Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4708 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4708 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 22/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2984/2023 R.G. proposto da
:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (GNTGPP55P22F158T) unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione di MESSINA n. 6013/2022 depositata il 29/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La controversia ha origine da una serie di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate a seguito di denunce
DOCFA presentate dalla società RAGIONE_SOCIALE per un immobile adibito ad albergo, ubicato a Lipari. In particolare, nel 2004 e nel 2006, la società contribuente ha presentato due denunce DOCFA, entrambe contestate dall’Ufficio che ha emesso due avvisi di accertamento. In entrambi i casi, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto i ricorsi della società e le sentenze sono passate in giudicato per mancata proposizione di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nel 2010, la società ha presentato una nuova denuncia DOCFA a seguito di piccoli lavori di ristrutturazione interna. L’Agenzia delle Entrate ha emesso un terzo avviso di accertamento, successivamente annullato in autotutela. In seguito, l’Ufficio ha, poi, emesso un quarto avviso di accertamento, oggetto del presente giudizio, senza che vi fossero state ulteriori variazioni catastali.
La CTP di primo grado ha annullato l’avviso di accertamento, ritenendolo privo di adeguata motivazione.
La CTR ha confermato la decisione, richiamando la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all’immobile solo quando l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto indicati dal contribuente nella denuncia. In particolare, nella fattispecie, la CTR ha rilevato che l’Ufficio ha utilizzato elementi diversi da quelli indicati dalla società nella denuncia DOCFA per determinare la rendita catastale, e non ha specificato le ragioni per cui ha ritenuto non congrui i valori indicati dalla società né ha fornito elementi concreti a supporto della propria valutazione
Avverso tale decisione, meglio indicata in epigrafe, ha proposto ricorso l’Agenzia, affidato a d unico motivo.
La società contribuente si è costituito con controricorso.
Sono state depositate da parte controricorrente memorie ai sensi dell’ art. 380. bis .1. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3, parte ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993, nonché del D.M. n. 701 del 1994, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della legge n. 241 del 1990, art. 3 e dei principi di generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale. In particolare, sostiene l’amministrazione che la rettifica della rendita catastale sia stata operata proprio sulla base degli elementi “fattuali” indicati dal contribuente con la denuncia DOCFA, e che la sola modifica operata riguardi la categoria, che è un elemento reddituale e non fattuale. Pertanto, l’avviso di accertamento sarebbe sufficientemente motivato con la semplice indicazione dei dati catastali e della nuova categoria attribuita all’immobile.
Parte controricorrente replica che la CTR Sicilia ha correttamente applicato i principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastale, considerato che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito una motivazione adeguata a supporto della rettifica della rendita catastale e che ha basato la propria valutazione su elementi estranei alla denuncia DOCFA.
Il motivo è fondato.
3.1. La C.T.R. , nel giustificare l’annullamento, menziona solo genericamente la esistenza di fatti ulteriori, desunti aliunde , e parimenti, negli stessi termini assolutamente generici si esprime la parte contribuente, senza fare però riferimento alcuno a quali specifici elementi estranei la Agenzia avrebbe tenuto in considerazione nel proprio accertamento.
3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente precisato (cfr. Cass. 24/03/2021, n. 8236; Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n.
17016) che: ‘… Nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (Vedi Cass. n. 31809 del 2018; n. 12777 del 2018; n. 12389 del 2018; n. 12497 del 2 016).’
3.2. Seppur conseguente all’esercizio di precedente annullamento in via di autotutela, i giudici di appello hanno trascurato di considerare che l’accertamento è stato svolto sulla base dei soli dati DOCFA comunicati dal contribuente, sicché nella fattispecie la CTR ha violato l’art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito nella L. n. 75 del 1993, in disposto con il citato. D.M. n. 701 del 1994.
3.3. Difatti, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA) , l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’event uale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere
più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. 31/10/2014, n. 23237).
Il motivo è dunque meritevole di accoglimento.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e la causa considerato che dalla sentenza impugnata si desume che vi è comunque contestazione originaria da parte contribuente circa il concreto ammontare della rendita -necessitando di ulteriori accertamenti in fatto, va rinviata alla Commissione di giustizia tributaria di secondo grado che, in diversa composizione, pronuncerà pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. Messina, in diversa composizione, anche in ordine alle spese di legittimità. Così deciso in Roma, il 29/01/2025.