Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34709 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34709 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/12/2025
Oggetto: motivazione avviso di accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23342/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore rappresentate e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO (domicilio digitale PEC: EMAIL);
NOME COGNOME e NOME COGNOME entrambi sia in proprio sia quali legali rappresentanti pro tempore della società RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi ambedue dall’AVV_NOTAIO (domicilio digitale PEC: EMAIL)
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 1064/01/18 depositata in data 25/05/2018, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava i distinti avvisi di accertamento ad essa notificati sia per il periodo di imposta 2006 con il quale era contestata alla società l’indebita detrazione di iva a fronte di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, sia per il periodo di imposta 2007 con il quale era contestato maggior imponibile e indebita detrazione di iva con irrogazione di sanzioni e richiesta di interessi a fronte ad altre operazioni, ritenute alcune soggettivamente inesistenti, altre oggettivamente inesistenti.
NOME e NOME COGNOME impugnavano autonomamente i conseguenti avvisi di accertamento ad essi notificati a fronte della loro partecipazione alla ridetta società ai fini della loro imposizione reddituale per IRPEF e ulteriori tributi, interessi e sanzioni.
La CTP di Firenze, riuniti i ricorsi, li rigettava; appellavano i contribuenti.
Con la sentenza gravata in questa sede, la CTR della Toscana ha accolto gli appelli.
Ricorre a questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE con atto affidato a cinque motivi.
Resistono i contribuenti con unico controricorso.
Ragioni della decisione
Va esaminato per primo, in quanto dirimente ai fini del decidere, il quarto motivo di ricorso, articolato in via di subordine rispetto al terzo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 c. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 c. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione entrambi all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto radicalmente nulli gli avvisi di accertamento in quanto sprovvisti di motivazione, difettando l’allegazione ad essi del PVC e risultando non idonea a sorreggere la motivazione la trascrizione di parte del PVC medesimo in atto.
Il motivo -che pone invero una questione di diritto e pertanto risulta ammissibile, diversamente da quanto eccepito in controricorso -è comunque infondato.
Va premesso che è ben nota e condivisa dal Collegio la costante giurisprudenza di questa Corte in forza della quale con riguardo alla questione relativa alla motivazione dell’avviso di accertamento ‘per relationem’ è sufficiente che l’amministrazione metta il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'”an” ed il “quantum debeatur”, sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia RAGIONE_SOCIALE regolarmente notificato o consegnato all’intimato, senza che l’Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia RAGIONE_SOCIALE prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800/2019).
Fermo quanto sopra, è altrettanto vero che il requisito motivazionale dell’accertamento, ai sensi dell’art. 42, secondo comma del d.P.R. n.
600 del 1973, esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE ragioni adducibili dall’ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio d’impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., n. 14700/2001; Cass. n. 23615/2011; Cass. n. 5645/2020).
Nondimeno, dal contenuto dell’avviso di accertamento diligentemente trascritto in ricorso per cassazione (pag. 11 e seguenti dell’atto) si evince come le risultanze ivi esposte, poste a base del corredo motivazionale dell’avviso di accertamento derivanti sia dal PVC della Direzione Regionale della Toscana, ufficio antifrodi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia dalla segnalazione proveniente dal corrispondente Ufficio del Friuli Venezia Giulia -facciano riferimento solo in esordio alla società RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della quale unicamente si riferisce che ‘NOMEè risultata essere cliente della RAGIONE_SOCIALE‘, la quale RAGIONE_SOCIALE, sottoposta a verifica, è stata oggetto di contestazioni in ordine all’utilizzo e all’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
Nel prosieguo, tali atti lungamente argomentano e motivano in ordine alla prova della inesistenza dei clienti di RAGIONE_SOCIALE ma mancano del tutto di collegare sia in fatto, sia logicamente, sia giuridicamente, tale inesistenza con le operazioni intercorse tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; in tal modo viene motivata e illustrata l’inesistenza di tale società, senza però che siano resi manifesti gli elementi di fatto -riguardanti sempre RAGIONE_SOCIALE e i suoi rapporti commerciali con
RAGIONE_SOCIALE -che hanno portato l’Ufficio a formulare rilievi di inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni oggetto di rilievo.
In altri termini, viene qui esplicitato il complesso di ragioni -anche indiziarie, presuntive che hanno indotto l’Ufficio a ritenere RAGIONE_SOCIALE soggetto che ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti, senza però che da ciò emerga un chiaro percorso motivazionale idoneo a rendere palese l’iter logico giuridico seguito dall’Ufficio con riguardo all’ulteriore salto logico con il quale l’Amministrazione, dopo aver motivato in ordine alla natura di ‘cartiera’ dei fornitori di RAGIONE_SOCIALE, ritiene di aver illustrato anche le ragioni fondanti le pretese di maggiori tributi in capo a RAGIONE_SOCIALE, con riguardo specifico e adeguatamente analitico ai rapporti intercorsi tra tali due società.
E ciò al punto che restano non spiegate – né appaiono comprensibili dal contesto complessivo RAGIONE_SOCIALE ragioni illustrate nell’atto impugnato -le ragioni per le quali, a fronte della natura di ‘cartiera’ in capo ai fornitori di RAGIONE_SOCIALE, anche le operazioni da essa RAGIONE_SOCIALE poste in essere con la contribuente siano state solo ritenute dall’Ufficio meramente ‘cartolari’ e come tali inesistenti.
Peraltro, nel medesimo estratto degli atti impositivi -specialmente in quanto riportato a pag. 16, primo capoverso del ricorso per cassazione -l’Amministrazione stessa scrive, significativamente, che ‘…diviene lecito ipotizzare che la concatenazione di operazioni commerciali fittizie sia stata organizzata con la compiacenza e partecipazione dei clienti finali della RAGIONE_SOCIALE‘, con ciò rendendo manifesta, in concreto, la natura in realtà non solo deduttiva ma in concreto meramente ipotetica RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse alla contribuente società.
Pertanto, il motivo va rigettato.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 43 c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 c. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto che -ai fini del c.d. ‘raddoppio’ dei termini per l’accertamento sia necessaria una effettiva imputazione e non una mera ipotesi di reato.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c. 1, 2, 3 del d. Lgs. n. 128 del 2015 in combinato disposto con l’art. 1 c. 130, 131, 132 della L. n. 208 del 2005 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR da un lato erroneamente applicato la disciplina ridetta, dall’altro comunque erroneamente ritenuto tardiva l’azione di accertamento, in quanto la denuncia di reato è stata trasmessa in data 21 dicembre 2011, quindi prima dello spirare del termine di decadenza.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per carenza di motivazione o motivazione apparente; secondo la parte ricorrente -in violazione dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. la CTR avrebbe mancato completamente di dar conto dei presupposti di fatto e di diritto degli atti impugnati, così come RAGIONE_SOCIALE argomentazioni proposte dalle parti, rendendo nulla la sentenza di merito in quanto difettosa nel requisito della ‘concisa esposizione dello svolgimento del processo’.
Il quinto motivo, proposto in via di subordine rispetto al quarto motivo, lamenta il travisamento della prova, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c.; secondo parte ricorrente la sentenza di merito avrebbe travisato la prova -riferita al contenuto dell’estratto del PVC di cui si è detto, ritenendolo generico e quindi inidoneo a costituire
motivazione degli atti impugnati -omettendo di prendere in esame il fatto in esso rappresentato;
Alla luce della decisione che precede, dalla quale vengono travolti gli avvisi di accertamento qui impugnati, risultano, per le medesime ragioni, infondati tutti gli altri motivi.
Nella fattispecie, infatti, l’invalidità degli avvisi di accertamento per vizio di motivazione esclude la rilevanza nel giudizio di ogni altra questione posta in ricorso.
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di entrambi i controricorrenti, che liquida complessivamente in euro 8.200,00 per il giudizio di Legittimità. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME