Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 33088 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 33088 Anno 2019
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 25813-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRAI RAGIONE_SOCIALE E (C.F. P_IVA), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricoffente –
avverso la sentenza n. 740/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 26/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 bis del di.. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016 osserva;
Con sentenza n. 740/06/2018, depositata il 26.1.2018 , la CTR della Campania ha parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate statuendo la validità di un avviso di liquidazione, limitatamente alla imposta di registro in misura fissa, per la registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Caserta sul presupposto che, in tale parte, l’obbligo di motivazione dell’avviso fosse stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 del Tuir che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria tra cui i decreti ingiuntivi; la CTR escluso invece, per difetto di motivazione, la pretesa relativa alla tassa fissa sull’atto enunciato (finanziamento operato tramite cessione del credito).
La contribuente NOME ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a due motivi, illustrati con memoria.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 40 DPR 131/1986, dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge 241/1990 e dell’art. 24 Cost. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell’imposta di registro compiuto dall’Agenzia delle Entrate solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della controversia.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 legge 212/2000, dell’art. 3 legge
241/1990, degli artt. 22 e 41 DPR 131/1986 e dell’art. 24 Cost. per avere la CTR disatteso l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso.
3.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.
Esse non sono fondate.
La CTR ha correttamente evidenziato che GLYPH dalla lettura dell’avviso, si evinceva sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (indicazione del fondamento della pretesa -T.U. imposta di registro – Dpr 131/86) disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell’Agenzia. La CTR ha, infatti, ritenuto che l’amministrazione, sin dall’inizio, aveva chiesto per il D.I il pagamento dell’imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, come chiaramente evincibile dalle difese spiegate già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni spiegate nel giudizio di primo grado, nonché dalla circostanza che l’applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta. D’altra parte dall’avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato con data, numero e giudice emittente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al processo tributario non è estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell’atto impugnato.
Nella specie la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all’Agenzia delle Entrate l’imposta di registro a norma del DPR 131/86 e più precisamente in base all’art. 37 del TUIR che prevede la
registrazione di tutti gli atti dell’autorità giudiziaria, compres decreti ingiuntivi. Il ricorso deve essere, pertanto ri a gettato . Le spese seguono la soccombenz uater . sensi dell’art. 13, comma 1-q GLYPH D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, va dic GLYPH a la hiarat sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contribu om ma 1-bis dello to unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del c stesso art. 13. A di Ai dei a a compresi giudiziaria , tutti registrazione inserito comma versamento, presupposti titolo sussistenza quello pari
3 ‘j R oma nella camera di 1 Co r Così ( deciso in –
GLYPH P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna GLYPH pagamento delle la ricorrente al GLYPH oltre alle spese spese processuali che liquida in euro 510,00 prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.115/02, inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza -bis fi i s unifi c ca t o n p ar i presupposti per il versamento, da parte dei ricorre dei GLYPH quello a s r t i e a sso art. dell’ulteriore importo a titolo di con: o ri:U n t a ° 1.1 1 dovuto per il ricorso, a norma del corsigli° del 10.10.2019 13 L processuali spese
Il President e
Dott. NOME COGNOME