Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1862 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1862 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4790/2023 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende
-controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 5535/2022, depositata il 21/07/2022.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5535/2022 del 21/7/2022, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha respinto l’appello della RAGIONE_SOCIALE
avverso la decisione della C.T.P . di rigettare il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione n. NUMERO_DOCUMENTO, dell’importo di euro 36.537,00, emesso a titolo di imposta di registro, in relazione alla sentenza civile n. 239/18 di condanna al pagamento di euro 192.877,47, oltre interessi convenzionali.
Avverso la sentenza propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE, mentre l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 7 legge n. 212/2000 e degli artt. 52 e 54 d.P.R. n. 131/1986, in relazione al canone censorio ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR escluso il vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, nonostante dal contenuto dell’atto fosse impossibile evincere i criteri di determinazione dell’ammontare dell’imposta.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La motivazione dell’avviso impugnato (e riprodotto in ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza) si esaurisce nell’indicazione degli estremi della sentenza oggetto di imposizione fiscale e dell’importo di euro 36.537,00 complessivamente liquidato per imposta, sanzioni ed interessi, in aggiunta a quello di euro 17,50 per ” entr. event. dell’RAGIONE_SOCIALE “, oltre che nell’astratta enunciazione dei vari criteri di determinazione dell’imposta di registro su atti giudiziari, a seconda che si tratti di somme soggette o non ad iva, ovvero che vi sia o meno l’allegazione o enunciazione di atti e contratti.
1.3. L’avviso di liquidazione, però, omette del tutto di esplicitare il criterio di liquidazione concretamente applicato alle specifiche statuizioni della sentenza civile, il cui dispositivo così statuiva: «Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: -In accoglimento della riconvenzionale, condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE
convenuta, di € 192.877,47 oltre interessi convenzionali; -Rigetta ogni altra domanda».
1.4. Inoltre, dall’avviso di liquidazione non si evince quale sia l’aliquota impiegata né la base imponibile.
1.5. Ciò in evidente violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, che osta ad una motivazione dell’atto astratta ed avulsa dalla ricostruzione degli elementi concreti fondanti l’obbligazione tributaria.
1.6. Ed infatti, ‘un avviso di accertamento astratto e avulso dalla ricostruzione degli elementi concreti fondanti l’obbligazione tributaria, basato sulla enunciazione di una causa petendi ampiamente integrabile con gli elementi di fatto e probatori della fattispecie concreta in sede di eventuale, successiva, impugnazione giudiziale, è da ritenersi in contrasto con la lettera e la ratio del citato art. 7 della legge 2000, n.212’, perché non rende in tutto comprensibili i termini della pretesa tributaria, non garantisce il pieno dispiegarsi RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive del contribuente né una corretta dialettica processuale e, in ultimo, non assicura, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità e buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente, trasparente e congrua alle finalità della legge (Cass. 2039/2022).
1.7. L’obbligo di motivazione imposto dal citato art. 7 è, dunque, soddisfatto solo quando il contribuente sia messo nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi , ma non è il caso di specie, giacché la motivazione dell’avviso, mancando di puntuali indicazioni sulle somme dovute per ciascun titolo (imposta, sanzione), sul criterio di liquidazione applicato (se, cioè, fisso o proporzionale), sull’aliquota e sulla base imponibile, non consente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria.
1.8. La sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene sufficiente la motivazione dell’atto impugnato, viola, dunque, l’art. 52, commi 2 e 2 -bis , del d.P.R. n. 131/1986 e l’art. 7 della legge n. 212 del 2012, come
interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di affermare, proprio con riferimento ad atto presupposto costituito da sentenza, il principio secondo il quale, in tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici, ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione, onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria, avuto riguardo anche al fatto che non è possibile integrare la carenza motivazionale dell’atto recante la pretesa dell’Amministrazione con ulteriori elementi dedotti solo in sede giudiziale’ (cfr . Cass. 26731/2018; 12400/2018; 24220/2016).
1.9. Né vale a sanare tale carenza motivazionale la tardiva esplicitazione del criterio di calcolo utilizzato per la liquidazione dell’imposta dovuta, compiuta per la prima volta in corso di causa, quando l’RAGIONE_SOCIALE deduce di aver applicato ‘ l’imposta di registro in misura fissa sulla quota capitale in virtù del principio di alternatività iva/registro e l’imposta proporzionale sugli interessi moratori nella misura stabilita nella sentenza tassata a far data dalla domanda fino al soddisfo ‘, ed ‘ulteriori tre imposte fisse di registro per le statuizioni avente contenuto non patrimoniale ‘ (cfr . pag. 8 controdeduzioni ADE).
1.9.1. La motivazione è, infatti, un requisito intrinseco dell’atto, sicché l’avviso di liquidazione deve contenere ab origine la chiara esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, con un grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al contribuente l’esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa.
1.9.2. Vi ostano l’art. 3 della legge n. 241/1990, che, facendo riferimento alle ragioni che “hanno determinato” la decisione dell’amministrazione, correla il dato temporale della motivazione al momento della emanazione dell’atto, l’art. 18 del d.lgs. n. 546/1992, il
quale, imponendo al contribuente di specificare nel ricorso introduttivo di primo grado i motivi di impugnazione, presuppone che l’atto dia conto RAGIONE_SOCIALE ragioni della pretesa (altrimenti il ricorso non potrebbe che essere, in tutto o in parte, ” al buio “) ed infine gli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546/1992, che, consentendo all’amministrazione finanziaria di produrre in giudizio gli elementi di prova richiamati nell’atto impositivo e di dedurne di nuovi nei limiti di quanto consequenziale ai motivi di ricorso, presuppongono che detti elementi siano compiutamente indicati nell’avviso.
1.9.3. Non è, dunque, ammessa la motivazione postuma, sicché eventuali lacune dell’atto non possono essere colmate dall’amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di impugnazione (Cass. 11284/2022; 2039/2022, cit.; 26340/2021).
1.10. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti: il secondo, con cui si denuncia la ritenuta applicabilità dell’imposta di registro in misura proporzionale sugli interessi ‘ convenzionali ‘ , in violazione dell’art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa -parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986 e della relativa nota II, nonché dell’art. 40 del medesimo decreto, ed il terzo, che espone il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine sia all’assenza di motivazione dell’avviso di liquidazione sia alla natura ed abnormità degli interessi che sarebbero stati tassati.
Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente.
Invero, trattandosi di nullità formale (e non sostanziale) dell’atto impositivo, non è consentita la rideterminazione sostitutiva dell’imposta di registro da parte del giudice tributario (Cass., 12597/2020; 21681/2021; 22326/2022; 20185/2023; 31232/2024).
La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese dell’intero giudizio, da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo; condanna l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere alla ricorrente le spese giudiziali, liquidate per il primo grado in euro 4.000,00, per l’appello in euro 4.500,00 e per il presente giudizio di legittimità in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, il 15/1/2026.
Il Presidente NOME COGNOME