, che il Giudice regionale ha rigettato l’appello, così confermando la decisione di prime cure che aveva annullato integralmente l’avviso impugnato e, per altro verso, che l’Agenzia ha considerato detta valutazione sulla carente motivazione dell’avviso suscettiva di comportare le suindicate violazione della legge sostanziale sulla tassazione.
7.3. Ciò posto, occorre premettere che, in base al principio iura novit curia , la Corte di cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell’art. 384 c.p.c., può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte, con il solo limite dell’immutazione dei fatti accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori
indagini di fatto e sempre che ciò non comporti la modifica della domanda, per come definita nelle fasi di merito, o l’integrazione di un’eccezione in senso stretto (cfr. sul principio, tra le tante, Cass., Sez. T, 26 giugno 2024, n. 17639; Cass. Sez. VI/III, 5 ottobre 2021, n. 26991, che richiama Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 14 febbraio 2014, n. 3437; 22 marzo 2007, n. 6935 ed anche Cass. Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 27704 e nello stesso senso, Cass., Sez. III, 31 maggio 2022, n. 17670; Cass., Sez. II, 1° marzo 2022, n. 6728; Cass., Sez. T, 30 marzo 2021, n. 8717). Numero di raccolta generale 21004/2025 Data pubblicazione 24/07/2025
7.4. Tanto chiarito, va osservato che l’Agenzia, con i motivi in esame ha agitato, al fondo, sia pure sotto il profilo della violazione delle menzionate disposizioni, il tema della corretta motivazione dell’avviso di liquidazione, considerando diversamente da quanto ritenuto dal Giudice regionale -i valori OMI coerenti con il presumibile valore di mercato dei beni, impregiudicata la prova contraria da parte del contribuente e segnalando che la predetta motivazione aveva anche indicato il valore dei singoli cespiti acquisiti per usucapione dai germani Mola.
7.5. Per tale via, restando al tema della motivazione dell’avviso, considerato dal Giudice regionale in termini dirimenti, tanto da confermare (nella sostanza) l’annullamento disposto dal primo giudice, non può non osservarsi come la valutazione fornita nella sentenza impugnata risenta di un irrimediabile errore di fondo, costituito dalla sovrapposizione logico-giuridica di due profili che vanno, invece, nettamente tenuti distinti.
È questa la ragione giuridica che consente di accogliere i motivi in rassegna.
Nello specifico, va ricordato che occorre differenziare la motivazione dell’avviso con la dimostrazione (prova) dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, dovendo ribadirsi che la
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motivazione dell’atto di accertamento e/o di liquidazione costituisce requisito formale di validità dello stesso, distinto da quello dell’effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l’indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell’istruzione probatoria operanti nell’eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra le tante, Cass. Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305, che richiama Cass. Sez. T., 21 febbraio 2020, n. 4639 e, nello stesso senso, Cass. 5 aprile 2013, n. 8399; Cass. 28 settembre 2020, n. 20428; Cass. 10 maggio 2022, n. 14744). Data pubblicazione 24/07/2025
Nella specie, la motivazione dell’avviso (il cui contenuto è stato interamente riportato dall’istante nel ricorso) risulta ampia ed adeguata, avendo individuato i beni, la loro consistenza superficiaria, il valore a mq e complessivo dei singoli cespiti, le quote di possesso dei due germani (NOME e NOME COGNOME), il valore pieno dei beni e quello trasferito in sentenza, nonchè il valore complessivo di tutti i beni considerati nella sentenza oggetto di tassazione.
Per quanto più direttamente interessa, nell’avviso si è dato atto di aver invitato i contribuenti a comunicare il valore venale in comune commercio dei beni immobili acquisiti e, restata inevasa tale richiesta, l’Ufficio ha proceduto all’attribuzione di valore dei beni, applicando i valori minimi proposti dalla banca dati OMI disponibili sul sito dell’allora Agenzia del Territorio, tenuto conto della classificazione catastale degli immobili trasferiti.
Ed in detto avviso, oltre al valore complessivo dei beni, risulta essere stato indicato anche quello dei singoli cespiti acquisiti in proprietà dal contribuente, il quale è stato in tali termini ampiamente posto in condizione di comprendere anche il valore dei beni riconosciuti di sua proprietà dalla sentenza del giudice ordinario.
Numero di raccolta generale 21004/2025
In tali termini, la motivazione resa nell’avviso risulta chiarissima e perfettamente intelleggibile, avendo spiegato come, vale a dire in base a quale criterio, l’Ufficio sia giunto alla valutazione economica dei beni. Data pubblicazione 24/07/2025
7.6. La non condivisione del criterio valutativo adottato attiene alla correttezza della stima, non certo alla sua motivazione ed il disaccordo su tale modalità imponeva di rideterminare il valore dei beni e non anche di annullare integralmente l’atto (come accaduto), tenuto conto della natura del giudizio tributario di cd. impugnazione-merito, come tale diretto ad una decisione sostitutiva dell’avviso di accertamento o di rettifica dell’ufficio (cfr., tra le tante, Cass. n. 27098/2024; Cass. n. 34723/2022).
7.7. Va solo aggiunto, con riferimento al secondo motivo di imputazione, che correttamente l’Amministrazione finanziaria ha chiesto l’imposta di registro, calcolata sul valore di tutti i beni oggetto della sentenza di usucapione, al contribuente.
L’art. 8, nota IIbis , della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) equipara, infatti, le sentenze che accertano l’avvenuta usucapione agli atti di trasferimento a titolo oneroso.
E l’art. 57 dello stesso d.P.R. prevede che le parti in causa sono solidalmente obbligate al pagamento dell’imposta di registro. Solo nei rapporti interni tra le parti in causa l’obbligazione tributaria afferente al “trasferimento” immobiliare conseguente alla sentenza che ha accertato l’intervenuta usucapione in favore di una parte processuale, deve ritenersi sorta nell’interesse esclusivo del soggetto a vantaggio del quale è stato accertato l’acquisto della proprietà del bene (cfr. Cass., Sez. II, 11 gennaio 2017, n. 473).
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Detto principio, affermato nei rapporti tra la parte che ha subito l’usucapione (non tenuta nei rapporti con l’altra parte al pagamento dell’imposta, ma coobbligata al pagamento della stessa nei confronti dell’amministrazione) e quella usucapente (tenuto al pagamento in solido e soggetto sui cui grava nei rapporti interni l’obbligazione tributaria) ben può operare, stante la medesima ratio di garanzia e di rafforzamento del credito tributario, anche nel casi di acquisto per usucapione di più beni da parte di più soggetti, che sono stati «parti in causa» (come prevede l’art. 57 d.P.R. n. 131/1986) del giudizio definito con la sentenza oggetto di tassazione. Data pubblicazione 24/07/2025
Alla stregua di tali riflessioni i primi due motivi di impugnazione vanno, dunque, accolti, con valore assorbente, per le ragioni innanzi dette, rispetto all’esame del quarto motivo.
8.1. Val solo la pena sul punto precisare, essendo stata la questione posta con il primo motivo di impugnazione che le quotazioni ‘OMI’, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima (tra le tante: Cass. Sez. T., 13 agosto 2024, n. 22804, che richiama Cass., Sez. 6^-5, 21 dicembre 2015, n. 25707; Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2016, n. 19466; Cass., Sez. 5^, 18 aprile 2018, n. 9479; Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2021, n. 22552; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054).
Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori ‘OMI’, per aree edificabili del medesimo Comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri, quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento
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urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass. Sez. T., 13 agosto 2024, n. 22804, cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2017, n. 9474; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11439; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21054; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30890), per cui esso non può essere utilizzato come unico parametro onde non incorrere nel divieto di praesumptio de presumpto , trattandosi di elemento privo, di per sé solo, dei requisiti di precisione e gravità (cfr. Cass. Sez. T., 13 agosto 2024, n. 22804, cit. che richiama Cass., Sez. 5^, 4 novembre 2020, n. 24550; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 16957; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2022, n. 24447). Data pubblicazione 24/07/2025
Tale interpretazione è stata puntualmente recepita dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate il 28 aprile 2016, n. 16/E, secondo la quale (§ 1) «le quotazioni OMI – pur costituendo un punto di riferimento importante perché derivanti da puntuali analisi del mercato immobiliare – rappresentano solo il dato iniziale ai fini dell’individuazione del valore venale in comune commercio, per cui dovranno essere necessariamente integrate anche dagli ulteriori elementi in possesso dell’ufficio o acquisiti tramite l’attività istruttoria. Infatti, per l’individuazione del valore venale occorre fare sempre riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 51 del TUR, ossia ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato per gli investimenti immobiliari alla detta data e nella stessa località, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base dei dati eventualmente forniti dai Comuni» (cfr. Cass. Sez. T., 13 agosto 2024, n. 22804, cit.).
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Il principio sopra esposto assume carattere ed operatività generale, perché attiene alla corretta applicazione dei criteri di cui al citato art. 51 d.P.R. n. 131/1986, per cui non vi è nessun motivo per non renderlo applicabile anche all’ipotesi di attribuzione diretta (e non in rettifica rispetto ad una dichiarazione resa) del valore da parte dell’amministrazione, come invece ritenuto, in termini non condivisibili, dall’Agenzia delle Entrate. Data pubblicazione 24/07/2025
8.2. La sentenza va, dunque, cassata ed essendo necessari accertamento in punto di fatto, volti alla determinazione del valore dei beni, la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per il relativo esame.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – in diversa composizione -anche per regolare le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME