Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20488 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20488 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13775/2021 R.G. proposto da: COMUNE DI PESCIA, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 814/2020 depositata il 12/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTR. della Toscana con la sentenza n. 814/4/2020 depositata in data 12.11.2020, non notificata, rigettava l’appello proposto dal Comune di Pescia e accoglieva l’appello incidentale della società contribuente RAGIONE_SOCIALE annullando gli avvisi di accertamento impugnati per difetto di motivazione, con condanna del Comune al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, il Comune di Pescia.
La società contribuente resiste con controricorso.
Il P.G. ha depositata conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ente impositore, deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. art. 3 della l. n. 241/90, dell’ art. 7 della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente) nonchè dell’ art . 1, comma, 162 L. 296/2006 (in materia di tassa rifiuti), lamentando che i giudici di appello avevano ritenuto gli avvisi impugnati nulli per difetto di motivazione in quanto non erano stati indicati gli elementi di fatto dai quali poter ricavare le ragioni per cui le aree tassabili fossero state ritenute maggiori rispetto a quelle dichiarate nonché il motivo per cui era stata ritenuta applicabile una tariffa in luogo di un’altra, omettendo di esaminare tutte le deduzioni di cui all’atto di appello, ritenu te assorbite, idonee a comprovare la legittimità, sotto il profilo formale, degli atti impositivi.
Con il secondo motivo il Comune lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. non essendosi la C.T.R. pronunziata sulle specifiche questioni di merito debitamente eccepite dall’ente impositore in sede di appello riguardanti, in particolare la tassabilità di tutte le aree coperte e scoperte e le contestazioni avverso la c.t.u. in relazione alla parte di superficie qualificata come es ente nonchè l’esclusione del diritto alla l’agevolazione per stagionalità in difetto dei presupposti di legge e di regolamento.
Il primo motivo è fondato.
3.1. Va evidenziato che, dal tenore delle medesime argomentazioni spese dalla CTR si evince che la stessa, richiamato il contenuto degli atti impugnati, nel rilevare il vizio motivazionale in questione, non si è conformata ai principi giurisprudenziali in materia.
3.2. Questa Corte, con riferimento alla fattispecie in trattazione, ha già avuto modo di statuire, in relazione alla disposizione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, cit., che deve ritenersi sufficiente l’indicazione nell’atto impositivo della maggiore superficie accertata, in quanto detta indicazione, integrata con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), è senz’altro idonea a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senza necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell’eventuale successiva fase contenziosa (Cass., 31 luglio 2019, n. 20620; ancora di recente v. Cass., 10 giugno 2024, n. 16105).
In detta pronuncia, la Corte -dopo aver ricordato, secondo un consolidato orientamento della Corte, che la generale portata precettiva dell’obbligo di motivazione dell’atto impositivo deve essere interpretata (in ragione della cd. polisistematicità del sistema tributario) in termini di modularità, termini, questi, correlati alle specifiche discipline di ciascun tributo, alla funzione assolta da
ciascun atto impositivo e, conclusivamente, alla maggiore o minore articolazione della medesima fattispecie costitutiva del potere (v., ex plurimis , Cass., 17 maggio 2017, n. 12251; Cass., 16 marzo 2015, n. 5190; Cass., 28 novembre 2014, n. 25329; Cass., 20 giugno 2013, n. 15495; Cass., 3 agosto 2012, n. 14027; Cass., 10 giugno 2009, n. 13335; Cass., 7 maggio 2008, n. 11082; Cass., 16 dicembre 2005, n. 27758; Cass., 19 novembre 2019, n. 29988) -ha, per l’appunto, condivisibilmente rimarcato, per un verso, che «l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente» e, dall’altro, che la fattispecie della rettifica della superficie sottoposta a tassazione è connotata dalla «semplicità del procedimento logico che in questi casi caratterizza la determinazione del tributo in esame, il cui ammontare viene determinato moltiplicando la tariffa, individuata sulla base della categoria, per la superficie tassata».
Né, nella fattispecie, gli atti generali assunti dall’Ente locale – con le delibere relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe – dovevano essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 212 del 2000, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755);
Risulta, invero, evidente che la pronuncia impugnata ha finito con il confondere il profilo che involge la motivazione dell’atto impositivo e, dunque, un requisito di validità dell’atto con quello che (diversamente) attiene al riscontro probatorio dei fatti posti a
fondamento della pretesa impositiva ( causa petendi dell’atto), essendosi in più occasioni rimarcato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento deve ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio sulla cui base la pretesa impositiva viene esercitata, con le specificazioni necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, nella quale l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente ha la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio o di altri parametri (v., ex plurimis , Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1694; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 5 luglio 2017, n. 16620; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25709; Cass., 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 11 giugno 2010, n. 14094; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571).
Occorre, peraltro, evidenziare -dato questo che conferma la piena adeguatezza motivazione degli atti impugnati – che il comune ha chiarito che l’indicazione di due identificativi distinti nel prospetto di calcolo contenuto nella parte motiva degli accertamenti risiede unicamente nel fatto che il primo identificativo riguarda le aree coperte dell’attività, pari a mq 1.078, ed il secondo identificativo riguarda, invece, le aree scoperte della medesima attività, pari a mq 2.664, per complessivi, appunto, mq 3.742 e non per i -soli – mq 732 infedelmente dichiarati in origine dal contribuente, applicando la tariffa deliberata e richiamata.
Gli avvisi di accertamento non potevano, quindi, essere annullati per vizio di motivazione, contenendo i requisiti minimi di legge.
4. Accolto il primo motivo, l’esame delle residue cesure , di cui al secondo complesso motivo, rimane assorbito corrispondendo, tra
l’altro, a profili di contestazione del merito impositivo che non sono stati esaminati dalla pronuncia impugnata.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che procederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data