Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7839 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7839 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2025
Oggetto: Registro
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30744/2020 R.G. proposto da COGNOME NOMECOGNOME nella qualità di erede NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Regionale tributaria della Campania n. 1793/2020 depositata il 19 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella udienza del 28 febbraio 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’ oggetto della controversia è l’avviso di liquidazione n. 2017/004/SC/000010243/0/002, notificato dall’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi controricorrente), nei confronti di NOME COGNOME (d’ora in poi ricorrente), per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione staccata di Ischia (n. 000010243-2017).
La CTP ha accolto il ricorso sul presupposto della violazione dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto all’avviso non era stata allegata la sentenza presupposto di imposta.
La CTR ha accolto l’appello proposto dall’odierna controricorrente, affermando che l’Ufficio avesse soddisfatto l’obbligo di motivazione, in quanto nelle controdeduzioni depositate nel primo grado l’Ufficio aveva allegato la sentenza in copia.
L’odiern a ricorrente ha proposto ricorso fondato su quattro motivi e depositato memoria, mentre la controricorrente si è costituita depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l n. 212 del 2000, 3, 21 septies e 21 octies , l. n. 241 del 1990 e 54 del d.P.R. n. 131 del 1986. Censura che la sentenza impugnata ha ritenuto l’avviso di liquidazione, oggetto del giudizio, sufficientemente motivato, benché fosse privo del provvedimento tassato o di altra indicazione utile.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l n. 212 del 2000, 3, 21 septies e 21 octies , l. n. 241 del 1990 e 54 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Censura la sentenza impugnata che ha ritenuto soddisfatto l’obbligo motivazionale , facendo riferimento al deposito in corso di causa della sentenza oggetto di tassazione.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, l n. 212 del 2000, 3, 21 septies e 21 octies , l. n. 241 del 1990 e 54 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992. Contesta che la sentenza ha ritenuto legittimo l’avviso che riportava solo gli estremi della sentenza, senza indicare gli elementi matematici posti a base della quantificazione.
I primi tre motivi sono infondati e possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, riguardando tutti la questione della sufficienza o meno del la motivazione contenuta nell’avviso di liquidazione, oggetto del giudizio.
Ritiene, in proposito, il Collegio di ribadire il principio di legittimità, ormai consolidato, secondo cui, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione, gravante sull’Amministrazione, è assolto con l’indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell’atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un’attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell’azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. 5, n. 11283/2022, Rv. 664341 -01, Sez. 6 – 5, n. 30084/2021, Rv. 662820 01), Sez. 5, n. 239/2021, Rv. 660232 – 01).
Nel caso di specie la stessa ricorrente, riportando parte del contenuto dell’avviso impugnato (pag. 2 , ma soprattutto 10 del ricorso), ha evidenziato che erano indicati gli estremi della sentenza oggetto di tassazione e ha riportato il contenuto essenziale del provvedimento, secondo cui «in relazione alla sentenza civile n. 000010243/2017 del 14.10.2017 emessa dal Trib. NA.SEZ. Dist. Ischia e per i seguenti motivi: ‘pagamento imposte dovute per la registrazione dell’atto su richiamato avente ad oggetto: divisione beni sociali tra COGNOME Caterina, COGNOME Vincenzo, RAGIONE_SOCIALE ».
In alcun modo, pertanto, nel caso di specie è risultato pregiudicato il diritto di difesa dell’odierna ricorrente.
La sentenza correttamente ha ritenuto assolto l’obbligo di motivazione del provvedimento impugnato.
Non incide, dunque, sulla sostanza della decisione l’ errata affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui tale obbligo è risultato assolto con il deposito della copia della sentenza in corso di causa.
Deve essere, a tale proposito, precisato che effettivamente non è possibile integrare nel corso del giudizio la carenza di motivazione di un provvedimento impositivo. Si ricorda, infatti, che l’avviso di accertamento privo, in violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, di una congrua motivazione è illegittimo, senza che la stessa possa, peraltro, essere integrata in giudizio dall’Amministrazione finanziaria, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario (Cass., Sez. 6 – 5, n. 12400/2018, Rv. 648519 -01; analogo principio è stato affermato in materia di motivazione del provvedimento di riclassamento catastale da Cass., Sez. 6 – 5, n. 14931/2020, Rv. 658528 – 01). In tale senso deve, pertanto, essere corretta la motivazione della sentenza impugnata , ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
La fondatezza della doglianza sulla sentenza nella parte in cui è stata riconosciuta la legittimità dell’integrazione della motivazione dell’avviso anche a seguito dell’instaurazione del giudizio , non travolge, infatti, la portata della decisione che ha correttamente ritenuto assolto l’obbligo motivazionale.
Si ricorda che, ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria, la Corte di Cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cass., Sez. U, n. 28054/2008, Rv. 605546 -01; Sez. 1, n. 28663/2013, Rv. 629571 -01, Sez. 5, n. 29886/2017, Rv. 646295 – 01).
Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente prospetta in relazione a ll’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza, in quanto avrebbe fornito un’apparente e, comunque, contraddittoria motivazione , nella parte in cui, in un primo momento, ha ritenuto motivato l’avviso di liquidazione, per poi rinvenire le motivazioni solo nelle controdeduzioni depositate nel corso del giudizio di primo grado. Con ciò implicitamente è stato riconosciuto che la motivazione non era contenuta nell’atto impugnato.
Il quarto motivo resta assorbito, in ragione del rigetto dei primi tre motivi.
Segue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma 28 febbraio 2025