Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16193 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 11/06/2024
Tarsu Tia Tares Accertamento
ORDINANZA Interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 28222/2019 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL);
-ricorrente –
contro
Comune di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1583, depositata il 21 febbraio 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 28 febbraio 2024, dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
udit o l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per delega dell’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Rilevato che:
-con sentenza n. 1583, depositata il 21 febbraio 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da COGNOME, così confermando il decisum di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi in relazione alla TARSU (anni 2011 e 2012), alla TARES (anno 2013) ed alla TARI (anni 2014 e 2015) dovute dal contribuente;
1.1 – il giudice del gravame ha rilevato che:
doveva essere «scrutinato l’unico motivo di doglianza la cui proposizione è da ritenersi ammissibile (ossia quello sul difetto di motivazione degli atti impositivi), essendo gli altri gravami assolutamente generici, in quanto inidonei a far comprendere gli errori di cui sarebbe affetta la sentenza di primo grado»;
detto motivo di appello era, però, infondato «in quanto gli atti suddetti, seppur sinteticamente e in maniera effettivamente non del tutto perspicua, indicano i dati catastali, categoria immobiliare, metratura, numero dei componenti e tariffa applicata agli immobili tassati, di guisa che il contribuente è messo in grado eventualmente di contestare la correttezza dei calcoli e/o la debenza del tributo»;
– COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;
il Comune RAGIONE_SOCIALE resiste controricorso.
Considerato che:
-col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza deducendo che il giudice del gravame aveva «omesso di
trattare in pubblica udienza i motivi di appello» (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 34), per di più pronunciando in difetto del previo avviso di trattazione (d.lgs. n. 546, cit., art. 31);
il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, nonché di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, deducendo il ricorrente che:
col motivo di appello era stata svolta la censura di difetto di motivazione degli avvisi di accertamento che non recavano specificazioni in ordine alla quota fissa ed alla quota variabile, alla tassazione delle pertinenze, alle riduzioni tariffarie cui il contribuente avrebbe avuto diritto e che esponevano un’errata composizione (in nr. di 6) del nucleo familiare (composto di 3 unità, così come risultante all’Ente in relazione alla tassazione di altra unità immobiliare);
a fronte di siffatte censure lo stesso giudice del gravame aveva rilevato che gli avvisi di accertamento risultavano motivati «sinteticamente e in maniera effettivamente non del tutto perspicua», così che la rilevata compiutezza motivazionale degli atti impositivi risultava, in effetti, contraddittoria con detti rilievi e, dunque, insufficientemente motivata;
il giudice del gravame, – nel rilevare la genericità dei residui motivi di appello che (in tesi) non recavano contestazione del «merito della pretesa tributaria», era incorso in «una palese violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» in quanto esso esponente non si era limitato a contestare «la genericità e l’insufficienza dello schema riepilogativo contenuto negli atti impositivi» ma aveva (anche) espressamente precisato «cosa era stato omesso di indicare …e cosa era stato viceversa erroneamente conteggiato», rinviando, per tali profili, ai riscontri probatori offerti;
l’esame, e la definizione, del ricorso, nella sua integralità, rende indispensabile l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito con la gravata sentenza (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 25);
-va, pertanto, rinnovato l’ordine di acquisizione del fascicolo di ufficio, atteso che all’odierna udienza la Corte non ne ha avuto la visibilità.
P.Q.M.
La Corte, ordina l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania con sentenza n. 1583, depositata il 21 febbraio 2019, e rinvia il processo a nuovo ruolo; manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.