Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23764 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23764 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 04/09/2024
VALORE AREA FABBRICABILE ICI
sul ricorso iscritto al n. 10419/2023 del ruolo generale, proposto
DA
il COMUNE DI GROTTAGLIE (TA) (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del Sindaco pro tempore , AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) CODICE_FISCALE), nonchè dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Taranto l’DATA_NASCITA e residente a Grottaglie, in INDIRIZZO, COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Grottaglie il DATA_NASCITA e residente a Leporano, in INDIRIZZO, coeredi di COGNOME NOME, asseritamente deceduta in Grottaglie, in data 23 maggio 2023, rappresentati e difesi, in forza di
procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Taranto.
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 2957/29/2022 della Commissione tributaria regionale della Puglia (Sezione distaccata di Taranto), depositata l’11 novembre 2022, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 15 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è l’avviso di accertamento Ici per l’anno d’imposta 2009, con cui il Comune recuperava a tassazione la maggior somma dovuta in ragione della diversa base imponibile, considerando il terreno come area fabbricabile e non anche agricolo, come, invece, ritenuto dalla contribuente;
la Commissione tributaria regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza n. 1234/1/2016 della Commissione tributaria provinciale di Taranto, considerando l’avviso di accertamento non motivato, in quanto « non riporta al suo interno la determinazione dei valori minimi delle aree fabbricabili, comprensiva di quella oggetto di imposizione, ma fa solo riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2009 che ha determinato, semplicemente, le aliquote delle imposte per l’anno 2009» (v. pagina n. 3 della sentenza), laddove la motivazione avrebbe dovuto essere integrata dai riferimenti che la legge esige per determinare l’imponibile e cioè il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, determinato in base ai molteplici parametri previsti dall’art. 5, come 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504;
2.1. sotto altro profilo, la Commissione reputava l’avviso non motivato, in quanto, in violazione di quanto previsto dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non vi era stata allegazione delle varie delibere comunali, ivi solo richiamate nei loro estremi, per cui l’avviso, nel determinare il valore venale dei beni nella somma di 876.177,00 € e nello stabilire solo
il suo valore a metro quadro, aveva omesso di indicare il procedimento in base al quale era giunto a tale valutazione, non avendo così posto il contribuente nelle condizioni di comprendere lo strumento urbanistico applicato e gli indici di fabbricabilità utilizzati, né dato conto dell’applicazione dei presupposti normativamente previsti per la determinazione della base imponibile, inammissibilmente integrati solo nel corso del procedimento;
il Comune RAGIONE_SOCIALE Grottaglie proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 11 maggio 2023, sulla base di due motivi, depositando in data 29 aprile 2024 memoria ex art. 380bis. 1. cod. proc. civ.;
NOME ed NOME COGNOME, nella suindicata qualità di coeredi di NOME depositavano in data 20 giugno 2023 controdeduzioni, con cui chiedevano il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di impugnazione, il Comune ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 nella parte in cui il Giudice regionale ha ritenuto il difetto di motivazione dell’avviso per la mancata allegazione delle delibere comunali di riferimento, opponendo a tale valutazione la pronuncia n. 4939 del 16 febbraio 2023 che, in fattispecie analoga e tra le medesime parti, aveva ribadito il principio espresso dal Giudice di legittimità sulla non necessità di allegare tali atti, di contenuto generale ed soggetti a pubblicità legale, come tali agevolmente conoscibili;
con la seconda censura il ricorrente ha dedotto, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504 e 59, comma 1, lett. g ), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto il vizio di motivazione dell’avviso impugnato, in quanto privo di indicazione dei criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile;
2.1. sul punto il Comune ha rappresentato che nell’avviso era stato indicato il valore di 107,71 €/mq e soprattutto che in detto atto era stato richiamata la delibera n. 28/2009, prodotta in atti, in cui si confermava il valore dei beni già stabilito per l’anno 2008, precisando che nel corso del giudizio si era chiarito che, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. g ), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune aveva proceduto, con la delibera n. 7 del 2001, a stabilire i valori dell’area in oggetto in base ai criteri dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1992, n. 504, sulla scorta della relazione tecnica di ufficio allegata a tale delibera, così ponendo, il contribuente nelle condizioni di capire in base a quali elementi il Comune aveva stabilito la base imponibile dell’imposta in esame anche per l’anno in questione e di contestare i valori accertati, lamentando, infine, che il Giudice regionale avesse confuso l’obbligo di motivazione con il principio dell’onere della prova, quest’ultimo operante in sede contenziosa;
3 . il ricorso va respinto per le seguenti ragioni, non senza aver prima osservato che i controricorrenti si sono qualificati eredi della parte del giudizio di merito NOME (che si assume essere deceduta in data 23 maggio 2023, dopo la notifica del ricorso per cassazione), ma non hanno documentato il dedotto evento, né la suindicata qualità;
3.1. secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, «in tema di legittimazione attiva, incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che fece parte del giudizio di merito, l’onere di dimostrare, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare, nessun rilievo assumendo la mancata contestazione di tale legittimazione ad opera della controparte, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio» (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1943 del 27/01/2011, Rv. 616085 -01; in senso conforme: Sez. 1, Sentenza n. 13685 del 13/06/2006, Rv. 589526 -01; Sez. 2, Sentenza n. 22244 del 17/10/2006, Rv. 592968 -01; Sez. 2, Sentenza n. 15352 del 25/06/2010, Rv. 613693 -01; Sez. 2, Sentenza n. 25344 del 15/12/2010, Rv. 615205 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019, Rv. 655307 -01). Analoghe considerazioni valgono,
evidentemente, ai fini della legittimazione a contraddire nel giudizio di legittimità mediante controricorso, per coloro che si qualificano eredi della persona che ha partecipato al giudizio di merito e nei cui confronti è diretto il ricorso per cassazione» (così Cass., Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 3793);
3.2. nella specie, non risultando adempiuto l’indicato onere da parte dei controricorrenti, come risulta anche dall’indice dei documenti e degli atti allegati, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso;
le questioni dedotte nel presente giudizio con i due motivi di impugnazione, da esaminarsi unitariamente perchè concernenti la contestazione della pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’avviso non motivato, hanno costituito oggetto di valutazione da questa Corte con le ordinanze del 29 maggio 2023, n. 14869 e del 16 febbraio 2023, n. 4939 (resa tra le stesse parti), per cui, anche in assenza di spunti argomentativi contrari, va ribadito che le delibere comunali relative all’applicazione del tributo ed alla determinazione delle relative tariffe non rientrano tra i documenti che devono essere allegati agli avvisi di accertamento ai sensi dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto detto obbligo è limitato agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali come le delibere del consiglio comunale che, essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (cfr. Cass. nn. 14723/2020, 2254/2016, 13105/2012) (così Cass., Sez. T, 16 febbraio 2023, n. 4939, tra le medesime parti, nonché, nello stesso senso, tra le tante, Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755, Cass., Sez. T, 25 novembre 2022, n. 34879; Cass., Sez. T, 11 giugno 2021, n. 16681 citate, Cass., Sez. T., 11 agosto 2023, nn. 24589, 24554);
nella sentenza impugnata si dà conto che l’avviso indicava il « valore a metro quadro » (v. pagina n. 4 della sentenza), nonché la « misura di € 876.777,00» quale «valore del terreno da tassare» e gli «estremi delle varie delibere» (v. pagina n. 3 della sentenza in esame)
intervenute a stabilire il valore del bene e, quindi, la base imponibile dell’imposta; in tale prospettiva, come chiarito nelle citate ordinanze del 29 maggio 2023, n. 14869 e del 16 febbraio 2023, n. 4939, il contenuto motivazionale era rappresentato da una serie di rinvii per relationem a delibere comunali, per cui va ribadito il principio sopra esposto, aggiungendo che «in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo dell’Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell’avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l’Amministrazione emittente, sorreggono l’atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3: il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia, rinvio nell’atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell’atto impositivo) sia già riportato nell’atto noto» (cfr. Cass., Sez. T, 10 maggio 2022, n. 14744).
Nella specie, l’indicazione del valore a mq del bene, le aliquote applicate e lo specifico rinvio alle varie delibere intervenute sul punto, che tale valore avevano prima determinato e poi confermato, consente di ritenere che la valutazione del Giudice regionale non si sia uniformata ai principi sopra illustrati, considerando l’avviso impugnato non motivato, nonostante fossero stati indicati gli elementi essenziali della pretesa fiscale, richiamando le citate delibere nella loro funzione narrativa, rappresentativa cioè delle ragioni di quel valore indicato nell’atto ed in termini consentiti dalla motivazione per relationem;
6. alla stregua delle riflessioni sopra svolte, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia – in diversa composizione che procederà all’esame degli altri motivo di appello proposti dalla contribuente nonché a liquidare le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia -in diversa composizione -anche per la liquidazione le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.