Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13483 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13899/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE e rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA n. 8076/2022 depositata il 28/12/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato gli avvisi di accertamento i.m.u. (annualità 2014, 2015, 2016 e 2017), del Comune di Salerno, relativi al cespite sito in Masso della Signora, inserito per effetto del P.U.C. in un’area destinata a verde pubblico ed in un comparto edificatorio perequativo, con attribuzione di un indice edificatorio perequativo proprio.
I ricorsi riuniti sono stati accolti in primo grado, escludendosi la debenza del tributo per l’area in esame.
L’appello del Comune è stato rigettato. Il giudice di appello, premesso di decidere in base alla ragione più liquida, ha precisato che gli avvisi impugnati devono essere annullati per difetto di motivazione, confermando la statuizione sul punto del giudice di primo grado in cui si legge «il che si traduce nel difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati e conduce a riconoscerne la nullità».
Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il Comune, formulando quattro motivi.
Si è costituita la contribuente, che ha depositato successiva memoria in cui ha allegato il giudicato intervenuto rispetto ad altro comproprietario e l’approvazione di una variante del p.u.c. tale da rendere non più fruibili i diritti edificatori originariamente assegnati.
La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 23 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il Comune ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., degli artt. 132 n. 4 cod.proc.civ., 118 disp.att.cod.proc.civ. e 36 d.lgs. n. 546 del
1992, atteso che la motivazione della sentenza impugnata è costituita da affermazioni tra di loro inconciliabili e risulta incomprensibile; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 32 e 33 legge Regione Campania n. 16 del 2004, in combinato disposto con l’art. 12 del regolamento regionale attuativo n. 5 del 2011 e delle disposizioni normative del p.u.c. di Salerno, atteso che tutta la disciplina della perequazione tende a rendere equivalenti i fondi situati in aree con vocazioni edificatorie diverse; 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc.civ., degli artt. 11, quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005, conv. in l. n. 248 del 2005, e 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, essendo stata esclusa l’edificabilità del cespite solo per il suo inserimento in area destinata a verde attrezzato 3) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 112 cod.proc.civ., non avendo la Commissione tributaria proceduto alla rideterminazione della pretesa tributaria, nonostante il carattere di ‘impugnazione -merito’ del processo tributario.
2.Preliminarmente deve rilevarsi che le circostanze sopravvenute, allegate nella memoria della controricorrente, non assumono rilevanza nel presente giudizio.
In primo luogo, l’ordinanza di questa Corte n. 2097 del 2024, con cui è stata cassata la sentenza di appello, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, è stata adottata in un giudizio nei confronti di altro contribuente e dagli atti prodotti non è possibile individuare i terreni a cui si riferisce così da verificarne la eventuale coincidenza con quelli oggetto del presente giudizio. Inoltre, al fine di verificare l’effettiva portata del giudicato, occorre attendere la decisione di merito all’esito del giudizio di rinvio.
Per quanto riguarda le varianti urbanistiche intervenute, va ribadito che esse rilevano per le future annualità di imposta e non per quelle anteriori, oggetto del presente giudizio. Difatti, come già
precisato dalle Sezioni Unite, l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell’art. 59, comma primo, lettera f), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Cass., Sez. U., 30 novembre 2006, n. 25506).
3.Il primo motivo è fondato, atteso che la sentenza impugnata, dopo aver rigettato il primo motivo di appello, avente ad oggetto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, conclude per il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento, quale ragione più liquida, senza alcuna risposta alle censure dell’appellante e soprattutto all’esito di una lunga analisi degli elementi fattuali e giuridici, in cui, in modo incompatibile rispetto alle conclusioni raggiunte, esamina proprio la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato. In definitiva la motivazione della sentenza si fonda su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e, cioè, quella dell’assenza della motivazione dell’avviso di accertamento unitamente alla descrizione degli elementi in esso contenuti, sicché da risultare obiettivamente incomprensibile.
Va, inoltre, considerato che la sentenza impugnata:
-si pone per relationem di doppio grado, nel senso che dichiara di condividere e recepire la sentenza di primo grado la quale, a sua volta, aveva dichiarato di rifarsi ad altra decisione di merito (CTP Salerno n.2569/19), senza che, in alcun momento di questo recepimento reiterato e tralatizio,
venga dato un effettivo riscontro a quella che era (ed è sempre stata) la tesi del Comune e che costituisce il nucleo della lite (cioè, che i terreni in questione, per quanto ex se inedificabili perché gravati da contrari vincoli di destinazione, dovevano purtuttavia stimarsi «come edificabili» proprio perché inseriti in un piano urbanistico ad effetto perequativo, dunque con attribuzione ad essi di un indice di edificabilità, ancorché altrove spendibile, incidente sulla loro maggiore o minore appetibilità di mercato);
-pur dopo aver riconosciuto la natura perequativa della pianificazione urbanistica coinvolgente i terreni in questione (evidentemente nella sua accezione tecnica), mostra, poi, sostanzialmente di accomunarla ad altre (diverse) forme di urbanistica acquisitiva concordata (‘ scambio, perequazione o compensazione come meglio si voglia definire l’operazione determinata dal Comune di Salerno ‘), in ciò sostanzialmente tralasciando anche di argomentare sulle ragioni dello scostamento, nel caso di specie, dalla giurisprudenza in materia (v. Cass. SU 23902/20; Cass.n. 26895/21, n. 27575/18 ed altre) che sul punto invece distingue e non equipara;
-giunge, per questa via, alla conclusione (facendone addirittura il fulcro dirimente, come detto, di una ‘ ragione più liquida ‘) secondo cui l’avviso impugnato non dava conto del valore reale delle aree perché « non parametrato all’attualità della situazione controversa» : affermazione che, da un lato, mostra di non cogliere l’essenza del fenomeno perequativo (pur denunciato) e, dall’altro, avrebbe dovuto logicamente indurre a ritenere incongrua nel quantum , e non «nonmotivata», la pretesa impositiva portata dagli avvisi in questione, con l’ulteriore conseguenza (a tutto concedere) della necessità di una valutazione estimativa di merito da
parte del giudice tributario, anzichè del radicale annullamento degli avvisi per irrimediabile vizio genetico.
Deve, pertanto, ribadirsi che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7090 ed innumerevoli altre).
Ebbene, proprio quest’ultima è per le indicate ragioni l’ipotesi che ci occupa.
3.L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento di tutte le ulteriori censure.
In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbiti i residui, e conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, a cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i residui, e conseguentemente cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 .