Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3827 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 9382-2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dell’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale allegata al ricorso
-controricorrente-
COMUNE DI GIUGLIANO DI RAGIONE_SOCIALE , in persona del Sindaco pro tempore
-intimato-
avverso la sentenza n. 7028/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO COGNOMEA CAMPANIA, depositata l’11 /9/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/1/2025 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (di seguito IACP) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE n. 7686/2021, in rigetto del ricorso proposto dall’IACP avverso l’avviso di accertamento per IMU 2016 emesso da RAGIONE_SOCIALE per conto del Comune di Giugliano di RAGIONE_SOCIALE;
la Concessionaria resiste con controricorso, il Comune è rimasto intimato;
parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE Legge Regionale Campania 2 luglio 1997 n.18, art.11, nonché dell’art.13, commi 1 e 2, del D.L. 6/12/2011 n.201, conv. in L.214/2011, e lamenta che i giudici d’appello abbiano negato il diritto alla richiesta esenzione IMU relativa agli alloggi sociali, assumendo che, pur presentando gli immobili dell’Iacp le caratteristiche costruttive indicate dal D.M. Ministero Infrastrutture 22/4/2008, fosse dirimente la mancanza di un’ulteriore condizione, la destinazione soggettiva, ovvero l’assegnazione a famiglie bisognose;
1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dei «commi 161 e 162, L.296/2006 e 7, comma 1, L. 212/2000» per avere i Giudici d’appello disatteso le censure relative al difetto di motivazione dell’atto impugnato, e deduce che «a fronte RAGIONE_SOCIALE richiesta dell’agevolazione di cui all’art.13, comma 2, D.L. 201/2011, comunicata al Comune di Giuliano in Campania con la Dichiarazione IMU per l’anno 2014, inviata a mezzo PEC prot.20150027176/6293 del 03/07/2015 … il Comune di Giugliano in Campania non …(aveva)… motivato in alcun modo il mancato riconoscimento delle richiesta esenzione IMU»;
2. il Collegio ritiene opportuno il rinvio a nuovo ruolo RAGIONE_SOCIALE presente causa, con fissazione in pubblica udienza, stante il rilievo nomofilattico RAGIONE_SOCIALE questione posta con il secondo motivo di ricorso, al fine di chiarire se, in tema di IMU, con l’avviso di accertamento si debba motivare anche sulle ragioni del diniego dell’esenzione richiesta dalla parte contribuente (nella specie, relativa ai cd. alloggi sociali), tenuto conto dell’esistenza di precedenti contrastanti RAGIONE_SOCIALE Sezione (cfr. Cass. nn. 32690 del 2024, 31726 del 2024, 31970 del 2024, 30442 del 2024) circa l’obbligo di indicare, nell’esposizione delle ragioni giuridiche per le quali è avanzata la pretesa impositiva, anche le ragioni circa il rigetto RAGIONE_SOCIALE pretesa esenzione
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza e manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità