Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29259 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 05/11/2025
TARI Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18976/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché dall’avv. NOME COGNOME di Roma (CODICE_FISCALE), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME NOME (CODICE_FISCALE);
-intimata – avverso la sentenza n. 510/2024, depositata il 14 febbraio 2024, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
-Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un solo motivo, illustrato con memoria, ricorre per la cassazione della sentenza n. 510/2024, depositata il 14 febbraio 2024, con la quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha rigettato l’appello dallo stesso odierno ricorrente proposto, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione della Tari dovuta dalla contribuente per l’anno 2015 .
NOME NOME non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Occorre premettere che, con specifico riferimento al giudizio tributario, le Sezioni Unite della Corte hanno posto il principio di diritto secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 cod. proc. civ.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dall’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ. ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione. (Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).
Deve, pertanto, ritenersi che legittimamente il ricorso per cassazione sia stato notificato alla parte, non costituitasi nel secondo grado di giudizio, nel domicilio eletto presso il difensore nominato per il primo grado di giudizio.
-Tanto premesso, a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di
legge con riferimento alla l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162, ed alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, assumendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame aveva escluso la compiutezza motivazionale dell’atto impositivo, per un verso pretermettendo la considerazione del relativo contenuto -che esponeva « una analitica tabella in cui sono indicati ‘Ubicazione Immobile -Tipologia Utenza – Foglio/Particella/Subalterno -Categoria Utenza – Sup. Mq. – Num. Componenti – Num. bimestri -RiduzioniDovuto Tari e Addizionale -Quota fissa -Quota Variabile’ relativamente agli immobili dichiarati dalla signora COGNOME in INDIRIZZO INDIRIZZO, sia ad uso abitazione che non»; e, per il restante, convogliando, sotto il profilo della motivazione dell’atto, la questione probatoria relativa all’effettivo riscontro della pretesa impositiva.
2.1 -Il motivo è fondato, e va accolto.
Come deduce, e documenta (dietro allegazione del richiamato avviso di accertamento), il ricorrente, il fondo della gravata pronuncia confonde il profilo che involge la motivazione dell’atto impositivo e, dunque, un requisito di validità dell’atto -con quello che (diversamente) attiene al riscontro probatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa impositiva ( causa petendi dell’atto), essendosi in più occasioni rimarcato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri
elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25709; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
E, con specifico riferimento alla TARSU, la Corte ha, per l’appunto, statuito che la verifica dell’adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento -sinanche nel caso di rettifica della dichiarazione del contribuente – va condotta in base alla disciplina dettata, per l’accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dall’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, sicché, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 31 luglio 2019, n. 20620; v., in tema di TIA, Cass., 10 giugno 2024, n. 16096).
In detta pronuncia, la Corte -dopo aver ricordato, secondo un consolidato orientamento della Corte, che la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistema tributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da ciascun atto impositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore
articolazione della medesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis , Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758); Cass., 19 novembre 2019, n. 29988) -ha, per l’appunto, condivisibilmente rimarcato, per un verso, che «l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente » e, dall’altro, che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazione TARSU è connotata dalla «semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata».
2.2 -Nella fattispecie, l’a vviso di accertamento esponeva ogni utile indicazione in relazione ai presupposti impositivi -per di più rinvenienti dalle dichiarazioni di parte, -ed a riguardo, dunque, delle superfici imponibili, delle relative destinazioni d’uso (categorie tariffarie) e delle tariffe applicate, così che nel vizio di motivazione non avrebbe potuto refluire la contestazione relativa alla correttezza del computo delle superfici, e con specifico riferimento ad un accertamento sollecitato in corso di giudizio ( id est un sopralluogo).
-L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME