Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7978 Anno 2025
Oggetto: Tributi
Operazioni oggettivamente Relatore: COGNOME COGNOME DI COGNOME NOME
inesistenti
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7978 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 3672 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso
lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 3806/01/2020, depositata in data 13 luglio 2020, non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 13 marzo 2025 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.L’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Sicilia aveva accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. 719/11/2015 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società, esercente attività di fabbricazione di apparecchiature di controllo elettrico, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. RAGIONE_SOCIALE G.d.F. di Bagheria aveva contestato, per il 2009, l’indebita deduzione di costi, ai fini Ires e Ir ap e detrazione ai fini Iva: 1) relativi ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti (fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE); 2) non inerenti, oltre interessi e sanzioni.
2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che: 1) era fondata la censura di violazione degli artt. 12, comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 212/2000, 33, comma 1, del d.P.R. n. 600/73, 52, comma 1, del d.P.R. n. 633/72, non essendo state ben esplicitate nell’autorizzazione rilasciata dal Comandante RAGIONE_SOCIALE G.d.F. di Bagheria le ragioni RAGIONE_SOCIALE disposta verifica presso la sede di RAGIONE_SOCIALE; tale motivo era stato ritenuto fondato, tra l’altro, anche nella sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 109/12/2018 relativamente al medesimo contribuente e all’anno di imposta 2010; 2) l’atto impositivo faceva riferimento ad elementi assunti
presso un fornitore RAGIONE_SOCIALE società appellante che non risultavano essere stati portati a conoscenza RAGIONE_SOCIALE stessa.
3.Resiste la società contribuente con controricorso illustrato con successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 12 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212/2000, 33 del d.P.R. n. 600/73 e 52 del d.P.R. n. 633/72 per avere la CTR accolto il motivo di appello RAGIONE_SOCIALE società circa l’illegittimità dell’atto impositivo per mancata esplicitazione nell’autorizzazione rilasciata dal Comandante RAGIONE_SOCIALE G.d.F. di Bagheria RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALE verifica dei militari presso la sede RAGIONE_SOCIALE società sebbene 1) nell’autorizzazione fossero chiaramente indicati i periodi di imposta, lo scopo e l’oggetto cui si riferiva la verifica; 2) l’eventuale esorbitanza rispetto all’oggetto dell’autorizzazione non rendesse inutilizzabili i dati raccolti nel corso RAGIONE_SOCIALE verifica.
1.1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366 c.p.c. avendo l’RAGIONE_SOCIALE articolato puntualmente la censura in termini di violazione di legge (ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) individuando chiaramente la questione di diritto posta.
1.2.Il motivo è fondato.
1.3.Questa Corte ha già precisato che: «In tema di accertamenti tributari, qualora la Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza operi nell’esercizio di poteri di polizia giudiziaria, non è necessaria l’autorizzazione del comandante di zona, prevista dall’art. 33, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 51, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, la cui assenza, peraltro, anche nelle ipotesi di esercizio dei poteri di polizia tributaria, non comporta necessariamente, mancando una specifica previsione in tal senso, l’invalidità dell’atto compiuto, salvo il coinvolgimento di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità RAGIONE_SOCIALE libertà personale o del domicilio» (Cass., 26 maggio 2017, n. 13421, richiamata anche dalla difesa erariale) ed ancora che «L’acquisizione irrituale da parte RAGIONE_SOCIALE
Guardia di Finanza di elementi rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale non comporta la inutilizzabilità degli stessi in mancanza di una specifica previsione in tal senso, non trovando applicazione, trattandosi di attività di carattere amministrativo, l’art. 24 Cost. sulla tutela del diritto di difesa, salva l’ipotesi in cui vengano in rilievo diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità RAGIONE_SOCIALE libertà personale o del domicilio» (Cass., 13 novembre 2018, n. 29132; Sez. 5, Ordinanza n. 9733 del 2024).
Inoltre, «In tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione del Procuratore RAGIONE_SOCIALE Repubblica, prescritta dall’art. 52, primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria (o RAGIONE_SOCIALE Guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati) non è necessaria nel caso in cui l’accesso riguardi i locali in cui si svolgono le attività commerciali, agricole, artistiche o professionali, ed è invece necessaria nel caso in cui il suddetto accesso riguardi locali adibiti «anche ad abitazione» del contribuente (ipotesi contemplata dal primo comma), ovvero locali «diversi», e quindi destinati esclusivamente ad abitazione e le due ipotesi presentano presupposti diversi, solo nel secondo caso richiedendosi la sussistenza di gravi indizi di violazioni (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2444; Sez. 5, Ordinanza n. 9733 del 2024).
1.4. E’ stato, altresì, precisato che ‘ai sensi dell’art. 35 RAGIONE_SOCIALE l. n. 4 del 1929, la Guardia di finanza, in quanto polizia tributaria, può sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, per assicurarsi dell’adempimento RAGIONE_SOCIALE prescrizioni imposte dalle leggi e dai regolamenti in materia finanziaria, non necessitando, a tal fine, di autorizzazione scritta, richiesta per il diverso caso di accesso effettuato dai di pendenti civili dell’Amministrazione finanziaria’ (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17525 del 28/06/2019).
1.5. Posto quanto sopra, e considerato, peraltro, che, nella specie, dal provvedimento di autorizzazione del Comandante RAGIONE_SOCIALE Bagheriariprodotto in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza- si evincevano
chiaramente i periodi di imposta, lo scopo e l’oggetto cui si riferiva la verifica, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nel ritenere illegittimo l’avviso di accertamento in questione per una asserita mancata esplicitazione nell’autorizzazione d el Comandante RAGIONE_SOCIALE Guardia di Finanza di Bagheria RAGIONE_SOCIALE motivazioni che avevano indotto i militari a disporre la verifica fiscale presso la sede RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR, con una motivazione apparente, affermato apoditticamente che ‘ nell’avviso si faceva riferimento ad elementi assunti presso un fornitore RAGIONE_SOCIALE società appellante che non risultavano portati a conoscenza RAGIONE_SOCIALE stessa appellante ‘ senza esplicitare quali fossero tali atti presupposti non conosciuti dal contribuente e la rilevanza di tale ipotizzata omissione.
2.1.Il motivo è infondato.
2.2. La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758, Sez. 5, Ordinanza n. 6044 del 2024). Nella specie, la CTR ha ritenuto chiaramente affetto l’avviso di accertamento in questione anche da vizio motivazionale atteso che in esso si faceva riferimento ‘ ad elementi assunti presso un fornitore RAGIONE_SOCIALE società appellante che non risultavano portati a conoscenza RAGIONE_SOCIALE stessa appellante’.
Con il terzo motivo si denuncia, in subordine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 RAGIONE_SOCIALE legge n. 212/2000 e 42 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR ritenuto l’illegittimità
dell’avviso in questione per difetto RAGIONE_SOCIALE motivazione avendo l’Ufficio richiamato in essa elementi assunti presso un fornitore non portati a conoscenza RAGIONE_SOCIALE società sebbene il p.v.c. richiamato in esso per relationem fosse stato consegnato alla società contribuente nonché riprodotto nel contenuto essenziale nell’avviso e nel p.v.c. fossero stati indicati gli elementi indiziari assunti, in particolare, presso la RAGIONE_SOCIALE assunta fornitrice ‘RAGIONE_SOCIALE (formale cessazione dell’attività in data 31.12.2007; fallimento RAGIONE_SOCIALE stessa dichiarato in data 29.1.2008 e chiusosi in data 29.4.2011; occultamento e /o distruzione, negli anni 2006 -2007, di parte RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile e amministrativa; dichiarazione del titolare di non avere svolto negli anni successivi alla chiusura dell’attività alcuna movimentazione in vendita di merci di qualunque genere, etc.) circa l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
3.1. Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società sul presupposto che l’impugnazione si risolverebbe in una richiesta di riesame del merito RAGIONE_SOCIALE vicenda – non ammissibile in questa sede – venendo, invece, prospettata la non corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE legge.
3.2.Il motivo è fondato.
3.3.In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato all’intimato, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (cfr., ex multis , Cass. n. 27800 del 2019). Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale «nel regime introdotto dall’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, l’obbligo di motivazione degli atti tributari può
essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento » (così Cass. n. 6914 del 25/03/2011; conf. Cass. Cass. n. 13110 del 25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del 11/04/2017; si veda anche Cass. n. 21066 del 11/09/2017; n. 1134 del 20 gennaio 2020); va altresì ricordato che in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso ai sensi dell’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge 27 luglio 2000, n. 212, va inteso in necessaria correlazione con la finalità «integrativa» RAGIONE_SOCIALE ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone l’art. 3, terzo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 7 agosto 1990, n. 241; il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore «narrativo»), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell’avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l’esistenza di atti a lui sconosciuti cui l’atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell’atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione (Cass., 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., 10 febbraio 2016, n. 2614; Cass., 16 maggio 2012, n. 7654; Cass. n. 10721 del 2024).
3.4.Nella sentenza impugnata il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi nel ritenere sostanzialmente illegittimo l’avviso de quo anche per vizio motivazionale atteso che in esso si faceva riferimento ad ‘ elementi assunti presso un fornitore RAGIONE_SOCIALE società appellante che non risultavano portati a conoscenza RAGIONE_SOCIALE stessa appellante ‘; invero, nella specie, dallo stralcio dell’avviso trascritto, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso (pagg.8-9) , si evince l’avvenuta consegna alla contribuente del p.v.c. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esso richiamato per relationem (‘ visto il processo verbale di constatazione che qui s’intende integralmente riportato per relationem .. per averne la parte ricevuto e sottoscritto copia ‘) nonché, peraltro, la riproduzione in esso degli elementi essenziali dell’atto richiamato con riguardo agli elementi indiziari concernenti l’assunto utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti acquisiti presso un fornitore RAGIONE_SOCIALE società (‘ dal controllo documentale è emerso che nel 2009 e nel 2010 tra i fornitori RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE figurava la RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di materie da costruzione, a carico RAGIONE_SOCIALE quale il Reparto RAGIONE_SOCIALE Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza aveva intrapreso una verifica fiscale conclusasi con la contestazione di violazioni fiscalmente e penalmente rilevanti tra le quali occultamento di documenti contabili ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. In base alle considerazioni dettagliatamente esposte a pag. 28 del p.v.c. [trascritto in ricorso] che qui si richiamano integralmente -ad esempio che la RAGIONE_SOCIALE aveva cessato l’attività il 31.12.2007 e non aveva mai commercializzato le merci indicate nelle fatture emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– i militari hanno ritenuto che tali fatture fossero relative ad operazioni oggettivamente inesistenti ‘).
4.In conclusione, vanno accolti i motivi primo e terzo, respinto il secondo, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata- in relazione ai motivi accolti- e rinvio anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, in diversa composizione;
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata- in relazione ai motivi accolti- e rinvia, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia, in diversa composizione;
Così deciso in Roma il 13 marzo 2015