Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4460 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4460  Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
NOME;
-intimata – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Puglia, n. 581/2022 depositata il 4 marzo 2022;
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  15  novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Oggetto: Ici
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24422/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  sindaco  p.t.,  rappresentato  e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
Contro
FATTI DI CAUSA
La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di tre avvisi di accertamento (n. 21, 843-8, 182/06, n. 21, 843-8, 183/07, n. 21, 8438,  184/08)  con  cui  il  comune  di  RAGIONE_SOCIALE (d’ora  in  poi  ricorrente ) aveva chiesto a NOME (d’ora in poi intimata) , il pagamento dell’Ici relativa agli anni dal 2006 al 2008, dovuta per fabbricati e aree fabbricabili.
La CTP ha accolto il ricorso e la CTR ha confermato la pronuncia di primo grado , rigettando l’appello, sulla base delle seguenti ragioni:
-il  comune  non  ha  eccepito  nulla  in  ordine  alla  carenza  di motivazione degli avvisi impugnati rilevata dalla CTP;
-ad integrazione degli  avvisi  con  l’atto  di  appello  il  comune  ha affermato  solo  che  gli  accertamenti  erano  sufficientemente motivati  e  che  «in  essi  viene  esplicitato  seppure  in  forma sintetica, il procedimento logico che ha portato l’Ente ad irrogare al contribuente le sanzioni oggetto di causa», non avvedendosi che l’oggetto del giudizio riguardava l’imposta ICI e le sanzioni;
-le  censure  alla  sentenza  impugnata  sono  solo  un  tentativo  di rimediare alla carenza fattuale e giuridica degli avvisi di accertamento, ma  non  costituiscono concrete e specifiche critiche idonee per l’accoglimento dell’appello.
Il  ricorrente  propone  ricorso,  fondato  su  due  motivi  e  deposita memoria; la controricorrente è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con  il  primo  motivo  di  impugnazione  il  ricorrente  lamenta,  in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, sul presupposto che in essa non sono state esplicitate le ragioni per le quali gli avvisi di accertamento sarebbero privi di motivazione.
1.1.  Deve  preliminarmente  essere  precisato  che  il  ricorso  è  stato regolarmente notificato in via digitale, come risulta dalle ricevute di avvenuta consegna e di avvenuta accettazione agli atti (Sez. U, n. 28403/2023, Rv. 668997 – 02).
La sentenza è stata depositata il 4 marzo 2022 e non è stata notificata. Il ricorso risulta notificato il 4 ottobre 2022 (v. ricevuta di avvenuta consegna e di avvenuta accettazione agli atti). La notifica è, quindi, avvenuta nel rispetto del termine semestrale previsto  dall’art.  327,  primo  comma  c.p.c.,  come  richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 , che andava a scadere il 5 ottobre 2022.
1.2. Il motivo è fondato.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo ve rificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Sez. 5, n. 26431/2017, Rv. 646218 -01; Sez. 5, n. 22841/2010, Rv. 614742 – 01; Sez. 5, n. 21571/2004, Rv. 578032 -01).
La  sentenza  impugnata  non  dà  alcun  conto  del  contenuto effettivo dell’avviso di accertamento , che non viene descritto (in fatto) nemmeno nei suoi essenziali riferimenti, quali il bene inciso dal  tributo,  il  criterio  di  determinazione  della  base  imponibile, l’ aliquota applicabile.
Non si dà in essa neppure alcun conto degli estremi, soggettivi ed oggettivi, della ripresa a tassazione che costituisce la stessa causa petendi dell’atto . Il contenzioso tributario ha, difatti, un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la causa petendi entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto. Le omissioni evidenziate impediscono ogni verifica circa l’idoneità della motivazione in relazione al perimetro del giudizio (Cass., Sez. 5, n. 19616/2018, Rv. 649827 -01, Sez. 5, n. 13934/2011, Rv. 618474 – 01).
In difetto delle indicazioni in discorso, la motivazione è meramente assiomatica ed inidonea a far conoscere l’ iter logico seguito  per  la  formazione  del  convincimento,  tanto  da  non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere tenuto conto dell’accertamento con adesione presentato in  data  7  dicembre 2009. Deduce il ricorrente che la controricorrente fosse ben a conoscenza dell’ iter logico seguito per la determinazione del bene oggetto  del  giudizio,  in  quanto  aveva  presentato  domanda  di accertamento con adesione per le annualità 2004 e 2005.
Il motivo resta assorbito , stante l’accoglimento del primo m otivo.
 Da  quanto  esposto  consegue l’accoglimento  del  ricorso ,  la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Puglia,  in diversa composizione, per l’esame delle ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dalla controricorrente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello e la verifica dei presupposti della pretesa impositiva.
Il  giudice  del  rinvio  provvederà  anche  alla  liquidazione  delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  al  motivo  accolto  e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della  Puglia,  in  diversa  composizione,  anche  per  le  spese  del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 15 novembre 2024.