Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 9382-2023 R.G. proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-controricorrente-
COMUNE DI COGNOME DI NAPOLI , in persona del Sindaco pro tempore
-intimato-
avverso la sentenza n. 7028/2022 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA, depositata l’11 /9/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
l’Istituto Autonomo RAGIONE_SOCIALE Popolari della Provincia di Napoli in Liquidazione (di seguito IACP) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli n. 7686/2021, in rigetto del ricorso proposto dall’IACP avverso l’avviso di accertamento per IMU 2016 emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Giugliano di Napoli;
la Concessionaria resiste con controricorso, il Comune è rimasto intimato;
parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione della Legge Regionale Campania 2 luglio 1997 n.18, art.11, nonché dell’art.13, commi 1 e 2, del D.L. 6/12/2011 n.201, conv. in L.214/2011, e lamenta che i giudici d’appello abbiano negato il diritto alla richiesta esenzione IMU relativa agli alloggi sociali, assumendo che, pur presentando gli immobili dell’Iacp le caratteristiche costruttive indicate dal D.M. Ministero Infrastrutture 22/4/2008, fosse dirimente la mancanza di un’ulteriore condizione, la destinazione soggettiva, ovvero l’assegnazione a famiglie bisognose;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dei «commi 161 e 162, L.296/2006 e 7, comma 1, L. 212/2000» per avere i Giudici d’appello disatteso le censure relative al difetto di motivazione dell’atto impugnato, e deduce che «a fronte della richiesta dell’agevolazione di cui all’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al Comune di Giuliano in Campania con la Dichiarazione IMU per l’anno 2014, inviata a mezzo PEC prot.20150027176/6293 del 03/07/2015 … il Comune di Giugliano in Campania non …(aveva)… motivato in alcun modo il mancato riconoscimento delle richiesta esenzione IMU»;
2. il Collegio ritiene opportuno il rinvio a nuovo ruolo della presente causa, con fissazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico della questione posta con il secondo motivo di ricorso, al fine di chiarire se, in tema di IMU, con l’avviso di accertamento si debba motivare anche sulle ragioni del diniego dell’esenzione richiesta dalla parte contribuente (nella specie, relativa ai cd. alloggi sociali), tenuto conto dell’esistenza di precedenti contrastanti della Sezione (cfr. Cass. nn. 32690 del 2024, 31726 del 2024, 31970 del 2024, 30442 del 2024) circa l’obbligo di indicare, nell’esposizione delle ragioni giuridiche per le quali è avanzata la pretesa impositiva, anche le ragioni circa il rigetto della pretesa esenzione
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità