Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22214 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22214 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18038/2023 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
CONSORZIO DI COGNOME DELLA COGNOME DI NAPOLI E COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della CAMPANIA n. 1300/2023 depositata il 20/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di pagamento il Consorzio, in epigrafe meglio indicato, ha chiesto all’odierno ricorrente il contributo consortile per l’anno 2020 , in relazione ad un immobile sito in Napoli.
La sentenza di 1° grado ha rigettato le censure ritenendo provato l’inserimento dell’immobile nel perimetro di contribuenza e ritenendo che l’atto opposto contenesse il criterio di calcolo dell’imposta.
Il contribuente ha interposto appello riaffermando le ragioni della propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando come la CTP fosse incorsa in errore sul punto e ribadendo che l’atto, contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure, non esplicitasse l’ iter logico matematico della pretesa in violazione della norma citata.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania , con la sentenza in contestazione, ha rigettato l’appello, ritenendo che in presenza di piani di classifica non fosse dovuto alcun onere probatorio ulteriore a carico del consorzio.
Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio.
Successivamente la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 380. bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di giudicato esterno introdotta con memoria.
1.1. Va osservato che la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con sentenza n. 14926/13/24 del 31.10.24 -ha rilevato che <>.
1.2. Invero è stata prodotta la ricerca eseguita con l’applicazione telecontenzioso che consente di visualizzare le informazioni presenti nella banca dati delle Corti di Giustizia Tributaria, relativamente ai ricorsi/appelli di propria competenza.
1.3. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la parte che invoca l’autorità del giudicato ha l’onere di fornire la prova al riguardo, mediante la produzione della sentenza munita dell’attestazione di cancelleria ex art. 124 disp. att. c.p.c., (v. Cass., 23 luglio 2024, n. 20305; Cass., 2 marzo 2022, n. 6868; Cass., 23 agosto 2018, n. 20974; Cass., 9 marzo 2017, n. 6024; Cass. Sez. U., 14 marzo 2016, n. 4909, in motivazione; Cass., 19 settembre 2013, n. 21469).
1.4. Si è, altresì, affermato che la forza degli effetti stabiliti dall’art. 2909 c.c. opera soltanto rispetto alle questioni su cui il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato e non rispetto a statuizioni meramente apodittiche, come avvenuto nel caso di specie (v. Cass., 7 dicembre 2021, n. 38767; Cass. Sez. U., 2 dicembre 2016, n. 24646; v., altresì, Cass., 20 marzo 2014, n. 6543; Cass., 25 novembre 2010, n. 23918; Cass., 6 agosto 2009, n. 18041).
1.5. Ne consegue che la eccezione non può ritenersi fondata.
Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c .p.c. e dell’art.860 c.c., in relazione all’art. 360 c .p.c. n° 4. Il contribuente si duole dell’asserita nullità della motivazione per il fatto che la CTR avrebbe ritenuto non contestata la circostanza per la quale l’immobile gravato da contributo consortile fosse ricompreso nel Perimetro di contribuenza del Consorzio.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. La CTR nelle prime due righe della motivazione ha affermato, seppur con formula che cita anche la mancata contestazione, che la ricomprensione nel perimetro è anche documentalmente acclarata. La doglianza interpreta tale affermazione, di cui riporta solo la parte che le interessa, in modo parziale ed incompleto, non menzionando il pur sintetico rifermento alla esistenza di documentazione sul punto.
2.3. Inoltre, i l vizio motivazionale di cui al n. 4 dell’art. 360 c. 1 c.p.c. è ormai limitato alla ipotesi della c.d. motivazione apparente o contraddittoria.
Per costante giurisprudenza la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^5, 15 aprile 2021, n. 9975). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di ‘motivazione apparente’, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184).
2.4. Nel caso in esame, invero, il decisum -a prescindere dalla sua correttezza in diritto -raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato la loro decisione
tenendo conto della sintetica affermazione omessa dal ricorrente, ma espressa alla luce del quadro probatorio.
2.5. Sotto altro profilo, la censura mira ad una non consentita rilettura del materiale probatorio, da parte del giudice. Laddove si dovesse ritenere che non venga censurata la motivazione della sentenza, ma il travisamento della prova, verrebbe, allora, in
rilievo l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Come da recente insegnamento delle sezioni unite, il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto prob atorio, e trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792);
2.6. Nella fattispecie ci sarebbe allora sia una doppia conforme, sia l’inammissibilità del motivo legato al contenuto della censura , che si risolve nella mera riproposizione di una tesi probatoria (il piano di classifica non include l’immobile de quo) .
2.7. Il motivo va quindi rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c .p.c. e dell’art.7 , comma 1°, L. 212/00 in relazione all’art. 360 c. 1, n° 5 c.p.c.
3.1. Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione derivante dalla mancata notifica del prospetto di calcolo menzionato a pagina 1 dell’avviso di pagamento e la mancata indicazione, all’interno dell’avviso di pagamento, della rendita catastale considerata
dall’ufficio, del classamento, degli indici, dei coefficienti e delle aliquote di riferimento, nonché del metodo di calcolo.
3.2. Nella sentenza impugnata non c’è, per vero, alcun esame dell’eccezione di nullità per difetto di motivazione.
3.3. Il motivo, sotto tale profilo, è dunque da ritenersi fondato.
In conclusione, il ricorso va accolto con riferimento al secondo motivo, rigettato il primo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/06/2025.