Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33604 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
Oggetto: operazioni
soggettivamente
inesistenti
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24313/2023 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: EMAILavvocaturastatoEMAIL)
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’ dall’avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL giusta procura speciale ad litem in calce al ricorso per cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise n. 212/03/2023 depositata in data 23/06/2023, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
– la società RAGIONE_SOCIALE impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso due avvisi di accertamento: il n. TR6030200398/2020, relativo all’anno di imposta 2015, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto detrazioni ai fini IVA ed aveva recuperato maggiore IVA nella misura di € 6.884,46, oltre sanzioni per € 23.236,88, ed € 1.309,85 per interessi, € 8,75 per spese; e così per complessivi € 34.440,48; l’avviso traeva origine dal disconoscimento della detrazione IVA derivante da acquisti fatti dai fornitori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; il n. TR6030200403/2020, relativo all’anno di imposta 2016, derivante dal disconoscimento della detrazione IVA relativa ad acquisti effettuati nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiore IVA per € 16.950,00, oltre ad € 93.095,32 per sanzioni, € 2.545,27 per interessi, ed € 8,75 per spese di notifica, e così per complessivi € 112.602,34;
la CTP accoglieva i gravami; appellava l’Ufficio;
con la pronuncia impugnata in questa sede la CGT di secondo grado del Molise confermava la pronuncia di primo grado;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con tre motivi di ricorso;
resiste la società con controricorso; la stessa ha anche depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.;
Considerato che:
– il primo motivo di doglianza denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; secondo parte ricorrente il contribuente in corso di causa non ha mai lamentato la mancata allegazione agli avvisi impugnati del PVC richiamato dalla CTR. Tale documento risulta invero, comunque, debitamente annoverato tra gli allegati notificati alla contribuente unitamente agli atti impositivi; secondo parte ricorrente il Giudice di appello ha violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato, decidendo su un presupposto giuridico che non era stato oggetto di specifica deduzione e domanda da parte della contribuente;
il motivo è fondato;
come si evince dalla lettura del ricorso proposto di fronte alla CTP, prodotto a questa Corte da parte ricorrente, il contribuente (che pone la questione della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati da pag. 24 in avanti di tale ricorso) non ha specificamente eccepito in quella sede la mancata produzione del PVC ma la mancata produzione, di ‘… una serie di allegati, tutti mancanti o/e comunque non riprodotti o/e esplicitati nel caso di specie’. Secondo il contribuente, ‘la mancata riproduzione di detti atti che costituiscono il ‘vero’ di avviso di accertamento, rende annullabile il provvedimento impugnato atteso che non consente al contribuente una piena comprensione del contenuto dell’avviso. Infatti, gli allegati mancanti sono proprio quelli relativi alle operazioni di compravendita contestate che, ove non nominativamente individuate, privano o rendono di fatto più gravosa la difesa del contribuente’;
effettivamente, tali espressioni non contengono alcun riferimento al PVC e non consentono di ritenere ritualmente proposta l’eccezione in argomento in primo grado; conseguentemente, il processo verbale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -Direzione Interprovinciale delle Dogane di Bolzano -Trento, Nucleo Antifrode Provinciale del 01/03/2017, che la sentenza di merito ha ritenuto ‘elemento di prova della esistenza di una società utilizzata quale cartiera nell’ambito di una frode Iva nel contesto del commercio di autoveicoli’ e che ‘… avrebbe dovuto essere allegato a ciascuno degli avvisi di accertamento per farne parte integrante, e notificato unitamente agli stessi’, non è stato fatto oggetto di specifica contestazione in ricorso, quanto alla sua mancata presenza in atti;
ne deriva che, ritenendo che esso ‘…non è agli atti, non risultando neanche nella documentazione allegata in primo grado dall’Ufficio quali elementi documentali finalizzati a dare conto, ai fini probatori, della esistenza della frode carosello al fine di disconoscere la detraibilità
dell’Iva contestata’ e traendo da tale elemento la conclusione che ‘…gli avvisi di accertamento sono sforniti di qualsiasi elemento motivazionale che dia prova dell’autonoma valutazione fatta dall’Ufficio, in sede di accertamento ai fini tributari, della pur corposa documentazione acquisita in sede di accertamenti penali ed utilizzabile in sede di tributaria, giusta autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Campobasso del 14/02/2019, citata in entrambi gli avvisi di accertamento’, il giudice di appello ha esondato dai limiti entro i quali doveva giudicare iuxta alligata ed probata partium ;
il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, nonché dell’art. 7 della L. n. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere la CTR erroneamente escluso che l’Ufficio non solo abbia assolto al proprio onere di allegazione ma ha altresì mancato di spiegare compiutamente le ragioni della pretesa erariale;
anche tale motivo è fondato;
la CTR, infatti, ritiene che ‘ gli avvisi di accertamento sono sforniti di qualsiasi elemento motivazionale che dia prova dell’autonoma valutazione fatta dall’Ufficio, in sede di accertamento ai fini tributari, della pur corposa documentazione acquisita in sede di accertamenti penali ed utilizzabile in sede di tributaria, giusta autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Campobasso del 14/02/2019, citata in entrambi gli avvisi di accertamento ‘ ;
in realtà, la lettura degli avvisi di accertamento riprodotti a questa Corte nel rispetto del canone della specificità e localizzazione dei motivi di ricorso consente di rilevare come l’iter logico -giuridico posto a base delle ragioni dell’accertamento sia stato esplicitato dall’Ufficio, che ha in tali atti reso note le ragioni fondanti la pretesa di maggiori tributi;
pertanto, in accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito;
tale giudice, naturalmente, dovrà rivedere il merito della controversia esaminando il materiale probatorio in atti, tenendo ben presente che l’onere della prova è profilo differente e autonomo rispetto a quello –
qui risolto definitivamente e insuscettibile di ulteriore revisione -della motivazione degli avvisi di accertamento impugnati; come è noto mentre la prova riguarda i fatti o le informazioni che confermano la validità di una affermazione o di una contestazione, la motivazione rappresenta le ragioni o i motivi per i quali l’atto è stato emesso;
-all’esito della decisione che precede, il restante terzo motivo è assorbito;
p.q.m.
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Molise, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024.