Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20738 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20738 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27852/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 3582/07/18 depositata il 03/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 3582/07/18 del 03/09/2018, la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR), pronunciando in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 12631 del 19/05/2017, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP) che aveva accolto il ricorso della sig.ra NOME COGNOME nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2004.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in applicazione degli studi di settore.
1.2. La CTR respingeva l’appello di AE evidenziando che: a) la percentuale di ricarico rilevata del 15% era stata «descritta da un semplice calcolo matematico tra i ricavi dichiarati e quelli presuntivamente accertati con lo studio di settore, senza tuttavia alcun parametro certo di riferimento», indicandosi genericamente nell’avviso di accertamento la percentuale di ricarico normalmente applicata nel settore; b) la percentuale di ricarico calcolata sui dati dichiarati dalla contribuente era stata ritenuta di gran lunga inferiore a quella del settore merceologico di riferimento, senza alcuna indicazione della fonte dalla quale l’Amministrazione finanziaria aveva tratto il suo convincimento; c) il contribuente aveva evidenziato che il ricarico doveva ritenersi reale, operando la ditta in un settore afflitto da notevole concorrenza, anche da parte delle catene di grande distribuzione e di tale rilievo non si era tenuto conto in sede di avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio si era «limitato solamente ad applicare toucur i coefficienti dello studio di settore, senza parametrare l’attività esercitata in modo concreto», per cui l’incongruenza denunciata non poteva ritenersi grave e precisa.
AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.
NOME COGNOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso AE lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere la CTR del tutto disapplicato il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12631 del 2017.
1.1. In particolare, la S.C. si sarebbe soffermata unicamente sulla percentuale di ricarico, evidenziando che l’originaria sentenza di appello ha ritenuto applicabile la percentuale di ricarico prevista dagli studi di settore senza tenere conto delle giustificazioni addotte dalla contribuente, delle circostanze e degli elementi di fatto allegati al fine di dimostrare l’allontanamento dell’attività dal modello normale preso in considerazione dallo standard.
1.2. Il giudice del rinvio, peraltro, avrebbe omesso di vagliare gli elementi di fatto dedotti dalla contribuente in contrapposizione a quelli dedotti da AE, ma sarebbe incorso nel medesimo vizio già evidenziato dalla S.C., sebbene statuendo in modo contrario alla precedente sentenza.
Il motivo è fondato.
2.1. La S.C. ha cassato la sentenza di appello evidenziando, in primo luogo, che « la motivazione dell’avviso di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono stati disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova a carico del
contribuente »; secondariamente, ha rilevato che, nel caso di specie, « la C.T.R. ha ritenuto direttamente riconducibile all’accertamento presuntivo basato sugli studi di settore anche la determinazione della percentuale di ricarico, senza valutare le giustificazioni addotte dalla ricorrente e le circostanze ed elementi di fatto proposti per dimostrare l’eventuale allontanamento della sua attività dal modello normale, incorrendo così in un evidente vizio logico e in un sostanziale travisamento degli oneri probatori gravanti ex lege sulle parti ».
2.2. In buona sostanza, la RAGIONE_SOCIALE ha cassato la sentenza impugnata non già perché il ragionamento presuntivo operato dall’Amministrazione finanziaria sia erroneo nella sua interezza, ma perché la CTR non ha spiegato le ragioni per le quali l’assunzione di una percentuale di ricarico coincidente con quella degli studi di settore sia applicabile alla specifica realtà costituita dall’impresa verificata, avendo quest’ultima dedotto elementi che non sono stati presi in considerazione dal giudice di appello.
2.3. Orbene, la CTR è del tutto venuta meno al compito, indicato dalla S.C., di riesaminare le deduzioni delle parti e la documentazione prodotta alla luce dei rilievi mossi, essendosi limitata a contestare l’insufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento.
2.4. In altri termini, non avendo la RAGIONE_SOCIALE cassato la sentenza impugnata per difetto di motivazione dell’atto impositivo, ma per carenza di valutazione, nel merito, della documentazione prodotta, il giudice del rinvio avrebbe dovuto riesaminare la documentazione prodotta al fine di verificare se la percentuale di ricarico applicata dall’ufficio sia o meno giustificata, avuto conto della particolarità dell’impresa verificata e del contesto in cui la stessa opera.
2.4.1. La CTR, invece, si è soffermata su pretesi limiti dell’avviso di accertamento, senza avvedersi che tale questione non rientra nel tema di indagine alla stessa rimesso.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento. Così deciso in Roma, il 12/03/2025.