Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21872 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21872 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4726-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa d all’ Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 5991/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 16/12/2022;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva parzialmente accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 98/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in rigetto del ricorso avverso avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune di Gaeta per la tassazione rifiuti (TARI), relativa al periodo di imposta 2014 -2017.
Il Comune resiste con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione sollevata dalla Società contribuente circa il periodo temporale in cui dovevano sussistere i requisiti per beneficiare della riduzione della Tari.
1.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione sollevata dalla Società contribuente circa il termine iniziale per dotarsi dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione della Tari.
1.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « n ullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione
dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione sollevata dalla Società contribuente circa il difetto di motivazione dell’avviso impugnato per non aver lo stesso indicato specificamente i comportamenti che avrebbero determinato la violazione dell’art. 14 del Regolamento Tari approvato dal Comune di Gaeta».
1.4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. violazione « dell’art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente)» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente « considerato l’avviso di accertamento impugnato come completo e corretto».
1.5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver omesso ogni pronuncia in relazione all’eccezione sollevata dalla Società contribuente circa l’errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell’art. 16 del D.lgs. n. 472/1997».
1.6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., «nullità della sentenza … per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per totale illogicità della pronuncia in relazione all’eccezione sollevata dalla società contribuente circa l’errata indicazione della norma sanzionatoria applicata e la conseguente violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997 ».
1.7. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., «violazione a falsa applicazione dell’art. 16 del D.lgs. n. 472/1997» per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente «ritenuto che l’indicazione di una norma sanzionatoria errata non inficiasse la validità dell’avviso nella parte relativa alle sanzioni».
1.8. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, « nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per totale inesistenza della motivazione
in relazione all’eccezione sollevata dalla Società contribuente circa la non applicabilità delle sanzioni».
1.9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. « violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 2, della Costituzione, dell’art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e dell’art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente) in relazione all’eccezione sollevata dalla Società contribuente circa il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato nella parte relativa alla determinazione degli interessi».
2.1. Dei suddetti motivi occorre vagliare preliminarmente il terzo ed il quarto, con assorbimento dei primi due.
2.2. In fatto, dall’esame della sentenza impugnata e degli atti difensivi emerge che, a seguito di presentazione, da parte della contribuente, di autodichiarazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la riduzione del 30% della tariffa rifiuti, prevista per i concessionari degli stabilimenti balneari dall’art. 14, comma 3 del Regolamento TARI comunale, l’Ente locale, con l’atto impugnato, ritenne la «infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti» in oggetto, con recupero dei relativi importi, sulla scorta della seguente motivazione:« … considerato che, a seguito di controlli effettuati è stata rilevata l’infedeltà della denuncia per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 14 comma 3 del Regolamento Tari approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 04/09/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarati ai fini dell’ottenimento della riduzione per i concessionari degli stabilimenti balneari per le annualità e per gli immobili di seguito indicati…».
2.3. In diritto, è opportuno dunque precisare quanto segue.
2.4. Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7002/2024 in motiv.) in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’art. 71, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 15 novembre 1993, n. 507 obbliga il Comune ad indicare in ciascun atto impositivo soltanto la tariffa applicata e la relativa delibera, con la conseguenza che non è necessario riportare o esplicitare la formula utilizzata per la determinazione della tariffa, la quantità totale dei rifiuti o la superficie totale iscritta a ruolo,
né, tantomeno, i dati numerici fondamentali per il calcolo del tributo (cfr. Cass. n. 22470/2019; Cass. n. 24267/2011).
2.5. Con riguardo alla TARI, che ha sostituito la TARSU, la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso in esame, va condotta ratione temporis in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass. n. 20620/2019).
2.6. Ciò non comporta, quindi, un obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa.
2.7. Nel caso in esame la norma regolamentare (art. 14, comma 3, Regolamento comunale, allegata al ricorso) prevede e specifica che «la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%, ai concessionari degli stabilimenti balneari e dei locali ad essi funzionali, a condizione che si siano dotati dei seguenti servizi per l’utenza: portale internet con informazioni sia turistiche che sui servizi offerti dalla struttura, con traduzione in almeno quattro lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo); wi-fi free per i clienti; prenotazione dei servizi offerti dalla struttura via internet e anche via email e sms ; defibrillatore cardiaco»).
2.8. La concessione della riduzione è subordinata alla sussistenza dei requisiti espressamente previsti, il che non consente quindi di ritenere che
la motivazione sia soddisfatta con il mero richiamo della norma, perché il contribuente in tanto non ha diritto all’agevolazione fiscale in quanto si tratta proprio di una di quelle ipotesi espressamente previste cui la normativa fa discendere la concessione o meno del beneficio.
2.9. Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di riduzione della tariffa presentata dalla contribuente mediante relativa autodichiarazione, il Comune era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi d el diniego dell’agevolazione tariffaria ed illustrandone le ragioni, ovvero l’Ufficio era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richieste del contribuente non potessero essere accolte, pena l’illegittimità dell’atto stesso .
2.10. Diversamente opinando, il contribuente non sarebbe, infatti, posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta, come imposto dall’art. 7 dello Statuto del contribuente e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162, laddove è previsto che, ai fini dell’esercizio della potestà impositiva degli enti locali, per i tributi di loro competenza, «gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati … ».
2.11 . Inoltre, l’obbligo di motivazione deve essere rispettato ab origine e non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma (cfr. Cass. n. 30039/2018).
2.12. Considerato quindi che l’Ufficio -come attestato dai giudici di merito – in sede di emissione dell’avviso di accertamento è venuto meno all’obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta riduzione, limitandosi ad un generico riferimento alle disposizioni regolamentari e rendendo evidenti solo nel giudizio i presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria [«… risulta la mancanza di due dei requisiti previsti nel citato art. 14, comma 3, e cioè la traduzione in
quattro lingue (inglese, francese, tedesco e spagnolo) e la mancanza dell’indicazione di un telefono cellulare per effettuare le prenotazioni via sms … », pag. 3 controdeduzioni del Comune in primo grado, ritualmente trascritte nel controricorso], ne consegue che l’avviso in questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell’art. 7, comma 1, della legge 212/2000 e dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 162.
3.1. Vanno parimenti accolti il quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi.
3.2. Consegue, invero, alla carenza di motivazione sul disconoscimento della richiesta riduzione della TARI, l’annullamento anche delle relative sanzioni per infedele dichiarazione fondate (proprio) sulla dichiarazione di possedere i requisiti previsti per detta riduzione.
3.3. Questa Corte ha affermato, in tema di sanzioni amministrative tributarie, che l’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione della sanzione collegata al tributo, imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato, e non contestualmente e unitamente all’atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest’ultimo caso, tale obbligo viene assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. nn. 20999/2024, 25633/2021, 11610/2021).
3.4. Non essendo state esplicitate le ragioni dell’insussistenza dei presupposti della riduzione, ne consegue, tuttavia, che non sono state indicate neppure le ragioni con riferimento alle sanzioni applicate, con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato.
All’accoglimento dei predetti motivi di ricorso consegue l’assorbimento del nono motivo circa il difetto di motivazione degli interessi applicati nell’atto impugnato .
In conclusione, vanno accolti il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito,
ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Mentre le spese dei gradi di merito vanno compensate, tra le parti, quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte controricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo ed ottavo, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna il Comune di Gaeta al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 3.300,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da