Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME
sul ricorso iscritto al n. 3172/2018 R.G. proposto da : NOME (MSCSFN69R51L736M), COGNOME (MSCFNC42A21G224A)
-ricorrente-
contro
COMUNE SAN VENDEMIANO, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (NTNMSM69A09D869I)
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sede di VENEZIA n. 717/2017 depositata il 23/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Comune di San Vendemiano ha contestato per gli anni 2008 e 2009 un maggior valore delle aree fabbricabili di proprietà della società Basso, attribuendo imponibili maggiori (pari rispettivamente ad € 17.450.000,00 ed euro €.18.900.000,00 ) rispetto a quelli dichiarati dalla società.
La contribuente ha impugnato entrambi i provvedimenti, con distinti ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso.
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha respinto le eccezioni preliminari e accolto parzialmente nel merito i ricorsi rideterminando il valore unitario al mq. in euro 70 (in luogo del valore rettificato in euro 120/mq) – quanto al 2008, con sentenza n. 591/4/2014, depositata l’1.09.2014, quanto al 2009, con sentenza n. 528/4/2015, depositata il 3.09.2015.
La società contribuente ha interposto appello, cui è seguito l’appello incidentale del Comune, che ha insistito nella determinazione in misura pari al valore rettificato.
La CTR ha accolto l’appello incidentale, respingendo l’appello principale. In particolare, previa riunione, il giudice del gravame ha ritenuto che la motivazione dell’avviso fosse comprensibile, che l’allegato contenente i valori venali fosse sufficiente, e che le eccezioni sollevate per la prima volta in appello fossero inammissibili e, quanto al merito, la CTR ha ritenuto più convincente la perizia e gli elementi forniti dal Comune, in particolare il preliminare di vendita che coinvolgeva la stessa RAGIONE_SOCIALE COGNOME, considerando anche una precedente sentenza della stessa Corte (sentenza n. 155/17 del 14/12/2016,) che confermava il valore di € 120 al mq per terreni simili.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 4 motivi, cui ha resistito con controricorso il Comune.
Successivamente il comune ha depositato memoria illustrativa ex art. 380. bis c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. con riferimento all’omessa considerazione delle “concrete condizioni (risultanti dagli atti di causa) dei terreni oggetto degli avvisi di accertamento, gravati in particolare da vincoli urbanistici e consortili (che li rendevano “di fatto” inedificabili), oltre a vincoli ambientali e “di destinazione”, che ne riducevano la capacità edificatoria.
1.1. Il motivo non può essere accolto.
1.2. La CTR si è espressa ampiamente sul punto (da pag. 6 a pag. 9) motivando sul complesso di prove, ivi comprese le perizie di parte che supportavano i relativi elementi probatori addotti dalle parti, pervenendo alle proprie conclusioni.
1.3. Va rammentato che, nella motivazione della propria decisione, il giudice è libero di attingere il proprio convincimento utilizzando i dati probatori che ritiene rilevanti e (così) concludenti ai fini della definizione della lite contestata, né è tenuto ad analiticamente disattendere tutte le risultanze processuali prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli abbia indicato gli elementi posti a fondamento del decisum dai quali possano desumersi come confutati per implicito quelli non accolti (v. Cass., 5 febbraio 2024, n. 3232; Cass., 4 luglio 2017, n. 16467; Cass., 18 ottobre 2001, n. 12751; Cass., 24 maggio 1999, n. 5045).
1.4. La censura va quindi rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la mancata indicazione nella motivazione degli avvisi di accertamento dei “parametri tassativi” previsti in materia di ICI dall’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992; la violazione della disciplina della motivazione,
emergente dal combinato disposto dell’art. 1, comma 162, L. n. 296/2006 e dell’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1997 anche alla luce dell’art. 97 c. 3 Cost., in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c..
2.1. In particolare, l’avviso di accertamento del 2008 non farebbe riferimento agli elementi (previsti appunto dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992) per la determinazione del valore venale e non esporrebbe in modo analitico il procedimento di valutazione, omettendo di distinguere tra le diverse aree catastali e di considerare le specifiche caratteristiche dei terreni. Inoltre, richiamerebbe genericamente “atti notarili” senza identificarli o allegarli, facendo riferimento a valutazioni del contribuente espresse in contesti diversi, che non rappresentano una stima monetaria dei terreni oggetto dell’accertamento. Quanto all’avviso di accertamento del 2009, sebbene i riferimenti fossero più specifici, risultavano comunque inidonei, in quanto riferiti ad aree con caratteristiche non analoghe.
2.2. Per maggiore chiarezza si riporta il testo normativo invocato da parte ricorrente.
L’art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/1992 recita testualmente: ‘5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1^ gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.’
L’art.1 c. 162 l. 296/2006, invece, recita: ‘ 162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’ autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.’.
2.3. Ritiene il collegio che gli elementi, richiesti dalla legge, siano stati rispettati nell’argomentare la decisione , essendo – seppure sinteticamente – esposti in motivazione dalla CTR (nelle prime 8 righe della sentenza).
L ‘ avviso impugnato , dal canto suo, specificava che l’area è situata in una zona periferica residenziale ben accessibile grazie a un sistema viario sovracomunale, è inserita in un contesto urbanistico in espansione, destinato a ospitare importanti insediamenti e infrastrutture nel settore terziario, ed ha preso in considerazione le modalità di utilizzazione edilizia, anche alla luce delle Norme Tecniche di Attuazione, nonché i valori di riferimento stabiliti dal Comune ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g ) del D.Lgs. 446/97, e la coerenza con valutazioni espresse dal contribuente in atti notarili stipulati per altre finalità. Ancor più dettagliato è poi l’avviso inerente all’anno 2009.
2.4. Deve quindi ritenersi che la CTR abbia fatto corretta applicazione della normativa invocata, avendo certamente tenuto conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari.
2.5. Laddove invece il ricorrente intendesse contestare la valutazione in concreto (sulle caratteristiche del terreno) offerta dal
giudice del gravame, tale sindacato imporrebbe una rivalutazione del fatto sottostante, che è inammissibile in questa sede.
2.6. Come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
2.7. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499).
2.8. Il motivo va dunque rigettato.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 162, L. n. 296/2006, in relazione all’art. 360, 1 c., n. 3 c.p.c., ove la CTR ha rigettato il difetto di motivazione per mancata allegazione degli atti notarili, poiché esisteva l’allegato A) contenente i valori venali utilizzati per il calcolo della base imponibile.
3.1. Il motivo non merita accoglimento.
3.2. La CTR, nella sua risposta, ha ritenuto sufficiente l'”allegato A”, contenente i valori venali, considerandolo elemento idoneo per la
piena conoscenza da parte del contribuente del percorso logico posto a fondamento dell’imposizione .
3.3. La censura non coglie quindi l’essenza della ratio decisoria del giudice di appello, che ha ritenuto, di fatto, che anche ove fosse stata omessa l’allegazione degli atti notarili , questa sarebbe stata irrilevante, in quanto gli altri elementi indicati a supporto della motivazione erano di per sé sufficienti.
Del resto, è stato anche già chiarito che è ‘o rientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l’an e il quantum dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31 gennaio 2024, n. 2929; Ca ss., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501)'(Cass. 20/11/2024, n. 29845).
3.4. La censura va dunque respinta.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’anno d’imposta 2009 e
sulle relative domande; con violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c..
4.1. Anche tale censura è infondata.
4.2. La CTR, nelle ultime righe della descrizione in fatto, ha espressamente affermato di disporre la riunione dei ricorsi, per connessioni soggettive ed oggettive, tra i due procedimenti, compreso quindi il fascicolo relativo all’anno 2009.
Lo sviluppo della argomentazione è sostanzialmente analogo, stante la pressoché identica prospettazione delle questioni.
Tutti i riferimenti operati nella sentenza all’anno 2008 valgono univocamente anche per il 2009, in quanto il materiale probatorio su cui i giudici hanno fondato la loro decisione è il medesimo per entrambe le cause e il collegio di seconde cure ha espressamente giudicato che “il valore al mq dell’area è di € 120,00”, accogliendo co n ciò la richiesta del Comune avanzata in entrambi i contenziosi (2008 e 2009).
4.3. Oltre ad essersi pronunciato, dunque, anche sulla seconda annualità posta in discussione, la decisione offre la soluzione corretta ad ambedue i procedimenti riuniti.
4.4. Anche il quarto motivo va dunque rigettato.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025 .