Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12378 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12378 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31635/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 783/2020 depositata il 14/05/2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.c.i. (annualità 2011) del Comune di Agrate Brianza.
Il ricorso è stato rigettato in primo grado, con sentenza confermata in appello.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.
Si è costituito con controricorso il Comune, che ha depositato successiva memoria.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 23 aprile 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., degli artt. 3 della legge n. 241 del 1990, 7 della legge n. 212 del 2000, 11, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione del provvedimento impugnato, il rinvio alla deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 2011, adottata ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, in assenza di prova della sua conoscenza da parte del contribuente, e che il Comune ha integrato solo in giudizio la motivazione dell’avviso di accertamento con la produzione della relazione tecnica allegata alla delibera della Giunta; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, non avendo tenuto conto la Commissione tributaria regionale della effettiva e prossima utilizzabilità a scopo edificatorio delle aree ed avendo fatto riferimento solo al valore presuntivo della banca dati delle quotazioni immobiliari dell’RAGIONE_SOCIALE
del Territorio e dell’Osservatorio del mercato immobiliare curato dalla RAGIONE_SOCIALE; 3) e 4) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., dell’art. 112 cod.proc.civ., non essendosi il giudice di appello pronunciato sulla richiesta di consulenza tecnica di ufficio a fini estimativi, formulata dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio.
Preliminarmente deve rilevarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dal controricorrente, il giudicato formatosi in altri giudizi tra le medesime parti, aventi ad oggetto avvisi di accertamenti formalmente distinti, oltre che riferiti ad altre annualità, non assume rilevanza nel presente giudizio, in cui si sono denunciati vizi formali dell’avviso impugnato e della sentenza di appello (più precisamente difetto di motivazione dell’atto impugnato e della sentenza, oltre che omessa ammissione di mezzi di prova), che devono essere valutati con riferimento allo specifico atto e processo.
3.Il primo motivo, con cui è stata denunciata la violazione dell’obbligo motivazionale dell’atto impositivo, è infondato.
In materia di tributi locali, l’art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all’art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l’allegazione all’atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale (Cass., Sez. 5, 29 novembre 2023, n. 33327). Si è, dunque, chiarito che l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria non si estende agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente (Cass., Sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197 e molte altre). Pure si è precisato che, sempre in tema di ICI, l’avviso d’accertamento che fa riferimento alla delibera della giunta comunale contenente la determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, comprensiva
di quella oggetto di imposizione, deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto richiamante un atto di contenuto generale avente valore presuntivo e da ritenersi conosciuto (o conoscibile) dal contribuente, spettando a quest’ultimo l’onere di fornire elementi oggettivi (eventualmente anche a mezzo perizia di parte) sul minor valore dell’area edificabile rispetto a quello accertato dall’ufficio (Cass., Sez. 6 – 5, 5 luglio 2017, n. 16620).
Peraltro, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., Sez. 5, 8 novembre 2017, n. 26431).
4. Pure il secondo motivo è infondato.
I giudici di merito hanno correttamente applicato, in ordine alla determinazione del valore venale dell’area, i principi consolidati di questa Corte, secondo cui: 1) in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11 quaterdecies, comma sedicesimo, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modificazioni in l. n. 248 del 2005 e dell’art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, n. 223, convertito in l. n. 248 del 2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma primo, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale,
dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; 2) in tema di i.c.i., è legittimo l’avviso di accertamento emanato sulla base di un regolamento comunale che, in forza degli artt. 52 e 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, e 48 del d.lgs. n. 267 del 2000, abbia indicato periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune cRAGIONE_SOCIALE, trattandosi di atto che ha il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune qualora l’imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato e che, pur non avendo natura imperativa, integra una fonte di presunzioni idonea a costituire, anche con portata retroattiva, un indice di valutazione per l’Amministrazione ed il giudice, con funzione analoga agli studi di settore (Cass., Sez. 6-5, 12 giugno 2018, n. 15312).
Nella motivazione della sentenza impugnata si è, difatti, precisato che i terreni in esame (catastalmente distinti al foglio 31, mappale 25, 42, 146) ricadono, all’esito dell’adozione del PGT del 2008, in area avente destinazione residenziale; che non si tratta di pertinenze e che dal certificato di destinazione urbanistica se ne desume il carattere edificatorio; che i valori attribuiti dalla delibera comunale sono stati mutuati da quotazioni ufficiali dell’RAGIONE_SOCIALE del Territorio e della RAGIONE_SOCIALE di CRAGIONE_SOCIALE, rispetto alle quali la contribuente non ha assolto l’onere, su di essa gravante, della prova contraria.
Neppure possono trovare accoglimento gli ultimi due motivi (il quarto sostanzialmente reiterativo del terzo), con cui si è lamentata l’omessa pronuncia sulla richiesta c.t.u., atteso che il rigetto di un’istanza può anche essere implicito, laddove il suo accoglimento sia incompatibile con la decisione e le sue argomentazioni. Difatti, la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo
istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., Sez. 6 – 1, 13 gennaio 2020, n. 326).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M. La Corte
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024 .