Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29300 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 191/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimataTRIBUTARIA
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE REGIONALE DEL MOLISE n. 353/19 depositata il 14 maggio 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di rettifica e liquidazione con il quale rideterminava il valore di un terreno di proprietà della sunnominata contribuente sito nel Comune di Termoli, oggetto di un atto di compravendita da lei stipulato nell’anno 2011, operando le conseguenti riprese a tassazione ai fini
RAGIONE_SOCIALE imposte di registro, ipotecaria e catastale, con l’aggiunta degli interessi e RAGIONE_SOCIALE sanzioni.
COGNOME impugnava detto avviso dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Molise, che con sentenza n. 353/19 del 14 maggio 2019 rigettava l’appello erariale.
I giudici regionali ritenevano nullo l’atto impugnato per difetto di idonea motivazione, non essendo stati ad esso allegati i documenti ivi richiamati «per relationem» , peraltro nemmeno riprodotti nel loro contenuto essenziale.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La NOME è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 52, comma 2bis , del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell’art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000.
1.1 Si contesta l’impugnata sentenza per aver erroneamente ritenuto nullo per difetto di motivazione l’avviso di rettifica e liquidazione oggetto di causa.
1.2 A sostegno della sollevata censura viene dedotto quanto segue:
-ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione Finanziaria, è sufficiente che l’avviso enunci il criterio astratto utilizzato per la determinazione del maggior valore; -quando l’avviso richiami altro atto non ricevuto né conosciuto dal
contribuente, detto obbligo può essere adempiuto, oltre che mediante l’allegazione dell’atto medesimo, attraverso la riproduzione del suo contenuto essenziale;
-tale, per l’appunto, era la situazione ricorrente nel caso di specie, giacché nell’avviso notificato alla COGNOME era stato riprodotto il contenuto essenziale dei documenti ivi richiamati, consistenti in atti pubblici, liberamente consultabili, di cui l’Ufficio si era avvalso per la comparazione del valore dichiarato dalle parti con quello di terreni aventi caratteristiche analoghe.
1.3 Il motivo è inammissibile.
1.4 Dopo aver rammentato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta può essere assolto dall’Ufficio anche mediante il rinvio ‘per relationem’ ad altri atti o documenti, a condizione che questi siano allegati o che il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell’avviso medesimo, la CTR molisana ha escluso che tanto fosse accaduto nella concreta fattispecie ( «nel caso di specie il Collegio ritiene che l’A.F. non abbia adempiuto a quanto sopra motivato» ).
1.5 Nel ragionamento decisorio seguìto dai giudici di secondo grado non è dato ravvisare l’ «error in iudicando» adombrato dalla ricorrente, in quanto le affermazioni in diritto contenute nella sentenza non contrastano in alcun modo con le norme asseritamente violate e con l’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina prevalente, ma anzi ad esse pienamente si conformano.
1.6 Dietro lo schermo della violazione di legge la doglianza in scrutinio finisce, quindi, per risolversi nel tentativo di sollecitare questa Corte a una non consentita revisione dell’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE emergenze processuali compiuto dai giudici di merito, i quali hanno accertato che nell’avviso di rettifica e liquidazione notificato alla COGNOME non era stato riprodotto il contenuto essenziale degli atti di compravendita, pacificamente non allegati, di cui l’Ufficio si
era avvalso, a fini comparativi, per la rideterminazione del valore del terreno compravenduto (sull’argomento cfr., ex permultis , Cass. n. 14773/2025, Cass. n. 23747/2024, Cass. n. 22358/2024, Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 34817/2022).
1.7 Non va, peraltro, dimenticato che la denuncia del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. non può mai essere mediata dalla riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 2711/2025, Cass. n. 16442/2024, Cass. n. 6072/2023, Cass. n. 34817/2022).
1.8 Per completezza, giova soggiungere che, non essendo stata prospettata la configurabilità di una grave anomalia motivazionale suscettibile di determinare la nullità dell’impugnata decisione per inosservanza del cd. «minimo costituzionale» imposto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, secondo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite risalente ai noti arresti nn. 8053-8054/2014, nemmeno è possibile riqualificare in questi termini la sollevata censura.
Per le ragioni esposte, il ricorso va incontro a una declaratoria di inammissibilità.
Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, essendo rimasta intimata la parte privata destinataria dell’impugnazione.
Non deve farsi luogo all’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, essendo l’RAGIONE_SOCIALE esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse gravanti sul processo (artt. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012, e 158, comma 1, lettera a, del D.P.R. n. 115 del 2002; si vedano in giurisprudenza Cass. n. 4752/2025, Cass. n. 28204/2024, Cass. n. 27301/2016).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 8 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME