Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32380 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32380 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20806/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME che lo rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME(CODICE_FISCALE) ; -ricorrente- contro
ROMA CAPITALE rappresentata e difesa dall’avv. NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 140/2021 depositata il 14/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il RAGIONE_SOCIALE‘ impugnava l’avviso di accertamento in rettifica n. 151 del 10 marzo 2017, con il quale Roma Capitale accertava una maggiore Imu per l’annualità 2012, sul rilievo della carenza motivazionale dell’avviso, in quanto non erano esplicitate le ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione rivendicata con denuncia del 2012, con la quale era stata manifestata la volontà di usufruire dell’esenzione ex art. 7, lett. i) d.lgs. 504/1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011, svolgendo il RAGIONE_SOCIALE attività previdenziale.
I giudici di prossimità respingevano il ricorso con sentenza che veniva gravata dalla contribuente.
Il Collegio di secondo grado respingeva l’appello ritenendo congrua la motivazione contenuta nell’avviso opposto, contenendo gli estremi catastali, le categorie catastali, e le relative rendite, vale a dire gli elementi necessari a consentire al RAGIONE_SOCIALE di articolare idonee difese. Aggiungeva che, in ogni caso, l’omessa indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali veniva rivendicata l’esenzione dall’imposta dimostrava l’irragionevolezza della pretesa del RAGIONE_SOCIALE di una motivazione che comprendesse le ragioni del mancato riconoscimento della stessa.
Il RAGIONE_SOCIALE indicato in epigrafe ricorre per la cassazione n. 140/2021 svolgendo due motivi di ricorso.
Replica con controricorso il Comune di Roma.
MOTIVI DI DIRITTO
La prima censura prospetta la violazione dell’articolo 1, comma 162, della legge numero 296 del 2006 nonché dell’articolo 7 legge 212 del 2000, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.; per avere il giudicante ritenuto la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, ancorché priva RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali l’amministrazione comunale aveva negato
l’esenzione. Si afferma che qualora l’amministrazione nega la spettanza di un’agevolazione, il provvedimento deve essere corredato da idonea e completa motivazione finale finalizzata a garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio RAGIONE_SOCIALE sue facoltà difensive nella fase di giudizio della impugnazione.
Con il secondo motivo si lamenta -in via subordinata – la violazione dell’articolo 91bis del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge numero 27 del 2012, nonché dell’articolo 1, comma 719, della legge n. 147 del 2013, del d.m. dell’Economia e RAGIONE_SOCIALE Finanze del 26 giugno 2014 e falsa applicazione dell’art. 1227 cod.civ., in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3, cod.proc.civ.; per avere giudici territoriali ritenuto la congruità della motivazione dell’avviso, ascrivendo al contribuente l’omessa indicazione nella originaria denuncia dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire del godimento dell’esenzione.
Si obietta che il modello adottato per rivendicare l’esenzione immobili di proprietà del fondo è conforme a quello ministeriale che vuole solo che il contribuente indichi la tipologia di esenzione – in questo caso espletamento dell’attività previdenziale -e non richiede ulteriori informazioni. In altri termini né la normativa rubricata nè il decreto ministeriale del 26 giugno 2014 prescrivono l’obbligo di specificare nella dichiarazione i presupposti soggettivi ed oggettivi per il godimento RAGIONE_SOCIALE sanzioni. La Commissione tributaria regionale avrebbe inoltre erroneamente applicato il principio di cui all’articolo 1227 cod. civ. potendo, alla stregua del disposto citato, ravvisarsi un esimente totale o parziale di responsabilità a favore dell’autore di una condotta contro legem nel solo caso in cui sia ascrivibile ad altro soggetto una condotta colposa; non essendo configurabile nella specie alcuna negligenza da parte del RAGIONE_SOCIALE.
Non ricorrono le condizioni perché possa procedersi all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
Difatti, con atto del 28 settembre 2023, il ricorrente ha presentato domanda di definizione agevolata e successivamente ha depositato prova dell’intervenuto pagamento dell’imposta; il Comune di Roma ha recepito con delibera del 31 marzo 2023 la normativa di cui alla legge n. 197/2022.
4. Nel disciplinare la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE «controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’RAGIONE_SOCIALE ovvero l’RAGIONE_SOCIALE, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge», e per quel che qui rileva, la l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, ha disposto nei seguenti termini: «Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente RAGIONE_SOCIALE fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia» (comma 190); -«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» [comma 197, come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera c), del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito in l. 26 maggio 2023, n. 56]; – «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate» (comma 198); – «L’eventuale diniego della definizione
agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» [comma 200, come modificato dall’art. 20, comma 1, lettera e), del d.l. n. 34 del 2023, cit.]; – «Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201).
5.Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, a seguito dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
6.Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione -l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di
omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio introdotto dalla amministrazione finanziaria e cessata la materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso all’adunanza camerale della Sezione tributaria della