Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27812 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 27812 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14008/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
GENERALE DELLO STATO. (P_IVA)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Lazio n. 6259/2015 depositata il 26/11/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della società contribuente, con la conferma della decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento che aveva attribuit o una rendita catastale superiore a quella indicata nella DOCFA (da 56.450,00 a 63.450,00 euro) per un immobile in INDIRIZZO Roma;
ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione con tre motivi di ricorso integrati da successiva memoria;
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso;
la Procura generale della Cassazione, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto con memoria l’accoglimento del secondo motivo di ricorso con assorbimento degli altri due, conclusioni ribadite in udienza;
le parti presenti si sono riportate alle conclusioni dei loro atti, ricorso e controricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato relativamente al secondo motivo, assorbiti gli altri motivi; la sentenza deve essere cassata con decisione nel merito da parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, accoglimento dell’originario ricorso della contribuente; condanna alle spese del grado con la compensazione di quelle di merito in una valutazione complessiva del procedimento.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta la violazione dell’art. 7, l. 212 del 2000 e l’art. 3, l. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per aver erroneamente ritenuto motivato l’avviso di accertamento.
La sentenza impugnata ritiene motivato l’avviso di accertamento in quanto lo stesso conterebbe i dati salienti per la conoscenza della determinazione assunta in uno con le motivazioni in quanto il maggior valore sarebbe risultato dalla considerazione di alcune porzioni dell’immobile non considerate nella Docfa.
1. L’immobile accatastato in D/2 con rendita proposta in Docfa di euro 56.450,00 veniva, con l’avviso di accertamento oggi impugnato, sempre considerato in D/2, ma con rendita di euro 63.450,00.
Per la sentenza impugnata l’aumento della rendita è dipeso dalla mancata considerazione nella procedura Docfa di alcune porzioni dell’immobile.
La contribuente sostiene che l’avviso di accertamento è carente di motivazione sul punto, riporta, nel ricorso in cassazione, per l’autosufficienza, il contenuto dell’avviso.
La Corte Suprema di Cassazione ha già deciso la relativa questione con orientamento ormai consolidato (dopo una iniziale fase di incertezza) che deve confermarsi: «In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso, in caso di rideterminazione del numero dei vani catastali, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva non già da un diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto ma dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione di quel tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento» (Cass. Sez. 5, 10/05/2021, n. 12278, Rv. 661200 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 26/06/2024, n. 17624, Rv. 671616 -01; in precedenza in maniera difforme vedi Cass. Sez. 5, 09/02/2021, n. 3104, Rv. 660644 – 01).
La sentenza oggi impugnata si è discostata da queste decisioni della Cassazione e ha ritenuto motivato l’avviso solo con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita.
L’avviso di accertamento (puntualmente trascritto nel ricorso in cassazione) non contiene motivazione sulla modifica della rendita, ovvero non specifica se si tratta di vani omessi o di spazi non conteggiati nella misurazione dei vani catastali.
1. La sentenza, del resto, per motivare la validità della Classe attribuita ricorre ad elementi non presenti nell’avviso, quali ‘le porzioni non valutate o segnalate dalla contribuente’, non indicate o specificate nell’avviso di accertamento. Manca, inoltre un accertamento in fatto della natura RAGIONE_SOCIALE superfici non valutate nella Docfa, il tipo, ovvero se vani o no.
Infatti, «In tema di accertamento catastale, la motivazione del provvedimento di “riclassamento”, ove carente, non può essere integrata dall’Amministrazione finanziaria nel giudizio di impugnazione avverso lo stesso, poiché la sufficienza della predetta motivazione va apprezzata con giudizio “ex ante”, basato sull’idoneità degli elementi ivi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa» (Cass. Sez. 6, 14/07/2020, n. 14931, Rv. 658528 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 12/10/2018, n. 25450, Rv. NUMERO_DOCUMENTO -01).
I restanti motivi (primo: omesso esame del contenuto del ricorso, art. 360, primo comma, n. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.; terzo: violazione dell’art. 2697, cod. civ. e dell’art. 20, d.P.R. n. 643 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) sono logicamente assorbiti dall’accoglimento del secondo motivo.
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P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente;
Condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese dei giudizi di merito compensate.
Così deciso in Roma, il 10/06/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME