Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9378 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9378 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15121 -2019 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e ASSUNTA DI NOME giusta procura speciale a margine del ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 10248/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’ 11/3/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 9978/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la rendita catastale, proposta con denuncia DOCFA, relativa all’unità immobiliare della ricorrente sita in Napoli, INDIRIZZO
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione dell’art. 112 c.p.c. omessa pronuncia error in procedendo difetto di motivazione …» e lamenta che la CTR abbia erroneamente rigettato l’appello, ritenendo che l’atto di accertamento fosse stato adeguatamente motivato con tutti gli elementi necessari, quali dati di classamento, di categoria e del calcolo della relativa rendita catastale, senza esaminare le specifiche censure della ricorrente circa la carenza di motivazione dell’atto impugnato, e senza valutare che i fatti posti a base dell’accertamento non sarebbero stati «gli stessi indicati dalla ricorrente nella proposta DOCFA, per cui la diversa consistenza catastale tra quanto dichiarato e quanto accertato dal l’U fficio imponeva una diversa valutazione».
1.2. Con il secondo motivo (rubricato come n. 3) la ricorrente denuncia, in rubrica, «error in procedendo, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità difetto di motivazione ed omessa pronuncia», non avendo la CTR «valutato le censure della ricorrente in ordine all’errata
attribuzione da parte dell’Ufficio del Territorio della categoria catastale A/1 e della consistenza catastale».
1.3. Con il terzo motivo (rubricato come n. 4) la ricorrente denuncia, in rubrica, «violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 58, legge 662/1996; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 241/1990 e 7 legge n. 212/2000, difetto di motivazione» per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto adeguatamente motivato l’atto di accertamento «senza motivare le ragioni dello scostamento, coinvolgente … anche elementi di fatto e connotati in intrinseci dell’appartamento, quali la superficie ed il numero dei vani».
2.1. Va esaminato preliminarmente, per il criterio della ragione più liquida, il terzo motivo che è fondato.
2.2. Nel caso in esame è incontestato che la ricorrente abbia presentato una proposta DOCFA, in conseguenza di diversa distribuzione degli spazi interni dell’immobile, oggetto di rettifica da parte dell’Ufficio, con modifica del numero dei vani rispetto alla rendita proposta dalla contribuente.
2.3. Questa Corte ha recentemente affermato (cfr. sentenza n. 17624 del 2024) il seguente principio di diritto, che il Collegio pienamente condivide: «In tema di catasto, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano, così che della relativa rettifica l’amministrazione deve dare specifico conto».
2.4. La sentenza impugnata non è dunque conforme al principio di cui dianzi, avendo i Giudici d’appello ritenuto che l’avviso di accertamento
fosse adeguatamente motivato sulla scorta della mera indicazione dei «dati di classamento, di categoria e del calcolo della relativa rendita catastale».
In conclusione, va accolto il terzo motivo, assorbiti i rimanenti motivi, con cassazione della sentenza impugnata.
Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente.
Poiché l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, è successivo alla proposizione del ricorso per cassazione, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da